Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 aprile 2015, n. 17325 (c.c. 26 marzo 2015)

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giur
Rivista penale 6/2016
CONTRASTI
giudice in considerazione delle esigenze organizzative
dell’uff‌icio giudiziario, dei diritti e delle facoltà delle parti
coinvolte nel processo, nonché dei principi costituziona-
li di ragionevole durata del processo e di eff‌icienza della
giurisdizione, secondo quanto affermato dalle Sezioni Uni-
te (n. 4909 del 18 dicembre 2014, dep. 2015, Torchio, Rv.
262914) con riferimento a tutti i casi in cui il giudice, su
richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza,
pur in mancanza delle condizioni che integrano un legit-
timo impedimento per concorrente impegno professionale
del difensore.
12. In caso di rinvio su richiesta dell’imputato o del suo
difensore, dunque, ai f‌ini della sospensione dei termini di
prescrizione operano i principi generali stabiliti dal codice
di rito, i quali, peraltro, avranno effetto, a differenza di
quanto avviene con riguardo alla sospensione prevista dal
combinato disposto degli artt. 36 e 45 D.P.R. n. 380/2001,
anche con riferimento ai reati eventualmente concorrenti
con la contravvenzione di cui all’art. 44 del medesimo de-
creto.
13. Ne consegue che ai quesiti posti in apertura della
presente parte motiva, al § l, deve rispondersi affermati-
vamente.
14. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato
preliminarmente che la richiesta di sanatoria per le opere
abusivamente realizzate era stata presentata all’ammini-
strazione comunale in data 8 maggio 2009, mentre, sulla
base dei verbali di udienza, il cui esame non è precluso
in questa sede, avuto riguardo alla natura della censura,
risulta che il primo dei rinvii del processo è stato richiesto
ed ottenuto all’udienza del 15 febbraio 2012, quando il ter-
mine di legge per la def‌inizione del procedimento ammi-
nistrativo era ormai spirato, con conseguente formazione
del silenzio-rif‌iuto.
Tutti i successivi rinvii del dibattimento, peraltro, sono
stati disposti su richiesta del difensore f‌ino all’udienza del
29 gennaio 2014, data in cui interveniva la decisione di
primo grado.
Le sintetiche annotazioni riportate nei verbali di
udienza sono chiaramente indicative del fatto che i rin-
vii sono stati sollecitati esclusivamente dalla difesa, come
emerge dai riferimenti alla produzione di documentazione
relativa alla domanda di sanatoria pendente, dal fatto che
sono stati sempre disposti, tranne che in un caso, in via
preliminare ed in assenza di altre attività processuali che
consentano di escludere che i differimenti siano stati di-
sposti per altri f‌ini.
Di tali rinvii ha dunque correttamente tenuto conto la
Corte territoriale, la quale ha escluso la prescrizione del
reato. Il motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamen-
te infondato.
15. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con
riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, perché
le opere, come descritte nel capo di imputazione, neces-
sitavano, per essere eseguite, del preventivo rilascio del
permesso di costruire.
Si tratta di un intervento edilizio che deve essere uni-
tariamente considerato, diversamente da quanto afferma-
to in ricorso, ove viene effettuata la disamina delle singole
opere al f‌ine di sostenere la soggezione delle stesse ad un
diverso regime autorizzatorio, ponendosi così in contrasto
con il principio, ripetutamente affermato, secondo il quale
il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso
attraverso la suddivisione dell’attività edif‌icatoria f‌inale
nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrat-
tamente suscettibili di forme di controllo preventivo più
limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto ter-
ritoriale. L’opera deve essere infatti considerata unitaria-
mente nel suo complesso, senza che sia consentito scinde-
re e considerare separatamente i suoi singoli componenti
e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera
abusiva (sez. III, n. 16622 dell’8 aprile 2015, Casciato, Rv.
263473; sez. III, n. 15442 del 26 novembre 2014, dep. 2015,
Prevosto, Rv. 263339; sez. III, n. 5618 del 17 novembre
2011, dep.2012, Forte, Rv. 252125; sez. III n. 34585 del 22
aprile 2010, Tulipani, non massimata, ed altre conformi).
Corretta risulta pertanto la soluzione adottata dalla
Corte territoriale, la quale ha puntualmente analizzato
la natura e consistenza dell’intervento realizzato, qualif‌i-
cando correttamente la condotta oggetto di contestazione,
con motivazione adeguata, del tutto immune da salti logici
o manifeste contraddizioni, che il ricorso denuncia senza
ulteriori specif‌icazioni, evidenziando, così, un’assoluta ge-
nericità.
16. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichia-
rato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché
quello del versamento, in favore della cassa delle ammen-
de, della somma, equitativamente f‌issata, di euro 1.500.
L’inammissibilità rilevata, conseguente alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la
possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta
nelle more del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 APRILE 2015, N. 17325 (*)
(C.C. 26 MARZO 2015)
PRES. SANTACROCE – EST. SQUASSONI – P.M. DESTRO (CONF.) – RIC. ROCCO ED
ALTRO
Violazione di domicilio y Accesso abusivo a si-
stema informatico y Luogo della consumazione del
reato y Accertamento y Competenza per territorio y
Individuazione.
. Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusi-
vo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art.
615 ter c.p. coincide con quello nel quale si trova il sog-
getto che effettua l’introduzione abusiva o vi si man-
tiene abusivamente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 615 ter;
c.p.p., art. 8) (1)
(*) La sentenza è già stata pubblicata in questa Rivista 2015, 521. Se
ne ripubblica solamente la massima con nota di D. GIANNELLI.

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