Corte di Cassazione Penale sez. III, 28 settembre 2015, n. 39187 (C.C. 2 luglio 2015)

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giur
1/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
porre in essere la rivelazione (v. per tutte: sez. I, sentenza
n. 5842 del 17 gennaio 2011, Rv. 249357, Barranca).
Sempre in tema di rivelazione di segreti di uff‌icio si è an-
che precisato che il soggetto “estraneo”, risponde del reato
a titolo di concorso con l’autore principale qualora abbia
rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale,
giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella
dell’originario propalatore (sez. VI, sentenza n. 15489 del
26 febbraio 2004, Rv. 229344, Iervolino; sez. VI, sentenza n.
42109 del 14 ottobre 2009, Rv. 245021, Pezzato).
In applicazione di questi principi, correttamente i Giu-
dici di merito hanno ritenuto Silvio Berlusconi colpevole
del reato di cui agli artt. 110 e 326, comma primo, c.p. a
lui ascritto.
Con motivazione ineccepibile sul piano del diritto, im-
mune da vizi logici ed aderente alle risultanze processuali
il Tribunale di Milano prima e la Corte di Appello poi han-
no ritenuto accertato che Silvio Berlusconi nell’incontro
di Arcore abbia ascoltato la registrazione-audio ed abbia,
anche con il suo atteggiamento compiaciuto e riconoscen-
te, dato il suo placet alla successiva pubblicazione del col-
loquio intercettato. In buona sostanza Silvio Berlusconi,
chiamato a decidere sul punto dopo avere ascoltato la re-
gistrazione coperta da segreto, ha sostanzialmente dato il
via, con il suo assenso e con il suo beneplacito, alla pubbli-
cazione della notizia, rendendosi responsabile di concorso
nel delitto di rivelazione di segreto di uff‌icio, trattandosi
con tutta evidenza di una notizia tuttora coperta dal se-
greto, in quanto non appresa legittimamente da alcuno
e dunque non caduta in pubblico dominio ed essendone
rimasta conf‌inata la conoscenza all’interno della ristretta
cerchia degli imputati (v. sez. V, sentenza n. 30070 del 20
marzo 2009, Rv 244480, P.G. in proc. C. e altri). Infatti la
partecipazione psichica a mezzo istigazione richiede che
sia provato, da parte del giudice di merito, che il compor-
tamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia ef-
fettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo
abbia anche soltanto rafforzato (sez. VI, sentenza n. 39030
del 5 luglio 2013, Rv. 256608, Pagano) e nel caso in esa-
me è indubbio che il placet del Presidente del Consiglio
in carica abbia avuto eff‌icacia determinante ai f‌ini della
successiva pubblicazione della notizia.
Le predette conclusioni escludono, d’altra parte, qual-
siasi violazione del principio di necessaria correlazione
tra accusa e sentenza, posto che la rivelazione, da parte
del pubblico uff‌iciale, di notizie di uff‌icio destinate a ri-
manere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in
danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso,
comportare il concorso con il reato di corruzione), integra
l’ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell’art. 326,
e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la
cui conf‌igurabilità occorre che l’utilizzazione illegittima
della notizia si concreti in una condotta di suo autonomo
e diretto sfruttamento o impiego da parte dell’“intraneus”,
pubblico uff‌iciale o incaricato di pubblico servizio (sez. I,
sentenza n. 39514 del 3 ottobre 2007, Rv. 237747, Ferra-
ri; sez. VI, sentenza n. 37559 del 27 settembre 2007, Rv.
237447, Spinelli). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 SETTEMBRE 2015, N. 39187
(C.C. 2 LUGLIO 2015)
PRES. FRANCO – EST. SCARCELLA – P.M. ROMANO (DIFF.) – RIC. LOMBARDI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte y Prof‌itto del reato y Se-
questro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per
equivalente y Decisione, ancorchè non def‌initiva,
della Commissione tributaria regionale che abbia
annullato la cartella esattoriale y Provvedimento di
sequestro y Esclusione.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla con-
f‌isca per equivalente del prof‌itto di un reato tributario
(nella specie, quello di sottrazione fraudolenta al pa-
gamento di imposte, previsto dall’art. 11 del D.L.vo n.
74/2000), è da escludere che il provvedimento possa es-
sere disposto o mantenuto in presenza di una decisione,
ancorchè non def‌initiva, della Commissione tributaria
regionale che abbia annullato la cartella esattoriale ed
ordinato lo sgravio del relativo debito tributario. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 11; c.p., art.
322 ter; c.p.p., art. 321) (1)
(1) Cfr. Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2013, n. 9578, in questa Rivi-
sta 2014, 118, secondo cui il prof‌itto del reato oggetto del sequestro
preventivo funzionale alla conf‌isca per equivalente è costituito dal
risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi eva-
si alla loro destinazione f‌iscale, che rimane inalterato anche nella
ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da
parte della commissione tributaria. Sulla nozione di prof‌itto, conf‌i-
scabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.L.vo
n. 74 del 2000, individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del
patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consistente nel valore
dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministra-
zione f‌inanziaria che agisce per il recupero delle somme evase co-
stituenti oggetto delle condotte artif‌iciose considerate dalla norma,
si veda Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2015, n. 10214, ivi 2015, 921.
Nel senso che il prof‌itto del reato in questione è costituito anche
dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli
importi evasi alla loro destinazione f‌iscale, si veda Cass. pen., sez. III,
16 gennaio 2012, n. 1199, ivi 2013, 480.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa in data 17 marzo 2015, depo-
sitata in data 13 aprile 2015, il tribunale del riesame di
Roma ha rigettato l’appello cautelare presentato avverso
il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del se-
questro preventivo disposto dal G.i.p. presso il tribunale
di Roma in data 9 febbraio 2015; per migliore intelligibilità
del ricorso, va qui precisato che si procede nei confronti
dell’indagato per il reato di cu all’art. 11, D.L.vo n. 74 del
2000; il sequestro ha avuto ad oggetto beni mobili e immo-
bili facenti parte del Trust Joguvi e della Joguvi Holding
S.r.l., oltre a beni e denaro nella disponibilità dell’indagato
f‌ino alla concorrenza del debito tributario pari ad oltre 103
milioni di euro, per come meglio descritto nell’imputazio-
ne cautelare.

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