Corte di Cassazione Penale sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890 (ud. 12 novembre 2015)

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Rivista penale 2/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 12 GENNAIO 2016, N. 890
(UD. 12 NOVEMBRE 2015)
PRES. NAPPI – EST. BRUNO – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. X
Società y Reati societari y False comunicazioni so-
ciali y Nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622
c.c. y Omessa svalutazione dei crediti in sofferenza
nella misura del 62% y Mendace rappresentazione
della solidità patrimoniale dell’azienda y Ipotesi di
bancarotta fraudolenta impropria y Conf‌igurabilità
y Sussistenza.
. Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria
“da reato societario”, anche in base alla nuova formu-
lazione dell’art. 2621 c.c., introdotta dalla L. 27 maggio
2015, n. 69, la omessa svalutazione dei crediti in sof-
ferenza, nella specie pari al 62% del totale dei credi-
ti, attuata nella consapevolezza della impossibilità o
estrema diff‌icoltà della loro riscossione, trattandosi
di condotta dotata di capacità decettiva, che consente
una mendace rappresentazione di solidità patrimonia-
le e f‌inanziaria della società e la prosecuzione di in-
giustif‌icati prelievi dalle casse sociali. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 81; c.c., art. 2621; r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 223) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia de qua si veda Cass. pen., sez.
V, 13 ottobre 2014, n. 42811, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
In senso difforme si veda Cass. pen., sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774, in
questa Rivista 2015, 861, nel senso che, a seguito della nuova formu-
lazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., non può più ritenersi sussistente
il reato di falso in bilancio e, conseguentemente, quello di bancarotta
fraudolenta impropria previsto dall’art. 223, comma secondo, n. 1,
L.F., quando l’esposizione dei fatti riguarda eventi materiali la cui
mancata rispondenza al vero dipende da un processo valutativo di
una realtà comunque persistente, anche se stimata con un criterio
poi rivelatosi erroneo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. X era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di
Alessandria, dei reati a seguito indicati:
1) ai sensi degli artt. 81 cpv. c.p., 2621 c.c. e 223 L.
Fall., perchè, con più azioni esecutive del medesimo dise-
gno criminoso, agendo quale amministratore unico della
società (omissis), con sede in Alessandria dichiarata falli-
ta dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 21 dicem-
bre 2006, al f‌ine di ingannare il pubblico (in particolare
gli enti creditizi ed i terzi contraenti della società) e di
conseguire per la società predetta un ingiusto prof‌itto,
nei bilanci relativi agli esercizi dal 2002 al 2005, esponeva
fraudolentemente, in modo idoneo ad ingannare i desti-
natari sulla reale situazione economica, f‌inanziaria e pa-
trimoniale della società, fatti non corrispondenti al vero
ovvero ometteva informazioni necessarie sulla situazione
predetta. In particolare:
- il conto soci c/f‌inanziamenti è stato portato in detra-
zione dei crediti della società per rilevanti importi, anzi-
ché essere esposto tra i debiti della stessa;
- al fondo svalutazione crediti non erano appostate
somme di importo idoneo a fronteggiare i rischi di ina-
dempimento né erano effettuate adeguate svalutazioni dei
crediti scaduti o incagliati, nonostante l’enorme massa di
crediti siffatti, che sono stati svalutati, nel gennaio 2006,
per l’importo complessivo di € 1.642.764,10;
- nel bilancio relativo all’esercizio 2002 risulta un f‌inan-
ziamento soci f‌ittizio pari a € 409.653,41;
- nel bilancio relativo all’esercizio 2003 risulta un f‌i-
nanziamento soci f‌ittizio pari a € 39.326,29 ed un’omessa
contabilizzazione dei ricavi per € 40.000;
- nel bilancio relativo all’esercizio 2004 risulta un f‌i-
nanziamento soci f‌ittizio pari a € 149.814,23 ed un’omessa
contabilizzazione di ricavi per € 53.820;
e concorreva a cagionare il dissesto della società (con
la condotta evidenziata, infatti, era impedita l’emersione
tempestiva di perdite del capitale sociale o della comple-
ta erosione di esso, che avrebbero determinato l’adozione
delle misure di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., ovvero il ri-
pianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale o
l’immediata messa in liquidazione della società, con una
riduzione dei danni a terzi e del passivo).
2) Ai sensi degli artt. 216 e 223 L. Fall. perchè, agendo
nella qualità di cui al capo 1, distraeva e dissipava beni
sociali. In particolare:
non consegnava al curatore del fallimento il fondo cas-
sa pari a € 13.166,91 risultante dall’ultimo saldo contabile
alla data del 2 agosto 2006;
effettuava o comunque acconsentiva prelievi nelle cas-
se sociali a favore dei soci di danaro poi non destinato a
scopi sociali, per un importo pari almeno a € 220.952,71,
per l’esercizio 2002, € 196.198,11 per l’esercizio 2003 e €
2898,37 per l’esercizio 2006;
vendeva beni sociali, nella fattispecie casse mobili, ad
un unico cliente, nel 2004 per € 130.999,81 e nel 2006 per
€ 150.500,00, non riscuotendone il credito relativo alla pri-
ma cessione effettuata quando la società doveva conside-
rarsi già in stato di insolvenza, integralmente svalutato il
31 gennaio 2006, né quello relativo alla seconda cessione,
effettuata peraltro pochi giorni prima che il credito relati-
vo alla prima fosse integralmente svalutato.

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