Corte di Cassazione Penale sez. II, 7 luglio 2015, n. 28839 (c.c. 3 giugno 2015)

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giur
4/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
un’unica persona, ma con una pluralità indistinta di de-
stinatari e la propalazione delle espressioni offensive, cui
ha indubbiamente concorso il Torquati, nel richiamare su
di esse l’attenzione di alcune colleghe di lavoro, non può
essere addebitata alla iniziativa esclusiva di quest’ultimo,
ma ad una scelta dell’imputato, consapevole delle poten-
zialità di diffusione del mezzo utilizzato.
Se ne deduce l’infondatezza dei rilievi difensivi, anche
sotto il prof‌ilo della dedotta insussistenza dell’elemento
psicologico del reato, in quanto, come affermato dal co-
stante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di diffamazione non
si richiede la sussistenza del dolo specif‌ico, essendo suf-
f‌iciente, ai f‌ini della sussistenza dell’elemento soggettivo
della fattispecie, la consapevolezza di pronunciare una
frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la fra-
se venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 16712),
consapevolezza nel caso in esame evidente, non solo per
il carattere oggettivamente oltraggioso delle espressioni
usate, ma anche in ragione della idoneità dello strumento
utilizzato ad assicurarne la diffusione ad un numero inde-
terminato di destinatari. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 LUGLIO 2015, N. 28839
(C.C. 3 GIUGNO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. RAGO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. ITALFONDIARIO S.P.A.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Creditore
cessionario di crediti "in blocco" y Legittimazione
per l’ammissione al credito y Documentazione in-
suff‌iciente y Autonomi poteri istruttori del giudice
y Attivazione y Condizioni y Fattispecie in tema di ri-
chiesta di ammissione al credito da parte del credi-
tore cessionario di crediti “in blocco” e produzione
a tal f‌ine di procura speciale e dati analitici.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca
y Conf‌isca di prevenzione y Ex art. 52 D.L.vo n.
159/2011 y Su di un bene gravato da garanzia reale
a favore di terzi y Con data posteriore al sequestro
y Opponibilità y Esclusione y Fattispecie in tema di
cessione di crediti "in blocco".
. In tema di misure di prevenzione, quando il credito-
re cessionario di crediti "in blocco" ex art. 58 D.L.vo 1
settembre 1983, n. 385, pone a fondamento dell’istanza
di ammissione del credito elementi documentali cor-
redati da specif‌iche indicazioni in ordine all’acquisto
della titolarità dei crediti, il giudice che ritiene insuff‌i-
ciente la documentazione prodotta deve far ricorso ai
propri autonomi poteri istruttori e, previa attivazione
del contraddittorio, assumere direttamente informa-
zioni ovvero chiedere ulteriore documentazione e pre-
cisazioni all’istante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto
suff‌icientemente assolto l’onere di provare la propria
legittimazione a proporre domanda di ammissione al
credito da parte di creditore che aveva prodotto procu-
ra speciale e fornito indicazione analitica di dati sulla
base dei quali affermava di essere cessionario dei rap-
porti giuridici). (c.p.p., art. 666; c.p.c., art. 182; d.l.vo
1 settembre 1993, n. 385, art. 58; d.l. 9 giugno 2011, n.
159, art. 52) (1)
. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la di-
sposizione dell’art. 52 del D.L.vo 6 settembre 2011, n.
159 deve interpretarsi nel senso che la conf‌isca pregiu-
dica "ipso iure" i diritti di credito dei terzi che risultino
da atti con data certa posteriore al sequestro, nonché
i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore
al sequestro, sicchè, essendo il creditore istante auto-
maticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle
ulteriori condizioni previste dall’art. 52, comma primo,
lett. b, del citato decreto legislativo. (In motivazione
la Corte ha precisato che tale principio si applica nei
confronti di tutti i creditori, sia originari che succes-
sivi cessionari del credito, i quali siano diventati tito-
lari del diritto in data successiva alla trascrizione del
sequestro, ed opera indipendentemente dalla natura
della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta
"in blocco" ai sensi dell’art. 58 del D.L.vo 1 settembre
1993, n. 385). (d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, art. 58;
d.l.vo 9 giugno 2011, n. 159, art. 52) (2)
(1) Nello stesso senso si veda sull’argomento Cass. pen., sez. II, 23
aprile 2015, n. 17015, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
(2) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. II, 13 marzo 2015, n. 10770, in questa Rivista 2015, 560.
In senso difforme si esprime Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2013, n.
45260, ivi 2014, 49, che considera che il cessionario possa ugualmen-
te invocare la propria buona fede e avere quindi titolo per opporsi al
provvedimento ablatorio, quando unitamente al titolo in questione
ne siano stati ceduti altri, in numero elevato, tali da rendere concre-
tamente impossibile la verif‌ica, da parte dello stesso, dell’esistenza
di un vincolo pubblicistico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto del 22 gennaio 2014, il Tribunale di Reg-
gio Calabria rigettava la domanda con la quale la società
Italfondiario S.p.a. aveva chiesto di essere ammessa al
credito ai sensi dell’art. 1/199 L. 228/2012, nell’ambito del
procedimento di prevenzione a seguito del quale era stato
conf‌iscato l’immobile sito in Sant’Eufemia d’Aspromonte
sul quale era stato trascritto atto di pignoramento in data
3 marzo 1997 e, successivamente, in data 13 giugno 1997,
trascritto sequestro di prevenzione cui era seguita la con-
f‌isca con decreto del 9 luglio 2002.
Il Tribunale rigettava la domanda sotto i seguenti pro-
f‌ili:
a) perchè l’istante «pretende di esercitare un diritto
di credito, originariamente vantato dalla Cassa di Rispar-
mio di Calabria e di Lucania (CaricaI) S.p.a. di Napoli in
forza di contratto di conto corrente sottoscritto con Giu-
seppa Fedele, senza in alcun modo allegare né tantomeno
dimostrare la titolarità in capo a sè del credito azionato
(che dovrebbe dipendere, come si desume dalla procura
speciale allegata all’istanza, dalla qualità di procuratore

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