Corte di Cassazione Penale sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728 (c.c. 14 gennaio 2016)

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giur
4/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato norma-
tivo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuo-
ri dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni
di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo
in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile
programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità
di condotte in vista di un unico f‌ine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche
di massima, purché i reati da compiere risultino previsti
almeno in linea generale, con riserva di “adattamento” alle
eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un
unico scopo o intento, pref‌issato e suff‌icientemente specif‌ico
(in tal senso sez. I n. 12905 del 17 marzo 2010, rv 246838).
Ora, nel caso in esame la segnalata - in sede di motiva-
zione del diniego «evoluzione» delle dinamiche criminose
vissute in ambito associativo dal Ficara è elemento che
logicamente ha portato ad escludere il riconoscimento di
tale f‌inalità unitaria, posto che i due omicidi - al di là del
momento costitutivo del gruppo dei dissidenti rileva quello
del transito del Ficara in tale gruppo e della condivisione
di tali nuovi obiettivi - risutano posti in essere non solo
a distanza di tempo consistente ma in rapporto a f‌inalità
specif‌iche non assimilabili, essendo del tutto generica - e
dunque irrilevante al presente f‌ine - la tendenza di ogni
gruppo maf‌ioso a risolvere con l’uso della violenza gli even-
tuali conf‌litti interni o esterni insorti nel corso del tempo.
II ricorrente, pertanto, non illustra in modo realmen-
te antagonista - rispetto ai contenuti motivazionali - la
eventuale comunanza di f‌inalità tra i due distinti episodi
in modo specif‌ico, in relazione alla identità delle vittime
prese di mira e alla necessaria correlazione ideativa tra i
due fatti di sangue.
II ricorso va pertanto, nel suo complesso, rigettato.
AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 11 FEBBRAIO 2016, N. 5728
(C.C. 14 GENNAIO 2016)
PRES. FIALE – EST. ANDREAZZA – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. ORSETTO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati f‌i-
nanziari in genere y Sequestro preventivo f‌inalizza-
to alla conf‌isca per equivalente y Accordo tra con-
tribuente e l’Erario per la rateizzazione del debito
y Revoca della misura cautelare y Esclusione.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌i-
sca in relazione a reati tributari previsti dal D.L.vo n.
74/2000, deve escludersi, anche alla stregua di quan-
to previsto dall’art. 12 bis del citato D.L.vo, introdotto
dall’art. 10 del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 158, che
l’intervenuto accordo tra il contribuente e l’Erario cir-
ca la rateizzazione del debito d’imposta comporti la re-
voca della misura cautelare, salvo che per quella parte
che sia riferibile all’importo delle rate eventualmente
già versate. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321; c.p., art.
322; d.l.vo 24 settembre 2015, n. 158, art. 10) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2015, n.
20887, in questa Rivista 2015, 116. Sull’argomento per utili riferimen-
ti si vedano Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2016, n. 1156, ivi 2016, 224
e Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2014, n. 37848, in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Orsetto Floriana ha proposto ricorso nei confronti
dell’ordinanza del 14 luglio 2015 con cui il Tribunale di Fer-
mo, in parziale accoglimento di istanza di riesame, dispo-
neva che il decreto di sequestro preventivo per equivalente
emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale per il reato di cui
all’art. 10 bis del D.L.vo n. 74 del 2000 in relazione al man-
cato versamento, quale legale rappresentante della Mallo-
ni S.p.a., delle ritenute alla fonte e degli emolumenti per
l’anno d’imposta 2013, venisse eseguito su beni del valore
complessivo di euro 362.810,32 in luogo degli originari euro
409.969,72 confermando per il resto l’impugnato decreto.
2. Lamenta con un unico motivo la violazione degli artt.
321 e 322 ter c.p.p., e 1, comma 143, L. n. 244 del 2007
alla luce della intervenuta rateizzazione del debito era-
riale. Deduce infatti, dopo avere premesso che la Malloni
S.p.a. ha provveduto al versamento delle prime due rate
previste dal dilazionamento previsto dalla Agenzia delle
Entrate, che il carattere sanzionatorio della conf‌isca per
equivalente comporta che col versamento dell’imposta
evasa viene meno la funzione sanzionatoria della conf‌i-
sca di valore sì che una volta che vi sia stato pagamento
del debito tributario anche nelle sole forme delle speciali
procedure conciliative previste dall’ordinamento f‌iscale o
dell’adesione all’accertamento così come previsto del re-
sto, con riguardo a circostanza attenuante e pene acces-
sorie, dall’art. 13 del D.L.vo n. 74 del 2000, la conf‌isca ed
il sequestro non possono più operare (come deriverebbe
del resto anche dalla necessità di tenere conto della possi-
bilità di osservare in caso di reati tributari le disposizioni
dell’art. 322 ter c.p. “solo ove applicabili”). Quanto poi alla
rateizzazione del debito d’imposta, la stessa comporta la
sostituzione del debito tributario originario con uno diver-
so, conseguendone un effetto novativo non dissimile da
quello originato dall’accoglimento della domanda di con-
dono, come anche statuito da Cass. civ., n. 16984 del 2012
e dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 15 del 5
giugno 2013, confermativa delle sentenze n. 15 n. 1633 del
22 marzo 2013 e n. 6084 del 18 novembre 2012.
Nella specie, dunque, stante l’avvenuta ammissione
alla rateazione del debito erariale tra l’aprile ed il maggio
del 2014, ovvero prima dell’emissione del decreto di se-
questro preventivo, deve ritenersi che fossero insussisten-
ti ab origine i presupposti della misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. II ricorso è infondato.
È incontroverso che, nella specie, a seguito dell’ammis-
sione della Malloni S.p.a. alla rateizzazione dell’importo
dovuto per omesso versamento delle ritenute d’acconto,

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