Corte di Cassazione Penale sez. III, 24 settembre 2015, n. 38780 (ud. 14 maggio 2015)

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1/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
lente del prof‌itto (consistente nell’imposta non versata)
derivante dal reato tributario è prevista nella misura in
cui la somma corrispondente sia rimasta nelle casse della
società. Se è vero che a seguito del reato tributario non si
è verif‌icato un decremento del patrimonio circolante, l’ac-
crescimento patrimoniale è solo il rif‌lesso di un mancato
depauperamento che, però, non si traduce in un elemento
concreto, materialmente apprensibile. Nel caso di specie,
dunque, l’intervenuto annullamento della cartella esatto-
riale, ancorchè con sentenza non def‌initiva, comporta il
venir meno della pretesa tributaria (e, dunque, l’esistenza
del prof‌itto del reato, consistente nel delitto in esame nel
valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti
dell’amministrazione f‌inanziaria che agisce per il recupe-
ro delle somme evase costituenti oggetto delle condotte
artif‌iciose considerate dalla norma: sez. III, n. 10214 del
22 gennaio 2015 - dep. 11 marzo 2015, Chiarolanza e altri,
Rv. 262754), atteso l’intervenuto sgravio delle somme di
cui all’avviso di accertamento.
Quest’ultimo, in particolare, renderebbe privo di
qualsiasi giustif‌icazione “allo stato” (secondo la peculiare
natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic
stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza di
qualsivoglia “attuale” pretesa erariale, sembrando non es-
servi infatti nell’attualità nulla da salvaguardare a seguito
non solo dell’annullamento degli avvisi di accertamento
ma anche del conseguente provvedimento di “sgravio” del
debito tributario, ciò che manifesterebbe l’assenza, ap-
punto, attuale, di pretese erariali, rendendo quindi illegit-
timo il sequestro funzionale alla conf‌isca per equivalente
di un prof‌itto, in atto, inesistente.
6. L’ordinanza impugnata dev’essere, conseguentemen-
te, annullata con rinvio al tribunale del riesame, al f‌ine di
accertare, se alla luce di quanto emerso - pur nella som-
marietà della delibazione legata alla fase cautelare - possa
ritenersi ancora sussistere il fumus del delitto per cui si
procede, chiarendo, in caso affermativo, se e in che misu-
ra possa ancora mantenersi in sequestro il patrimonio del
ricorrente ed individuando di conseguenza, se esistente,
il prof‌itto conf‌iscabile, imprescindibile presupposto del
mantenimento del vincolo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 24 SETTEMBRE 2015, N. 38780
(UD. 14 MAGGIO 2015)
PRES. FRANCO – EST. SCARCELLA – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. BIFFI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Omessa presentazione y Reddi-
ti di organismi societari y Reato di cui all’art. 5 del
D.L.vo n. 74/2000 y Addebitabilità.
. Il reato di omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi, previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 74/2000,
è addebitabile, nel caso di redditi conseguiti da orga-
nismi societari, non solo all’amministratore di diritto,
formalmente tenuto all’incombente in questione, ma
anche al soggetto al quale sia riconoscibile il ruolo di
amministratore di fatto. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 mar-
zo 2000, n. 74, art. 5) (1)
(1) Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2008, n. 7203, in questa Rivista
2008, 1230 ha sottolineato che l’amministratore «di fatto» è da ri-
tenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’ammi-
nistratore «di diritto» per cui, ove concorrano le altre condizioni di
ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità
per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili.
La semplice accettazione della carica attribuisce all’amministratore
di una società anche se mero prestanome di altri soggetti che abbia-
no agito quali amministratori di fatto, i doveri di vigilanza e control-
lo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo
di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva
possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo even-
tuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verif‌ichi-
no. Così si veda Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2006, n. 22919, ivi 2007,
172. Cfr. Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2011, n. 23425, ivi 2012, 1309,
nel senso che l’amministratore di fatto, quale mero prestanome, ri-
sponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, a
condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma
incriminatrice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2014, de-
positata in data 18 dicembre 2014, la Corte d’Appello di
Milano confermava la sentenza emessa in data 22 ottobre
2013, dal Tribunale di Milano che aveva condannato Biff‌i
Vincenzo per il reato a lui ascritto al capo a) della rubrica
(artt. 81 c.p. e 5, D.L.vo n. 74 del 2000: omessa presenta-
zione delle dichiarazioni f‌iscali IVA e IRPEF relativamen-
te ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2009, in qualità di
rappresentante di fatto della ditta individuale S.E. Impex
di Szabò Erika Maria); il medesimo, pertanto, era stato
condannato, con il concorso di attenuanti generiche equi-
valenti alla recidiva contestata ed uniti dal vincolo della
continuazione i reati ascritti, alla pena di anni 1 e mesi 4
di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
2. Ha proposto ricorso Biff‌i Vincenzo a mezzo del di-
fensore f‌iduciario cassazionista, impugnando la sentenza
predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex
art. 173 disp. att. c.p.p. (Omissis)
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art.
606, lett. b) ed e), c.p.p., per inosservanza o erronea appli-
cazione dell’art. 5, D.L.vo n. 74 del 2000 e erronea qualif‌i-
cazione giuridica del soggetto autore del reato ex art. 2639
c.c., e correlati vizi di contraddittorietà e illogicità della
motivazione in relazione alle risultanze istruttorie. In sin-
tesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver la
Corte d’appello omesso di considerare che il reato di cui
all’art. 5, D.L.vo n. 74 del 2000, è reato proprio che può
essere commesso solo da coloro la cui posizione soggetti-
va è funzionale rispetto alla realizzazione del presupposto
di esigibilità dell’imposta; tale presupposto, si sostiene
in ricorso, difetterebe nel caso in esame, venendo invero
omessa la valutazione delle prove dedotte dal ricorrente,
utili a dimostrare che questi non rivestisse alcun ruolo
riconducibile a quello di amministratore di fatto ovvero
che eserciti in modo continuativo e signif‌icativo i poteri

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