Corte di Cassazione Penale sez. VI, 6 luglio 2015, n. 28666 (ud. 23 giugno 2015)

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giur
Rivista penale 5/2016
LEGITTIMITÀ
raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o
titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infat-
ti (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo
2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previ-
gente D.M. n. 174/1998), a tutt’oggi, “è vietata ogni forma
di intermediazione nella raccolta delle scommesse” (art.
2, comma 5).
Il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge
del 7 luglio 2009, n. 88), “al f‌ine di contrastare in Italia la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di per-
seguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la
tutela dei minori e la lotta al gioco minori/e ed alle inf‌iltra-
zioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”,
ha dettato (all’art. 24, dal comma 11 al comma 26) un’or-
ganica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico
a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto
è incentrata sull’adozione obbligatoria di un contratto di
conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che
deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizio-
ni minime e che in alcun modo può essere utilizzato “per
la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui” (comma
19, lett. c). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto
in ricorso, la prova dell’illecita attività di intermediazio-
ne svolta dal gestore del CTD per conto dell’allibratore
straniero risulta pacif‌icamente dall’ordinanza impugnata
laddove si da atto che il personale di vigilanza, all’atto del
controllo presso l’esercizio della ricorrente, accertava che
al suo interno non veniva svolta solo attività di internet
point ma anche attività di raccolta scommesse, avendo il
personale notato la presenza all’interno del locale di due
raccoglitori contenenti palinsesti di eventi sportivi ed un
bancone adibito a raccolta scommesse con due personal
computer e relative stampanti; gli stessi giudici del riesa-
me poi danno atto (pag. 8 ordinanza) che la Scibilia non si
era limitata a fornire il collegamento internet al sito Gio-
dani per l’esercizio delle scommesse, come emergeva dalle
ricevute delle giocate in sequestro, che comprovavano lo
svolgimento di attività di riscossione quote e pubblicizza-
zione degli eventi sportivi. Trattasi di affermazione giuri-
dicamente corretta in quanto conforme al principio, ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, secon-
do cui è penalmente rilevante l’attività di intermediazio-
ne consistente nella raccolta delle somme corrispondenti
agli importi delle scommesse, poi trasferite all’allibratore
straniero (v. la già citata sentenza Parrelli), nonché nel-
la pubblicizzazione degli eventi sportivi, essendo quindi
legittimo il sequestro preventivo delle apparecchiature
informatiche abusivamente impiegate nella raccolta di
scommesse relative allo svolgimento di manifestazioni
sportive, poste in essere mediante una condotta di inter-
mediazione vietata dall’art. 4, comma 4-bis, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera tra-
smissione al concessionario delle scommesse effettuate
dai clienti (sez. III, n. 19248 dell’ 8 marzo 2012 - dep. 21
maggio 2012, De Rosa e altro, Rv. 252623).
12. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato con con-
danna della ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali ex art. 616 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 6 LUGLIO 2015, N. 28666
(UD. 23 GIUGNO 2015)
PRES. IPPOLITO – EST. PATERNÒ RADDUSA – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. X
Misure cautelari personali y Divieto di avvicina-
mento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente
frequentati dalla vittima y Generico riferimento del
divieto a “tutti” i luoghi frequentati dalla vittima y
Necessità di indicazione specif‌ica e dettagliata dei
luoghi oggetto del divieto.
. L’articolo 282-ter c.p.p. consente di modulare il divie-
to di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati
dall’offeso che prendendo, come parametro di riferi-
mento, direttamente il soggetto che ha patito l’azione
delittuosa, potendo l’iniziativa cautelare essere strut-
turata imponendo all’indagato di tenersi ad una certa
distanza dalla vittima. Se la scelta cade sul divieto di
avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla
persona offesa, anche se cumulata con quella dei di-
vieto immediatamente collegato alla persona offesa,
l’imposizione, avuto esclusivamente riguardo a tale
ultima prescrizione, deve rispettare la connotazione
legale che lo vuole riferito a “determinati” luoghi. Il
giudice deve quindi indicare necessariamente in modo
specif‌ico e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito
l’accesso all’indagato, a pena di una censurabile inde-
terminatezza. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 282 ter)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. X impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del
riesame di Milano ha dato conferma alla misura del di-
vieto di avvicinamento ex art. 282 ter c.p.p. resa dal Gip
dello stesso Tribunale ai danni del ricorrente, gravemente
indiziato del reato di cui all’art. 572 c.p.
2. Lamenta violazione della legge processuale per ave-
re, il Tribunale, ritenuto non necessaria la specif‌ica indi-
cazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa rispet-
to ai quali all’indagato è stato fatto divieto di avvicinarsi.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il primo comma dell’art. 282 ter c.p.p. consente di
modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luo-
ghi frequentati dalla vittima che prendendo, come para-
metro di riferimento, direttamente il soggetto che ha pati-
to l’azione delittuosa, potendo l’iniziativa cautelare essere
strutturata imponendo all’indagato di tenersi ad una certa
distanza dalla vittima. È di tutta evidenza che i due prof‌ili
di possibile intervento cautelare verranno ad atteggiarsi
diversamente a seconda delle caratteristiche del fatto e
della pericolosità dell’indagato; e, ancora, che l’obbligo di
non avvicinarsi alla persona offesa, sganciato da una pre-
ventiva perimetrazione dei luoghi di riferimento, f‌inisce
per assicurare alla vittima una tutela cautelare ancora più
pregnante cui corrisponde un più marcato pregiudizio per
la libertà di circolazione dell’indagato, costretto ad atte-
nersi al divieto prescindendo da riferimenti circostanziati
ai luoghi di frequentazione abituale della vittima.

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