Corte di Cassazione Penale sez. III, 7 marzo 2016, n. 9221 (ud. 18 marzo 2015)

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giur
5/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
il comma 4, in esame, e che quindi presuppone che anche
la condotta di cessione del materiale pornograf‌ico, pur se a
titolo gratuito, abbia quale necessario presupposto l’utiliz-
zazione” del minore da parte di un terzo - al f‌ine di produr-
re il materiale medesimo. Il minore, quindi, quale persona
offesa da tutelare perchè (ieri sfruttato, oggi) “utilizzato”;
con la conseguente punizione di chi realizza direttamente il
prodotto pornograf‌ico, al pari di chi inserisce quel materiale
in un qualsivoglia circuito che lo veicoli a terzi, fosse anche
una mera cessione a titolo gratuito.
10. Contrariamente all’assunto del Procuratore ricor-
rente, poi, a conclusioni difformi non pare poter condurre
il successivo art. 600 quater c.p., in tema di detenzione
del prodotto in oggetto, che sanziona chiunque “consa-
pevolmente si procura o detiene materiale pornograf‌ico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”; fattispe-
cie costruita quale tipica norma di chiusura, volta cioè ad
evitare zone grigie di impunità e vuoti sanzionatori con
riguardo a condotte che comunque attengano al turpe
materiale in esame, allo stesso materiale, anche solo per
averne il soggetto la f‌isica disponibilità. Orbene, ritiene il
Collegio che l’aver - in questo caso - il legislatore opta-
to per un’indicazione “estesa” del materiale oggetto della
condotta non possa esser letto in contrasto con la lette-
ra “ristretta” dei commi 2, 3 e 4, dell’articolo precedente,
atteso che la diversa soluzione qui scelta risulta soltanto
l’evidente portato di una precisa tecnica redazionale, pe-
raltro ex se giustif‌icata dall’esser applicata su una dispo-
sizione distinta; poichè, infatti, l’art. 600 quater, si apre
con una clausola di riserva che esclude in toto la norma
che precede (“Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600
ter”), un richiamo “sintetico” al materiale di cui al comma
1, della stessa avrebbe rischiato di rendere la norma di dif-
f‌icile lettura (“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
dall’art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene il
materiale di cui al comma 1 dello stesso articolo”).
11. Ritiene dunque il Collegio, conclusivamente, che la
sentenza del Tribunale per i minorenni debba esser condi-
visa in punto di diritto, avendo escluso la sussistenza del
reato in capo a tutti i ricorrenti; d’altronde, la difforme op-
zione ermeneutica, invocata dal ricorrente, implicherebbe
un’interpretazione analogica della norma palesemente in
malam partem, come tale vietata dall’ordinamento, oltre
che in contrasto insanabile con la lettera e con la ratio
della disposizione.
12. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 7 MARZO 2016, N. 9221
(UD. 18 MARZO 2015)
PRES. MANNINO – EST. GRILLO – P.M. POLICASTRO (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN
PROC. X
Violenza sessuale y Elemento oggettivo y Consen-
so iniziale della vittima all’atto sessuale y Succes-
sivo venir meno del consenso y Conf‌igurabilità del
reato y Sussistenza y Fattispecie relativa a rapporto
sessuale fra ex f‌idanzati inizialmente consentito
ma completato con l’eiaculazione in vagina non
condivisa dalla donna.
. Sussiste il reato di violenza sessuale nella condotta
di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il
consenso della vittima, originariamente prestato, ven-
ga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della
non condivisione delle forme o delle modalità di consu-
mazione del rapporto, poichè il consenso della vittima
agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero
rapporto senza interruzioni ed esitazioni o resistenze
di sorta. (Fattispecie relativa a rapporto sessuale fra
ex f‌idanzati inizialmente consentito ma completato
con l’eiaculazione in vagina non condivisa dalla donna)
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 609 bis; c.p., art. 612 bis) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, si vedano Cass. pen., sez.
III, 6 febbraio 2014, n. 5768, in questa Rivista 2014, 1173; Cass. pen.,
sez. III, 29 gennaio 2008, n. 4532, ivi 2008, 1241; Cass. pen., sez. III,
25 ottobre 2007, n. 39428, ivi 2008, 850 e Cass. pen., sez. III, 22 giugno
1996, n. 6241, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. In dottri-
na, utili riferimenti si rinvengono in E. CAMPOLI, La tutela della
persona offesa nella violenza di genere: brevi rif‌lessioni sulle novelle
processuali, in Arch. nuova proc. pen. 2014, 221 e N. STOLFI, Brevi
note sulle nuove norme introdotte dalla L. 119/2013, in materia di
violenza di genere, in questa Rivista 2014, 657.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ordinanza del 28 ottobre 2014 il Tribunale di Na-
poli - Sezione per il Riesame accoglieva la richiesta di rie-
same presentata nell’interesse di X, soggetto indagato per i
reati di cui agli artt. 612 bis e 690 bis c.p., avverso il provve-
dimento applicativo della misura cautelare del divieto di av-
vicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai
suoi prossimi congiunti, emesso dal Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di (omissis) in data 6 ottobre 2014.
1.2 Ricorre per l’annullamento del detto provvedimento
il Procuratore della Repubblica dolendosi - quanto al reato
di violenza sessuale di cui alla contestazione provvisoria -
della decisione del Tribunale di ritenere insussistente il
reato perchè la condotta dell’indagato non sarebbe stata
caratterizzata nè da violenza nè da costrizione ma, piut-
tosto, dal consenso della vittima ed, al riguardo, lamenta
l’inosservanza della legge penale. Il ricorrente Pubblico
Ministero si duole poi della contraddittorietà e manifesta
illogicità della decisione anche con riferimento al conte-
stato reato di atti persecutori in danno della vittima, con
specif‌ico riferimento alla omessa valutazione da parte del
Tribunale di una serie di circostanze che, se debitamente
prese in esame, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a
respingere la richiesta di riesame non solo in riferimento
alla ipotesi accusatoria di cui all’art. 609 bis c.p., ma an-
che, e soprattutto, al reato di atti persecutori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni
che seguono.

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