Corte di Cassazione Penale sez. VI, 2 febbraio 2016, n. 4171 (c.c. 21 ottobre 2015)

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4/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 2 FEBBRAIO 2016, N. 4171
(C.C. 21 OTTOBRE 2015)
PRES. IPPOLITO – EST. FIDELBO – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. MANCA
Sospensione del procedimento penale con mes-
sa alla prova y Richiesta y Nel corso delle indagini
preliminari y Ordinanza di rigetto y Ricorso per Cas-
sazione dell’imputato y Ammissibilità y Esclusione.
. Non è ricorribile per cassazione il provvedimento con
il quale il giudice per le indagini preliminari, preso atto
del dissenso espresso dal pubblico ministero, respinga
la richiesta di sospensione del procedimento con mes-
sa alla prova (art. 168 bis c.p.) presentata dall’indaga-
to nel corso delle indagini preliminari. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 168 bis; c.p.p., art. 464 bis; c.p.p., art. 464
quater) (1)
(1) In senso difforme, in riferimento al dissenso manifestato dal
Gup, si veda Cass. pen., sez. II, 13 novembre 2015, n. 45338, in Arch.
nuova proc. pen. 2016, 36, nel senso di ritenere legittimo il ricorso in
cassazione presentato dall’imputato al pari di una reiterazione della
medesima richiesta nel giudizio, prima dell’apertura del dibattimento.
Condivide il medesimo orientamento di quest’ultima pronuncia anche
Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2015, n. 41762, in Ius&Lex dvd n. 1/2016,
ed. La Tribuna. In dottrina, per una valutazione dell’istituto, si veda G.
PAVICH, Il punto sulla messa alla prova: problemi attuali e prospetti-
ve, in questa Rivista 2015, 505. Per un inquadramento delle implicazio-
ni costituzionalistiche della materia si veda M. PAPPONE, Richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova: l’inammissibilità
della richiesta tardiva ai processi pendenti non costituisce violazione
delle norme costituzionali ed internazionali, in questo stesso fascicolo,
nella rubrica Corte Costituzionale di questo fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2014 il
G.i.p. del Tribunale di Pisa, acquisito il parere del pubblico
ministero, ha dichiarato “non luogo a provvedere” sull’i-
stanza con cui Marco Manca, indagato dei reati di cui agli
artt. 40 c.p., 81 c.p. e 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 (capo
a), 81 c.p. e 326 c.p. (capo b) e 611 c.p. (capo c), aveva
chiesto la sospensione del procedimento con messa alla
prova per i reati di cui ai menzionati capi a) e b).
2. L’avvocato Fabrizio Spagnoli, nell’interesse dell’inda-
gato, ha proposto ricorso per cassazione contro il provve-
dimento negativo emesso dal G.i.p. deducendo due motivi.
Con il primo denuncia la violazione degli artt. 127, 464-
ter c.p.p. e 111 Cost., assumendo che il G.i.p., verif‌icato
il dissenso del pubblico ministero, avrebbe dovuto f‌issare
un’apposita udienza camerale, così garantendo il contrad-
dittorio e mettendo in condizione l’indagato di poter con-
futare il parere contrario del pubblico ministero. Lamenta
che il G.i.p., di fatto, non ha provveduto sulla richiesta,
giustif‌icando tale decisione con riferimento al dissenso
del pubblico ministero.
Con il secondo motivo deduce l’errata applicazione
della legge penale, avendo il giudice utilizzato una formu-
la - “non luogo a provvedere” - non prevista dall’art. 464-
ter c.p.p., sul presupposto erroneo della vincolatività del
consenso del pubblico ministero.
3. Nella sua requisitoria scritta il sostituto procuratore
generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso sul rilie-
vo, ritenuto assorbente, che la sospensione con messa alla
prova è stata richiesta solo per alcuni reati e non per tutti,
laddove l’istituto, puntando alla eliminazione completa
delle tendenze antisociali, non pare compatibile con una
“rieducazione parziale”, riferita cioè solo ad alcuni reati
tra quelli contestati nel procedimento.
4. In data 20 ottobre 2015 il difensore ha depositato una
memoria in cui contesta la richiesta di inammissibilità del
procuratore generale e, riportandosi ai motivi dedotti, in-
siste per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare preliminare, anche rispetto ai rilievi proposti
nella requisitoria dal procuratore generale, la verif‌ica sul-
la ricorribilità in cassazione del provvedimento oggetto di
impugnazione.
2. Nella specie, il ricorrente ha impugnato il non luogo
a provvedere pronunciato dal G.i.p. di Pisa sulla richiesta
di sospensione del provvedimento con messa alla prova,
avanzata nel corso delle indagini preliminari, sostenendo
che in presenza del parere contrario espresso dal pubblico
ministero il giudice avrebbe dovuto garantire il contrad-
dittorio, f‌issando un apposita udienza camerale ai sensi
dell’art. 127 c.p.p., all’esito della quale avrebbe dovuto de-
cidere sulla richiesta.
Si tratta di una ricostruzione del procedimento che
non trova riscontro nella disciplina prevista dall’art. 464-
ter c.p.p., applicabile nella presente fattispecie, disciplina
che non contempla alcuna udienza in cui, a seguito del
parere contrario del pubblico ministero, debba essere sen-
tito l’indagato.
Nelle indagini preliminari è previsto, dall’art. 464-ter
cit., che sulla richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova si pronunci il pubblico ministero
esprimendo, nel termine di cinque giorni, il proprio pa-
rere, che deve essere motivato sia in caso di consenso che
di dissenso, parere che è non solo obbligatorio, ma anche
vincolante. Si tratta tuttavia di una vincolatività relativa,
nel senso che non pregiudica la decisione del giudice sul
merito della richiesta, ma determina soltanto lo svolgi-
mento del successivo percorso procedimentale.
Ciò è evidente nel caso in cui il pubblico ministero dia
parere favorevole, in quanto il giudice è tenuto solo a sen-
tire le parti, previa f‌issazione di una apposita udienza, ma
la sua decisione sulla messa alla prova non è vincolata dal
parere del pubblico ministero (art. 464-quater c.p.p.).
Diverso l’esito in presenza del dissenso del pubblico mi-
nistero: in questo caso il G.i.p. non può che adeguarsi alla
valutazione negativa della pubblica accusa, dal momento
che non sarebbe neppure in grado di operare una deci-
sione sulla richiesta, mancando un’imputazione, seppur
provvisoria, e quindi l’esercizio stesso dell’azione penale,
sicché difettano gli elementi di fatto su cui assumere la
determinazione in ordine alla richiesta di messa alla pro-

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