Corte di Cassazione Penale sez. un., 13 aprile 2016, n. 15427 (ud. 31 marzo 2016)

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giur
6/2016 Rivista penale
CONTRASTI
La scelta del Legislatore di trasferire il disvalore giuri-
dico di alcune fattispecie dall’ambito penale a quello civi-
le, salvo restando il carattere illecito della condotta e l’ob-
bligo dalla stessa derivante di risarcire il danno causato,
si risolve, in effetti, nel passaggio del relativo contenzioso
dalla giurisdizione del giudice penale a quella del giudice
civile.
Benché sancito esclusivamente dall’art. 5 c.p.c., inol-
tre, non mancano più generali applicazioni del principio
di perpetuatio iurisdictionis anche in ambito processuale
penale ad opera della stessa giurisprudenza di legittimità
(cfr., al riguardo, ex pluribus, Cass., sez. IV, 17 settembre
– 23 dicembre 2004: “La specif‌icità della disposizione di
cui all’art. 5 legge n. 214/2003 e l’assenza di una norma
transitoria che disponga altrimenti non consentono in al-
cun modo di ritenere il permanere della competenza per
materia del giudice di pace per i reati commessi anche
anteriormente. Unica deroga è costituita dall’applicazione
dellaperpetuatio iurisdictionis, che affonda le sue radici
nel principio costituzionale del giudice naturale precosti-
tuito per legge, e che si individua nei casi in cui il giudice
di pace sia stato già legittimamente investito del relativo
giudizio, in quanto, in tale ipotesi, essendosi già radicata
la competenza, la nuova disciplina processuale non ha ef-
f‌icacia”; nonché Cass., sez. I, 18 gennaio - 26 maggio 2011,
n. 21706).
Anche sotto il prof‌ilo sostanziale, d’altronde, appari-
rebbe illogico “sanzionare” con la caducazione le statu-
izioni civili pronunciate da un giudice (quello penale)
titolare della relativa giurisdizione secondo la disciplina
in vigore al momento della proposizione della domanda
(da identif‌icare nell’atto di costituzione di parte civile)
per obbligare la parte a riavviare una nuova dinamica
processuale ed attendere tempi ir-ragionevolmente più
lunghi, riproponendo ex novo la medesima istanza risar-
citoria non già in forza di un “errore” nell’individuazione
del giudice competente ma di una sopravvenuta modif‌ica
di diritto.
NOTE
(1) T. PADOVANI, Procedibilità e applicazioni, le differenze più
nette, in Guida al diritto, 2016, 8, 76.
(2) Cass. pen., sez. VI, sentenza, ud. 25 gennaio 2013, n. 31957.
(3) Sez. V, ordinanza n. 4266 del 20 dicembre 2005 c.c. (dep. 2 feb-
braio 2006 ) Rv. 233598.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 13 APRILE 2016, N. 15427
(UD. 31 MARZO 2016)
PRES. CANZIO – EST. RAMACCI – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. CAVALLO
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Rea-
to edilizio y Sospensione del termine di prescrizio-
ne ex art. 159 c.p. y Rinvio dibattimentale su istan-
za di parte y Per la pendenza del procedimento di
sanatoria edilizia y Pregressa formazione del silen-
zio-rif‌iuto sull’istanza di sanatoria y Conseguenze y
Illegittimità dell’ordinanza di sospensione del pro-
cesso e del corso della prescrizione y Esclusione.
. Il periodo di sospensione del processo, previsto nel
caso di presentazione di istanza di “accertamento di
conformità”, ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, deve
essere considerato ai f‌ini del computo dei termini di
prescrizione del reato edilizio. Nel caso, invece, di so-
spensione del processo disposta su richiesta dell’impu-
tato o del suo difensore oltre il termine previsto per la
formazione del silenzio-rif‌iuto ex art. 36 D.P.R. n. 380
del 2001, opera la sospensione del corso della prescri-
zione a norma dell’art. 159, comma 1, n. 3, c.p.. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 159; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art.
36; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45) (1)
(1) Con questa importante decisione le SS.UU. risolvono un contra-
sto interpretativo insorto sulla applicabilità, anche alla disciplina
della sanatoria di cui agli artt. 36 e 45 D.P.R. n. 380/2001 (già, artt.
13 e 22 legge n. 47/85), di effetti sulla prescrizione analoghi a quelli
conseguenti alla sospensione del processo che si determinano in caso
di “condono edilizio". Secondo una primo indirizzo, sostenuto da Cass.
pen., sez. fer., 13 agosto 2013, n. 34938, in questa Rivista 2014, 541,
il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente
dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se ecce-
de il tempo f‌issato dalla legge per la def‌inizione di quest’ultimo, con
la conseguente illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei termini
di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura
amministrativa. L’indirizzo contrapposto, e condiviso anche dalla de-
cisione in commento, ha affermato, in relazione a procedimento am-
ministrativo successivamente non perfezionatosi di sanatoria edilizia,
che il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su
istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla
sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio
ex art. 159 c.p., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha po-
sto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un le-
gittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso,
la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. In tal sen-
so si veda Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2014, n. 41349, ivi 2015, 494.
Sulla distinzione tra gli istituti del condono edilizio e della concessione
in sanatoria, v. Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2011, n. 23996, ivi 2012,
1162 e Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2008, n. 6331, ivi 2008, 1186.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 gen-
naio 2015, ha confermato la decisione con la quale, in data
29 gennaio 2014, il Tribunale di Brindisi aveva affermato
la responsabilità penale di Francesco Cavallo per il reato
di cui agli artt. 110 c.p., 10 e 44 D.P.R. n. 380/2001, per
avere eseguito un intervento edilizio in assenza di valido
titolo abilitativo
In particolare, si imputava al predetto la realizzazione,
in difformità dalla concessione edilizia (n. 234/1993), ri-
guardante la costruzione di civili abitazioni, negozi e box,
del successivo rinnovo (concessione edilizia n. 253/1996)
e della variante per completamento e modif‌ica dell’immo-
bile (concessione edilizia n. 58/1997), di una serie di in-
terventi meglio descritti nell’imputazione.

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