Corte di Cassazione Penale sez. II, 5 agosto 2015, n. 34155 (ud. 26 maggio 2015)

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giur
Rivista penale 3/2016
LEGITTIMITÀ
solo perchè in un momento precedente ritenuti non in-
f‌luenti, per non tradursi in una menomazione dell’attivi-
tà difensiva, e nella compromissione del contraddittorio
tra le parti deve necessariamente essere controbilan-
ciato dalla possibilità, per la difesa di poter conoscere e
valutare quanto a base delle deduzioni dell’accusa e per
l’indagato di essere messo nelle condizioni di difendersi
concretamente.
2.8 In altri termini, in presenza di tali produzioni, il
tribunale del riesame deve assicurare il rispetto pieno
del contraddittorio tra le parti, assegnando all’indagato
un congruo termine a difesa. La soluzione del termine a
difesa, si legge in motivazione della decisione n. 53720
del 2014 in esame, “è stata indicata dalle Sezioni unite di
questa Corte che, in materia di appello cautelare, hanno
affermato il principio secondo cui è consentito al pubblico
ministero produrre documentazione relativa ad elementi
probatori nuovi, siano essi preesistenti o sopravvenuti,
purché tali elementi riguardino lo stesso fatto contesta-
to con l’originaria richiesta cautelare e sia assicurato nel
procedimento camerale il contraddittorio delle parti an-
che mediante la “concessione di un congruo termine a di-
fesa” (sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli).
2.9 Alla luce delle considerazioni che precedono que-
sto collegio ritiene che deve essere accolta la doglianza
del ricorrente circa la mancata concessione del termine
a difesa: il termine dovrà essere commisurato secondo il
prudente apprezzamento del Tribunale, nel rispetto delle
caratteristiche di celerità proprie del rito incidentale.
2.10 Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato
con rinvio al Tribunale del riesame di Ancona che provve-
derà sul riesame, previo riconoscimento del termine alla
difesa che ne ha fatto richiesta. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 5 AGOSTO 2015, N. 34155
(UD. 26 MAGGIO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. DIOTALLEVI – P.M. ROMANO (DIFF.) – RIC. NAPODANO
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Celebrazione y Assenza dell’imputato y Sospensio-
ne del processo per assenza dell’imputato y Dispo-
sitivo della sentenza di primo grado emesso prima
dell’entrata in vigore della L. n. 67/2014 y Motiva-
zione depositata dopo l’entrata in vigore y Applica-
bilità della novella normativa y Esclusione.
. In tema di sospensione del processo per assenza
dell’imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28
aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della
normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della stessa
legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai pro-
cessi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore
della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di
primo grado mediante la pronuncia del dispositivo, a
nulla rilevando che la motivazione della sentenza sia
stata depositata successivamente a tale entrata in vi-
gore. (c.p., art. 54; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 420 bis;
c.p.p., art. 420 quater; l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15
bis; l. 11 agosto 2014, n. 118) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 2015, n.
27540, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Nello stesso senso,
in riferimento all’imputato contumace, si veda Cass. pen., sez. III,
29 maggio 2015, n. 23271, ibidem. In dottrina, sul processo in assen-
za dell’imputato si veda D. POTETTI, Il nuovo processo in assenza
dell’imputato (L. n. 67 del 2014) e il caso specif‌ico delle riunioni e
separazioni dei “Procedimenti”, in Arch. nuova proc. pen. 2015, 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Napodano Luigi propone ricorso per Cassazione avver-
so la sentenza del 27 giugno 2014 della Corte di appello di
Bologna che in parziale riforma della sentenza del 12 ot-
tobre 2009 del Tribunale di Bologna, ha dichiarato di non
doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al
reato di cui all’art. 4 L. 110/75 perchè estinto per prescri-
zione e ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art.
648 c.p. in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300, 00 di
multa. Chiedendo l’annullamento del provvedimento im-
pugnato, deduce, ai sensi dell’articolo 606 lett. c) ed e)
c.p.p. la violazione della legge penale in relazione agli artt.
178 comma 1 lett. c); 585 c.p.p. e art. 15 bis L. 118/2014. Il
ricorrente ritiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto
revocare la declaratoria di assenza dell’imputato, disposta
ai sensi della legge 67/2014, in quanto la sentenza impu-
gnata è stata pronunciata il 27 giugno 2014 (nella quale è
stata dichiarata l’assenza dell’imputato) ed è stata depo-
sitata in data 25 settembre 2014 nella vigenza della L. 11
agosto 2014 che all’art. 15 bis stabilisce che le disposizioni
in materia di assenza ex L. 67/2014 si applicano a condi-
zione che nel procedimento non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado. Pertanto, poi-
chè la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 12
ottobre 2009 la Corte territoriale ex off‌icio avrebbe dovuto
revocare la declaratoria di assenza adottata in data 27 giu-
gno 2014 e ordinare la notif‌icazione dell’estratto contuma-
ciale della sentenza all’imputato medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che, al momento della dichiarazione
di assenza da parte della Corte di appello di Bologna, era
entrata in vigore la legge n. 67 del 2014 che ha soppresso
l’istituto del processo in contumacia. Nel caso in esame,
sono state verif‌icate tutte le condizioni per la celebrazio-
ne del processo in absentia dell’imputato, ritenute sussi-
stenti e che peraltro non sono state oggetto di censura da
parte del ricorrente. Quest’ultimo in realtà lamenta che
prima del deposito della motivazione sia stata promulgata
la legge L. 11 agosto 2014 che all’art. 15 bis stabilisce che
le disposizioni in materia di assenza ex L. 67/2014 si ap-
plicano a condizione che nel procedimento non sia stato
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
La circostanza concretizzerebbe una nullità processuale
in quanto la sentenza di primo grado, con la dichiarazione
di contumacia del prevenuto, è stata pronunciata prima

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