Corte di Cassazione Penale sez. II, 11 giugno 2015, n. 24785 (c.c. 12 maggio 2015)

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giur
4/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
4. Fondato è, invece, il terzo motivo di doglianza.
Il reato sub A (truffa aggravata) risulta commesso dal
1 luglio 2005 al 15 settembre 2006; il reato sub B (appro-
priazione indebita aggravata) risulta commesso il 15 set-
tembre 2006.
4.1. Entrambi i reati hanno un comune termine prescri-
zionale ordinario pari ad anni sei che si proroga, per gli
eventi interruttivi, a complessivi anni sette e mesi sei. II
termine f‌inale, nella specie, si f‌issa così al 15 marzo 2014.
Allo stesso va tuttavia aggiunto un ulteriore periodo a ra-
gione dell’intervenuta di sospensione del dibattimento,
verif‌icatosi nel giudizio di primo grado, pari a complessivi
giorni sessantasei, per rinvio dell’udienza del 25 maggio
2010 al 5 ottobre 2010 a ragione di malattia dell’imputa-
to certif‌icata con diagnosi di giorni sette a partire del 24
maggio 2010 (in presenza di un differimento superiore a
due mesi, termine massimo di sessanta giorni di sospen-
sione va cumulato a quello “residuo” di malattia, pari a
giorni sei, giusti gli insegnamenti di sez. un., n. 4909 del 18
dicembre 2014, dep. 2 febbraio 2015, Torchio). Il termine
f‌inale di prescrizione si proroga così, f‌issandosi def‌initiva-
mente, al 21 maggio 2014, data antecedente alla pronun-
cia della sentenza di secondo grado.
4.2. Non cumulabile a questi f‌ini, è l’ulteriore termi-
ne di mesi due e giorni ventitré per rinvio dell’udienza
dibattimentale (sempre di primo grado) del 2 aprile 2012
alla data del 25 giugno 2012 per concorde richiesta delle
difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo al
riguardo il pubblico ministero, non potendosi ricompren-
dere detta tipologia di differimento, a ragione di una ri-
chiesta che ha fatto propria anche la parte civile, nelle
previsioni di cui all’art. 159, comma 1 n. 3 c.p. che, con
riferimento al differimento conseguente a richiesta e non
a legittimo impedimento di parte, prevede come ipotesi di
sospensione solo quella che provenga dall’imputato o dal
suo difensore.
5. Alla pronuncia consegue l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per essere i reati estinti per pre-
scrizione; vanno confermate le statuizioni civili ed il ricor-
rente va condannato alla rifusione in favore della parte civi-
le Corvo Domenico delle spese sostenute in questo grado di
giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 2.000,00
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 11 GIUGNO 2015, N. 24785
(C.C. 12 MAGGIO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. RAGO – P.M. RIELLO (DIFF.) – RIC. MONTI ED ALTRI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Per equivalente y Beni acquistati prima
dell’entrata in vigore dell’art. 648 quater c.p y Ap-
plicabilità.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Per equivalente ex art. 648 quater c.p y
Individuazione concreta dei beni da sottoporre alla
misura ablatoria y Da parte del giudice y Necessità y
Esclusione y Determinazione della somma di dena-
ro che costituisce il prezzo o il prof‌itto del reato y
Beni da apprendere y Individuazione y Verif‌ica del
loro valore al quantum del sequestro y Competenza
del P.M. y Fattispecie in materia di riciclaggio.
. Il sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per
equivalente del prof‌itto relativo al delitto di riciclaggio
ai sensi dell’art. 648 quater c. p. - introdotto con l’art.
63, comma quarto, D.L.vo n. 231 del 2007 - può esse-
re applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in
epoca antecedente all’entrata in vigore della predetta
norma (29 dicembre 2007), in quanto il principio di ir-
retroattività attiene solo al momento di commissione
della condotta, e non anche al tempo di acquisizione
dei beni oggetto del provvedimento. (c.p., art. 2; c.p.,
art. 200; c.p., art. 648 quater; d.l.vo 21 novembre 2007,
n. 231) (1)
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla con-
f‌isca per equivalente, il giudice che emette il provve-
dimento non è tenuto ad individuare concretamente i
beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limi-
tarsi a determinare la somma di denaro che costituisce
il prof‌itto o il prezzo del reato o il valore ad essi corri-
spondente, mentre l’individuazione specif‌ica dei beni
da apprendere e la verif‌ica della corrispondenza del
loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riser-
vata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Fattispecie
in materia di riciclaggio). (c.p.p., art. 321; c.p., art. 322
ter; c.p., art. 648 bis; c.p., art. 648 quater) (2)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 25490, in questa Rivista 2015, 100.
Cass. pen., sez. un. 23 aprile 2013, n.18374, ivi 2014, 97, si era espres-
sa nel senso di non ammettere l’applicazione della conf‌isca per equi-
valente ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della
legge citata.
(2) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. III, 16 giugno n.
24958, in Arch. nuova proc. pen. 2015, 456 e Cass. pen., sez. II, 11
giugno 2015, n. 24785, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Tribunale del
Riesame di Monza - su ricorso proposto da Stan S.r.l.,
Monti Giovanni e Gilardi Francesco avverso il decreto di
sequestro per equivalente ordinato dal giudice per le in-
dagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 di-
cembre 2014 - rigettava il ricorso della Stan s.r.l. e acco-
glieva parzialmente quello di Monti e Gilardi «limitando il
sequestro alle somme movimentate successivamente alla
data del 29 dicembre 2007 e limitatamente al periodo di
contestazione».
Il fatto che ha dato origine al sequestro è stato così
riassunto dal tribunale: «[...] Battaglia Salvatore, quale
amministratore della Battaglia S.r.l. negli anni dal 2004
al 2009, si è reso responsabile del reato di cui all’art. 2
D.L.vo 74/00, avendo annotato in contabilità e portato nel-
la dichiarazione f‌iscale fatture per operazioni inesistenti

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