Corte di Cassazione Penale sez. I, 1 dicembre 2015, n. 47479 (C.C. 16 luglio 2015)

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Rivista penale 2/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 1 DICEMBRE 2015, N. 47479
(C.C. 16 LUGLIO 2015)
PRES. CHIEFFI – EST. SANDRINI – P.M. FODARONI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
ALBERTI ED ALTRI
Delitti contro la personalità dello Stato y At-
tentato per f‌inalità terroristiche o di eversione y
Elemento soggettivo y Dolo diretto y Necessità y
Dolo eventuale y Suff‌icienza y Esclusione y Fattispe-
cie in tema di attacco ad un cantiere in cui si ef-
fettuavano lavori per la realizzazione di una linea
ferroviaria ad alta velocità (TAV).
Delitti contro la personalità dello Stato y Ag-
gravante della f‌inalità di terrorismo y Atto di terro-
rismo con ordigni micidiali o esplosivi y Conf‌igura-
bilità y Esclusione y Fattispecie in tema di condotta
posta in essere alla scopo di ostacolare la realizza-
zione di una linea ferroviaria (TAV).
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 280
c.p. (attentato per f‌inalità terroristiche o di eversione)
è necessario, sotto il prof‌ilo psicologico, che l’agente
sia mosso dal dolo diretto o intenzionale di ledere la
vita o l’incolumità delle persone, dovendosi per conver-
so escludere che possa essere suff‌iciente il dolo even-
tuale o alternativo. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure
la decisione di merito che, giudicando la condotta di
alcuni soggetti che avevano organizzato un attacco ad
un cantiere in cui si effettuavano lavori per la realiz-
zazione di una linea ferroviaria ad alta velocità, aveva
ritenuto non conf‌igurabile il reato di cui all’art. 280 c.p.
ma solo quello di cui all’art. 280 bis c.p., sulla base, es-
senzialmente, del rilievo, che l’azione, ancorchè poten-
zialmente idonea anche a ledere l’incolumità f‌isica dei
soggetti che si trovavano nel cantiere, era stata tuttavia
realizzata, in linea con quella che era stata individuata
come la originaria intenzione degli agenti, in modo da
danneggiare e rendere inservibili solo i mezzi e le at-
trezzature di lavoro). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 43; c.p.,
art. 276 sexies; c.p., art. 280; c.p., art. 280 bis) (1)
. Non può ritenersi aggravato dalla f‌inalità di terro-
rismo, ai sensi dell’art. 270 sexies c.p., il reato di cui
all’art. 280 bis c.p. posto in essere al solo scopo di
ostacolare la già decisa realizzazione di una linea fer-
roviaria ad alta velocità, mancando sia l’idoneità della
condotta a costringere i pubblici poteri ad annullare la
detta decisione sia, in ogni caso, la conf‌igurabilità di un
grave danno al Paese, intendendosi per tale un evento
di natura e portata macroscopiche, tale da colpire gli
interessi fondamentali della collettività e da costituire
potenziale lesione di beni primari ed essenziali. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 270 sexies; c.p., art. 280) (2)
(1) Nello stesso senso è l’orientamento di Cass. pen., sez. VI, 27 giu-
gno 2014, n. 28009, in questa Rivista 2015, 374. (RV 260078).
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2014, in
questa Rivista 2015, 374. (RV 260076).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza pronunciata il 22 dicembre 2014 il
Tribunale di Torino, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p.,
ha annullato l’ordinanza in data 1 dicembre 2014 con cui
il G.i.p. in sede aveva applicato la misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di Alberti Lucio, Mazza-
relli Graziano e Sala Francesco Nicola in relazione al reato
di cui agli artt. 280 e 280-bis c.p., commesso per le f‌inalità
di terrorismo di cui all’art. 270-sexies c.p. in concorso con
altri soggetti separatamente giudicati (Alberto Claudio,
Siasi Niccolò, Zanotti Mattia, Zenobi Chiara) e assolti in
primo grado dal medesimo titolo di reato con sentenza
pronunciata dalla Corte d’assise di Torino il 17 dicembre
2014 perchè il fatto non sussiste, contestato in relazione
all’assalto al cantiere TAV della Torino-Lione di Chiomon-
te, all’interno del quale era in corso la realizzazione di
un tunnel geognostico, eseguito con tattiche paramilitari
nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013 da più di venti
persone travisate, provenienti dall’area boschiva sovra-
stante, suddivisi in gruppi che avevano attaccato contem-
poraneamente i varchi 4, 8 e 8 bis del cantiere, vigilato da
appartenenti alle forze dell’ordine e da militari dell’eser-
cito, utilizzando razzi, petardi, bombe carta e altri artif‌ici
pirotecnici, esplosi anche con rudimentali mortai, nonché
bottiglie incendiarie, che avevano provocato l’incendio di
un compressore utilizzato per alimentare i martelli pneu-
matici situato all’imbocco del tunnel nel quale stavano la-
vorando gli operai; in particolare, due gruppi avevano at-
taccato i varchi 4 e 8 con f‌inalità di copertura dell’attacco
principale portato al varco 8 bis da nove persone che, dopo
aver tranciato il lucchetto d’ingresso, si erano introdotti
nel cantiere, raggiungendo il camminamento sovrastante
il tunnel, da dove avevano scagliato bottiglie incendiarie
in direzione dell’ingresso del cunicolo dove si trovavano i
mezzi di lavoro, incendiando il compressore e provocando
una nube di fumo che l’impianto di aerazione aveva convo-
gliato all’interno del cunicolo, dove stavano lavorando un-
dici operai, che riportavano spavento e qualche diff‌icoltà
di respirazione; l’attacco durava circa 2 o 3 minuti, dopo di
che gli assalitori si erano dileguati nel bosco.
Gli indagati erano stati individuati a seguito di attività
di intercettazione espletata in altro procedimento connes-
so; la sussistenza di gravi indizi della loro partecipazione
materiale all’episodio non era contestata, salvo che per
quanto riguardava l’utilizzabilità dell’intercettazione am-
bientale della conversazione avvenuta il 14 gennaio 2014
tra l’Alberti e tale Savini Andrea in un ristorante di Mila-
no, nel corso della quale l’indagato aveva riferito all’inter-
locutore i particolari del fatto, confermato la sua parteci-
pazione allo stesso e descritto il ruolo dei coindagati Sala
(in qualità di autista) e Mazzitelli (in veste di acquirente
di una delle schede telefoniche utilizzate dagli assalitori e
di soggetto presente ai fatti).
Il Tribunale richiamava i principi affermati da questa
Corte nella sentenza che aveva annullato con rinvio la pre-

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