Corte di Cassazione Penale sez. V, 11 febbraio 2016, n. 5800 (c.c. 2 luglio 2015)

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giur
4/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
che simili interventi vengano svolti sotto il controllo degli
organi a ciò deputati.
Orbene, ritiene il Collegio che la medesima ratio debba
coinvolgere anche l’ordine di demolizione, compreso quin-
di quello in oggetto, al f‌ine di evitare che la doverosa rimo-
zione degli effetti dell’illecito penale possa pregiudicare
il patrimonio culturale, così arrecando allo stesso un ul-
teriore danno; ne consegue che l’ordinanza del Tribunale
di Foggia deve essere annullata con rinvio, aff‌inché venga-
no meglio specif‌icati i termini dell’ordine di demolizione
in oggetto, invero già disposta dal Giudice di merito “ove
possibile” e, pertanto, con evidente richiamo all’intervento
degli organi preposti alla tutela del vincolo culturale vio-
lato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 11 FEBBRAIO 2016, N. 5800
(C.C. 2 LUGLIO 2015)
PRES. NAPPI – EST. MICHELI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
MARKIKOU
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenu-
ità del fatto y Rilevabilità della questione nel giu-
dizio di legittimità y Ammissibilità y Sussistenza y
Conseguenze.
. Il giudizio di particolare tenuità del fatto di cui all’art.
131 bis c.p. ascrive una qualif‌icazione giuridica al fat-
to contestato e può pertanto essere compiuto d’uff‌icio
anche dalla Corte di Cassazione sulla base dell’accer-
tamento in fatto compiuto dal giudice del merito con
conseguente annullamento senza rinvio della senten-
za impugnata; infatti l’attività richiesta al giudice di
legittimità, in tal caso, non può intendersi verif‌ica di
merito, ma piuttosto semplice valutazione della cor-
rispondenza del fatto, nel suo minimum di tipicità, al
modello legale di una fattispecie incriminatrice, come
la disciplina del nuovo istituto impone nella fase del
giudizio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131) (1)
(1) Nello stesso senso, in ordine alla possibilità di rilevare l’esclusio-
ne della punibilità per particolare tenuità del fatto, nel giudizio di
legittimità ex art. 609, comma secondo c.p.p., si veda Cass. pen., sez.
III, 22 maggio 2015, n. 21474, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
Per utili riferimenti in merito all’istituto in oggetto si vedano Cass.
pen., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 50215, in questa Rivista 2016, 130 e
Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2015, n. 27055, in Ius&lex dvd n. 1/2016,
ed. La Tribuna. In dottrina sull’argomento si vedano i pregevoli com-
menti di V. DIOMAIUTI, Tenuità del fatto, patteggiamento e art. 129
c.p.p., in questa Rivista 2016, 89; U.D. MOLINA, Il decreto legislativo
n. 28 del 16 marzo 2015. Disposizioni in materia di non punibili-
tà per particolare tenuità del fatto , a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Questioni di diritto pro-
cessuale e di diritto sostanziale, ivi 2016, 1 e G. AIRÒ, Non punibilità
per particolare tenuità del fatto, in Arch. nuova proc. pen. 2015, 409
ed inf‌ine l’autorevole contributo di C.TAORMINA, Archiviazione per
particolare tenuità del fatto, in questa Rivista 2015, 715.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 6 dicembre 2014, il G.i.p. del Tribunale di Busto
Arsizio dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Hichem Markikou, imputato di un tentato furto aggravato,
consistito nell’avere cercato di impossessarsi di un orolo-
gio analogico in acciaio, di un anello di bigiotteria, di un
bracciale in plastica e di un secondo bracciale (parimenti
di bigiotteria); gli oggetti in questione erano nell’area pre-
disposta e adibita a “piattaforma ecologica” dal Comune
di Cornaredo. In ordine al reato sopra descritto, che non
era stato consumato perchè i Carabinieri della locale sta-
zione avevano sorpreso il Markikou sul posto, il Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
aveva esercitato l’azione penale con richiesta di decreto
penale di condanna, che tuttavia il giudice non accoglieva
rilevando l’insussistenza del fatto, sul presupposto che i
beni de quibus non avessero - come emerso nel corso delle
indagini - alcun valore commerciale.
In particolare, il G.i.p. sottolineava:
- il difetto di prove di sorta sulla circostanza che fosse
stato l’imputato (per quanto trovato dai militari all’inter-
no della piattaforma ecologica) a scardinare la recinzione
dell’area;
- che, «pur in assenza di specif‌icazione sul valore dei
quattro oggetti sottratti, è chiaro che questo si assesta su
una decina di euro al massimo»;
- la necessità di fare riferimento al principio di offensi-
vità, che, «pur non espressamente disciplinato dalla legge,
tuttavia, secondo la prevalente dottrina, costituisce uno
dei principi immanenti del nostro sistema penale, che ri-
chiede in ogni caso, perchè possa ritenersi concretizzato
l’illecito penalmente rilevante, che sia leso o posto in pe-
ricolo il bene giuridico protetto, a meno che la norma non
preveda espressamente una fattispecie tipica di natura
formale che consenta di affermare che la legge ha voluto
riaffermare una idoneità lesiva normativamente presun-
ta»;
- come la giurisprudenza di legittimità, per quanto con
alcune oscillazioni interpretative, si fosse già orientata in
senso conforme (richiamando a tal f‌ine pronunce di que-
sta Corte intervenute, fra l’altro, in tema di tenuta delle
scritture contabili e di detenzione di sostanze stupefacen-
ti);
- che doveva ritenersi ovvia l’assoluta inidoneità della
condotta in rubrica, esauritasi nel tentativo di asportare
pochissimi oggetti abbandonati di nessun valore, a ledere
od esporre a pericolo il bene giuridico tutelato dalla nor-
ma incriminatrice.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore gene-
rale della Repubblica presso la Corte di appello di Mila-
no, deducendo erronea applicazione della legge penale,
nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione
della sentenza impugnata. Il P.M. ricorrente segnala che
«il giudizio che riguarda il più o meno modesto valore
economico della cosa sottratta riguarda la concedibili-
tà o meno dell’attenuante del danno di speciale tenuità,
ma non può investire la rilevanza penale del fatto, paci-
f‌icamente accertato come rispondente alla contestazio-

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