Corte di Cassazione Penale sez. I, 11 febbraio 2016, n. 5784 (c.c. 21 ottobre 2015)

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giur
Rivista penale 4/2016
LEGITTIMITÀ
Si è avvertito in precedenza che, ad avviso del collegio,
l’art. 131-bis c.p. descrive una causa di esclusione della
punibilità che è però trattata come causa di improcedibi-
lità: non è, comunque, in senso tecnico, una condizione di
procedibilità, il che preclude la prospettiva di invocare il
citato art. 129 ai f‌ini di una declaratoria immediata, atteso
che quest’ultima norma contempla le ipotesi in cui il giu-
dice “riconosce che il fatto non sussiste, o che l’imputato
non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o
non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato è
estinto o che manca una condizione di procedibilità”.
A identiche conclusioni, peraltro, dovrebbe pervenirsi
anche laddove si ritenga che il nuovo istituto sia discipli-
nato come una causa di esclusione della punibilità. Vero è
che, secondo un approccio esegetico già adottato in alcu-
ne pronunce di questa Corte, una decisione liberatoria ex
art. 129 del codice di rito potrebbe nondimeno essere as-
sunta (anche dal giudice di legittimità, ed ammettendosi
una interpretazione estensiva od analogica della norma)
in presenza di una causa di non punibilità: l’orientamento
appena evocato è stato adottato, ad esempio, in tema di
provocazione ex art. 599, comma secondo, c.p. (v. Cass.,
sez. V, n. 25155 del 15 febbraio 2005, Sampaolesi), ovvero
in applicazione dell’art. 598 c.p., con una pronuncia (Cass.,
sez. VI, n. 15955 del 1 marzo 2001, Fiori) nella cui motiva-
zione si legge che «la formula “perchè il fatto non costi-
tuisce reato” è stata sempre intesa come comprendente
anche le cause di non punibilità; e, d’altronde, un’inter-
pretazione diversa comporterebbe [...] fondati dubbi sotto
il prof‌ilo della legittimità costituzionale, traducendosi in
disparità di trattamento diff‌icilmente giustif‌icabili sotto il
prof‌ilo della logica e della razionalità». Tuttavia, non può
ritenersi che - con specif‌ico riferimento all’istituto di cui
all’art. 131-bis c.p., e comunque lo si voglia riguardare tale
percorso sia praticabile, dal momento che in sede di lavori
preparatori all’emanazione del D.L.vo n. 28/2015 era stata
espressamente elaborata una modif‌ica dell’art. 129 c.p.p.,
proprio inserendo fra le altre ipotesi ivi contemplate quel-
la disegnata dal nuovo art. 131-bis: modif‌ica, dunque, an-
nunciata, ma poi abbandonata all’atto di licenziare il testo
def‌initivo, e che non può non valere quale precisa e con-
sapevole opzione del legislatore nel senso di escludere la
possibilità di fare ricorso all’art. 129 del codice di rito al
f‌ine di rilevare la particolare tenuità del fatto come causa
di non punibilità (prevedendo detta norma processuale,
già in rubrica, un obbligo di immediata declaratoria solo in
ordine a “determinate” cause di non punibilità).
5.5 Alla luce dei principi sopra affermati, lo strumento
di immediata applicazione che il codice di rito fornisce a
questa Corte, in vista di una pronuncia di annullamento
senza rinvio che appare coerente alle più volte sottoline-
ate f‌inalità def‌lattive della riforma, è soltanto uno. Ci si
intende riferire all’art. 620, che alla lett. a) ancora una
volta imponendo all’interprete di privilegiare le anzidet-
te implicazioni processuali del nuovo istituto - contiene
uno specif‌ico riferimento ai casi in cui l’azione penale non
avrebbe dovuto essere iniziata (o proseguita).
In def‌initiva, deve ritenersi che la particolare tenuità
del fatto possa essere rilevata anche ex off‌icio dalla Corte
di Cassazione, con annullamento senza rinvio della sen-
tenza impugnata, laddove questa - come pacif‌icamente si
riscontra nella fattispecie odierna - consenta di ravvisare
ictu ocuIi la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.
131-bis c.p.: l’attività richiesta al giudice di legittimità, in
tal caso, non può intendersi verif‌ica di merito, ma piut-
tosto semplice valutazione della corrispondenza del fatto,
nel suo minimum di tipicità, al modello legale di una fatti-
specie incriminatrice, come la disciplina del nuovo istitu-
to impone nella fase del giudizio (prescindendone invece
nel corso delle indagini preliminari).
5.6 Quanto, inf‌ine, al prof‌ilo della necessaria interlo-
cuzione con le parti private, generalmente prevista dal
D.L.vo n. 28/2015 in vista dell’applicazione dell’art. 131-bis
c.p., deve rilevarsi che il giudizio di cassazione si fonda
comunque sul principio del contraddittorio, sia pure attra-
verso la partecipazione esclusiva dei difensori, senza dun-
que che si imponga l’adozione di specif‌iche formalità per
consentire alla persona offesa una partecipazione ulterio-
re rispetto a quella già garantita dalla generale facoltà di
depositare memorie.
Nel caso di specie, del resto, deve ribadirsi che non si
determinano pregiudizi di sorta per alcuna delle parti, non
essendosi celebrato un giudizio dibattimentale, né svolto
un processo nelle forme di cui agli artt. 438 e segg. del
codice di rito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 11 FEBBRAIO 2016, N. 5784
(C.C. 21 OTTOBRE 2015)
PRES. CORTESE – EST. MAGI – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. FICARA
Reato y Concorso di reati y Applicazione dell’erga-
stolo y Nel caso di più delitti per i quali sia prevista
la pena della reclusione non inferiore a 24 anni y A
seguito di diversi procedimenti con rito abbreviato
y Disciplina ex art. 73 c.p. y Carattere derogatorio y
Applicabilità y Condizioni.
. Qualora, a seguito di distinti procedimenti condotti
con rito abbreviato, siano state pronunciate, per fatti
diversi, distinte condanne alla pena dell’ergastolo, con
successiva conversione di ciascuna di esse, in adesio-
ne a quanto statuito dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, nella pena di anni trenta di reclusione, deve
trovare applicazione, anche in sede esecutiva, non la
disciplina generale dettata dall’art. 78 c.p., ma quella,
da ritenersi derogatoria, dettata dall’art. 73, comma se-
condo, c.p. secondo la quale, nel caso di concorso di più
delitti, per ciascuno dei quali debba inf‌liggersi la pena
della reclusione non inferiore ad anni 24, si applica
la pena dell’ergastolo, rimanendo altresì esclusa, con
riguardo ad altri reati concorrenti per i quali sia sta-
ta applicata ed espiata la pena dell’isolamento diurno,
l’operatività dell’art. 184 c.p., per difetto del relativo

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