Corte di Cassazione Penale sez. VI, 30 settembre 2015, n. 39428 (ud. 31 marzo 2015)

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Rivista penale 1/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 30 SETTEMBRE 2015, N. 39428
(UD. 31 MARZO 2015)
PRES. AGRÒ – EST. ROTUNDO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. BERLUSCONI ED ALTRO
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’uff‌icio
y Soggetto attivo y Concorso dell’extraneus y Conf‌i-
gurabilità y Condizioni.
. Sussiste il concorso dell’ “extraneus” nel reato di ri-
velazione di segreto d’uff‌icio commesso dal pubblico
uff‌iciale o dall’incaricato di pubblico servizio qualora l’
“estraneus”, ricevuta la notizia coperta da segreto, ab-
bia in qualsiasi modo espresso il proprio determinante
assenso e beneplacito alla sua successiva divulgazione
(nella specie, a mezzo stampa). (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 110; c.p., art. 326) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2011, n. 5842,
in questa Rivista 2012, 326 e Cass. pen., sez. VI, 2 novembre 2009,
n. 42109, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
IV, 1 aprile 2004, n. 15489, ibidem. In genere, in tema di concorso di
persone nel reato, si veda, inoltre, Cass. pen., sez. VI, 20 settembre
2013, n. 39030, in questa Rivista 2014, 530, secondo cui la partecipa-
zione psichica a mezzo istigazione richiede che sia provato, da par-
te del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto
concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito
criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il procedimento in esame ha preso l’avvio dalla
pubblicazione, in data 27 dicembre 2005 e nei giorni suc-
cessivi, sul quotidiano “Il Giornale” del contenuto di una
conversazione telefonica tra l’on. Piero Fassino e Giovan-
ni Consorte, intercettata nell’ambito di un procedimento
penale pendente presso la Procura della Repubblica di
Milano su ipotesi di reato di manipolazione del mercato in
riferimento alla scalata della Banca Antonveneta da par-
te della Banca Popolare di Lodi (si tratta della telefonata
identif‌icata in via breve nell’immaginario collettivo con la
frase dell’on. Fassino: “Allora abbiamo una Banca?”).
Si trattava di una conversazione non trascritta, coperta
da omissis, in quanto effettuata da un parlamentare.
Le indagini subito espletate per individuare la fonte
della violazione del segreto istruttorio non conducevano
però ad alcun risultato utile.
Solo molto tempo dopo, in data 3 ottobre 2009, era av-
venuto che l’on Antonio Di Pietro si era presentato presso
la Procura della Repubblica di Roma e aveva rilasciato
dichiarazioni in merito ai colloqui avuti con tale Fabri-
zio Favata, che gli era stato presentato dalla giornalista
de “L”Unità”, Clauda Fusani. Il Favata aveva, tra l’altro,
raccontato prima alla Fusani e poi a Di Pietro che, uni-
tamente a Roberto Raffaelli, amministratore delegato di
R.C.S., società leader del settore delle intercettazioni te-
lefoniche, aveva incontrato, la sera della vigilia di Natale
del 2005, ad Arcore, Paolo e Silvio Berlusconi, ai quali ave-
va ceduto una pen drive contenente la famosa telefonata
Fassino-Consorte.
A seguito delle dichiarazioni di Di Pietro erano state
attivate indagini, che si erano sostanziate in intercetta-
zioni, servizi di osservazione, interrogatori, perquisizioni
domiciliari ed acquisizioni documentali.
All’esito delle indagini, Paolo Berlusconi era stato chia-
mato a rispondere del reato di cui agli artt. 81, comma se-
condo, 110 e 326, commi primo e terzo, c.p. per avere, nella
sua qualità di editore del quotidiano “Il Giornale”, - in con-
corso con Roberto Raffaelli (consigliere ed amministrato-
re delegato della R.C.S. spa, incaricato di pubblico servizio
in quanto ausiliario della polizia giudiziaria delegato a
fornire le attrezzature per operazioni di intercettazione in
procedimento penale), Fabrizio Favata ed Eugenio Petes-
si [il primo in affari da tempo con Paolo Berlusconi nella
società LP. Time S.r.l.; il secondo legato da tempo al Raf-
faelli da rapporti di conoscenza e di attività illegali (false
fatture) ed al Favata da rapporti di amicizia e di affari],
agendo il Raffaelli in violazione dei doveri inerenti a pub-
blico servizio e con abuso della sua qualità, rivelato notizie
d’uff‌icio che dovevano rimanere segrete.
Secondo l’ipotesi accusatoria:
- Raffaelli aveva in un primo momento rivelato a Pe-
tessi e Favata il contenuto della conversazione telefonica
intercorsa tra Fassino e Consorte e di altre conversazioni
intercettate, quando tali conversazioni erano ancora sot-
toposte a segreto, non trascritte né sintetizzate nei verbali
delle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria, non
trasfuse in atti di indagine, e quindi esistenti al momento
dei fatti soltanto in formato-audio;
- successivamente, in concorso tra loro, avevano rivela-
to lo stesso contenuto a Paolo Berlusconi;
- ancora successivamente, in concorso tra loro e con
Paolo Berlusconi, lo avevano rivelato al fratello di quest’ul-
timo, Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio;
- e quindi si erano avvalsi illegittimamente delle noti-
zie segrete suindicate, trasferendole a Paolo Berlusconi in
formato-audio a mezzo di pen-drive e da Paolo Berlusconi
al quotidiano “Il Giornale”, sul quale erano state pubblica-
te il 31 dicembre 2005 e nei giorni successivi.
Silvio Berlusconi era stato, a sua volta, imputato del re-
ato di cui agli artt. 110 e 326, comma primo, c.p. per avere -
in concorso con Roberto Raffaelli, Fabrizio Favata, Petessi
Eugenio e Paolo Berlusconi, nelle qualità e nei ruoli sopra
rispettivamente già specif‌icati, violando Raffaelli i doveri
inerenti al pubblico servizio e comunque abusando della
relativa qualità, rivelato notizie d’uff‌icio che dovevano ri-
manere segrete.
Segnatamente Silvio Berlusconi, accettando di riceve-
re Raffaelli e Favata presso la propria residenza di Arcore,
ricevendoli effettivamente unitamente al fratello Paolo,
ascoltando il contenuto della conversazione telefonica in-
tercorsa il 18 luglio 2005 tra Fassino e Consorte, intercet-
tata nell’ambito del procedimento suindicato, esprimendo
compiacimento e riconoscenza per la rivelazione illegale
appena effettuata, aveva determinato, con tale comporta-
mento univoco e concludente, la rivelazione di tali notizie
segrete per il tramite di Paolo Berlusconi, che, di conse-
guenza, dapprima le aveva acquisite in formato-audio a

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