Corte di Cassazione Penale sez. III, 29 febbraio 2016, n. 8186 (c.c. 21 gennaio 2016)

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Rivista penale 4/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 29 FEBBRAIO 2016, N. 8186
(C.C. 21 GENNAIO 2016)
PRES. RAMACCI – EST. MENGONI – P.M. X (CONF.) – RIC. BUCCINO
Antichità e belle arti y Cose di interesse artisti-
co e storico y Proprietà privata y Danneggiamento y
Reato di demolizione senza autorizzazione di beni
culturali y Partecipazione alla procedura esecutiva
y Del Ministro per i beni e le attività culturali y Del
Sovraintendente competente per territorio y Ne-
cessità y Ratio.
. Poiché il D.L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 prevede
una complessa disciplina per la conservazione dei beni
culturali, in caso di ordine di demolizione, disposto
dall’Autorità giudiziaria per una delle violazioni de-
scritte dall’art. 169, devono partecipare alla procedura
esecutiva anche il Ministro per i Beni e le attività cul-
turali ed il Sovrintendente competente per territorio,
in ragione del carattere particolarmente tecnico della
materia e al f‌ine di evitare che la rimozione degli effet-
ti dell’illecito penale possa cagionare un pregiudizio al
patrimonio culturale ed artistico, arrecandovi ulteriore
danno. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42,
art. 169; c.p., art. 733) (1)
(1) Per utili riferimenti in merito al reato di demolizione senza au-
torizzazione si vedano Cass. pen., sez. III, 9 dicembre 2013, n. 49325,
in questa Rivista 2014, 194; Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2008, n.
46082, ivi 2009, 1165 e Cass. pen., sez. II, 11 settembre 2008, n. 35173,
ivi 2009, 717.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza dell’11 maggio 2015, il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Foggia rigettava
l’istanza volta ad ottenere la revoca dell’ordine di esecu-
zione emesso dal pubblico ministero in sede con riguardo
al decreto penale di condanna n. 1311/2013, esecutivo, che
aveva riconosciuto Michele Giuseppe Buccino colpevole
del reato di cui all’art. 169, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del
proprio difensore, deducendo due motivi:
- violazione di legge. Il G.i.p. avrebbe esorbitato la pro-
pria competenza atteso che, integrando la condotta una
violazione del D.L.vo n. 42 del 2004, la competenza ad in-
giungere la demolizione spetterebbe soltanto al “Ministero
delle Belle Arti”, non già al pubblico ministero;
- difetto di motivazione ed erronea interpretazione di
legge. II G.i.p. avrebbe degradato a mero errore materiale
l’indicazione, nell’ordine di demolizione in esame, di un ti-
tolo di reato (art. 20, L. n. 47 del 1985) diverso da quello
oggetto del decreto penale; per contro, proprio a cagione di
ciò l’ordine stesso dovrebbe ritenersi del tutto nullo, poiché
riferito ad un decreto penale inesistente, quindi non ese-
guibile. Sotto altro prof‌ilo, poi, la necessità di sospendere
l’ordine medesimo deriverebbe dal fatto che, in ogni caso, lo
stesso sarebbe stato disposto “ove possibile”; sarebbe stato lo
stesso Giudice, quindi, a ritenere doveroso un accertamento
in materia da parte della competente Soprintendenza.
3. Con requisitoria scritta dell’8 luglio 2015, il Procu-
ratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annulla-
mento con rinvio dell’ordinanza. Premesso che il richiamo
all’art. 20, L. n. 47 del 1985 costituirebbe un evidente refuso
materiale, privo di conseguenze, si osserva che l’art. 169,
D.L.vo n. 42 del 2004 non contempla l’ordine di rimessione
in pristino, ovvero la demolizione dell’abuso, invero previ-
sta soltanto dall’art. 181, stesso decreto. Ne deriverebbe
che, se per un verso è certa la competenza del pubblico
ministero, per altro verso risulterebbe quantomeno dubbio
che la stessa autorità giudiziaria possa emettere un diretto
ordine demolitorio nei termini di cui alla diversa ipotesi di
cui all’art. 181 citato. Con la conseguenza che risulterebbe
opportuna una più approfondita analisi della questione,
specie al f‌ine di f‌issare le modalità di esecuzione in ottem-
peranza dell’ordine di rimessione in pristino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono.
In ordine alla prima questione, relativa all’indicazione
- sull’ordine di demolizione - di un titolo di reato diverso
da quello riconosciuto a carico del Buccino, rileva la Cor-
te che la motivazione dedotta dal G.i.p. di Foggia risulta
del tutto adeguata. Ed invero, l’ordinanza ha rilevato che
l’ingiunzione in esame individua con esattezza il decreto
penale che ne costituisce fonte, con ogni indicazione nu-
merica e cronologica, sì che l’errore materiale (refuso) in
cui è incorso il pubblico ministero non potrebbe limitare o
comprimere in alcun modo il diritto di difesa in capo al ri-
corrente; quel che, all’evidenza, costituisce l’unico prof‌ilo
in ordine al quale potrebbe esser sollevata una doglianza,
contrariamente all’assunto contenuto nel gravame in for-
za del quale l’ordine di esecuzione sarebbe addirittura ine-
sistente, poiché relativo ad un decreto penale mai emesso
a carico del Buccino in ordine alla contravvenzione di cui
all’art. 20, lett. c), L. n. 47 del 1985.
4. Con riguardo, poi, all’asserita incompetenza del pub-
blico ministero, per essere competente il Ministero per i
beni e le attività culturali, ritiene il Collegio di condivide-
re le considerazioni svolte dal Procuratore generale.
Ed invero, premesso che non pare contestabile il po-
tere del Giudice di ordinare la rimessione in pristino
dello stato dei luoghi, una volta accertata la violazione
per “esecuzione” - penalmente rilevante - della normativa
in materia di tutela dei beni culturali, atteso l’interesse
alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli della
condotta di reato; ciò premesso, il D.L.vo n. 42 del 2004
contenente la previsione di cui all’art. 169 ascritta al Buc-
cino - individua una complessa disciplina in materia di
conservazione dei beni culturali (in particolare, gli artt.
32, 33, 34), nell’ambito della quale viene riconosciuto un
ruolo di primario rilievo al Ministero per i beni e le attività
culturali ed al soprintendente competente per territorio,
chiamati ad intervenire al riguardo in ragione del caratte-
re particolarmente tecnico della materia e della necessità

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