Corte di Cassazione Penale sez. fer., 6 ottobre 2015, n. 40152 (ud. 18 agosto 2015)

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giur
Rivista penale 1/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. FER., 6 OTTOBRE 2015, N. 40152
(UD. 18 AGOSTO 2015)
PRES. FIANDESE – EST. PEZZULLO – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. VECE
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenu-
ità del fatto y Rilevabilità in sede di legittimità y
Sussistenza y Condizioni.
. La causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.
(particolare tenuità del fatto) è rilevabile, sulla base di
quanto emerso nel giudizio di merito, anche in sede di
legittimità, a condizione, però, che il ricorso non sia da
dichiarare inammissibile (come, nella specie, avvenuto
per la sua ritenuta, manifesta infondatezza) (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 131 bis) (1)
(1) La sentenza in epigrafe ricalca il principio espresso dalle SS.UU.
22 giugno 2005, n. 23428, in Arch. nuova proc. pen. 2005, 561 e 21
dicembre 2000, n. 32, ivi 2001, 44. Sulla natura sostanziale, sull’ef-
f‌icacia retroattiva e sull’applicazione nel giudizio di cassazione del
nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto,
v. Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2015, n. 21474, in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449,
in questa Rivista 2015, 529 con nota di F. PICCICHÈ, La prima pro-
nuncia della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 21 novembre 2014 la Corte di
Appello di Lecce, in riforma della sentenza dell’8 aprile
2013 del Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Me-
sagne, ha eliminato la condizione apposta alla conces-
sione del benef‌icio della sospensione condizionale delle
pena, confermando nel resto la sentenza appellata e se-
gnatamente la condanna di Vece Guido alla pena di mesi
cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al ri-
sarcimento dei danni subiti dalla parte civile liquidati in
euro 5000,00, per il delitto di cui all’art. 388/3 e 4 c.p. per
avere in qualità di custode giudiziario dei beni del padre
convivente, Vece Francesco, debitore esecutato da Vetere
Salvatore, sottratto alla procedura esecutiva n. 58/07 beni
sottoposti a pignoramento, con verbale del 7 marzo 2007,
disperdendoli.
1.1. La sentenza di condanna è fondata sulla documen-
tazione acquisita in atti e sulle deposizioni dei testi escus-
si dalle quali è emerso che gli arredi di Vece Francesco -
sottoposti a pignoramento mobiliare per un debito vantato
dall’Avv. Vetere, la custodia dei quali era stata aff‌idata a
Vece Guido - al momento dell’asporto per la vendita forza-
ta non erano più presenti presso l’abitazione dell’esecuta-
to ed anzi, a detta di quest’ultimo, erano stati ritirati dai
suoi due f‌igli, in qualità di eredi, perchè appartenuti al suo
genitore alla cui eredità egli aveva rinunciato.
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo di-
fensore, ha proposto ricorso per cassazione aff‌idato a due
motivi, con i quali lamenta: (Omissis)
3. Il ricorrente ha depositato memoria in data 13 ago-
sto 2015, con la quale ha ulteriormente sviluppato le de-
duzioni relative applicabilità dell’art. 131 bis c.p. ed alla
prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
3. Per quanto concerne, inf‌ine, la richiesta di applica-
zione delle disposizioni relative al novello art. 131 bis c.p.
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fat-
a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge
28 aprile 2014, n. 67, si osserva che la valutazione di tale
richiesta risulta preclusa dalla declaratoria di inammissi-
bilità del ricorso.
3.1. Prima di dar conto delle ragioni di tale valutazio-
ne giova effettuare alcune precisazioni sulla causa di non
punibilità in questione, conf‌igurabile, ai sensi del primo
comma del medesimo art. 131 bis, in relazione a reati
puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta
alla predetta pena, per i quali per le modalità della con-
dotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai
sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di partico-
lare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’introduzione di tale istituto, com’è noto, ha determi-
nato un nutrito dibattito incentrato innanzitutto sulla sua
natura giuridica e sulla possibilità di invocarlo in relazio-
ne ai procedimenti in corso al momento della sua entrata
in vigore e, quindi, anche in sede di legittimità, non essen-
do prevista una disciplina transitoria.
La prima pronuncia di questa Corte, in proposito, si è
espressa ritenendo che l’istituto di nuova introduzione ab-
bia natura sostanziale, con conseguente retroattività della
legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall’art. 2
c.p., comma 4 e che la questione della particolare tenuità
del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimi-
tà, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 609 c.p.p.,
comma 2, trattandosi di questione che non sarebbe stato
possibile dedurre in grado di appello (sez. III, n. 15449
dell’8 aprile 2015).
3.1.1. Tali principi, del tutto condivisibili, vanno riba-
diti in questa sede con le ulteriori seguenti precisazioni.
Innanzitutto, la natura sostanziale dell’istituto di cui
dell’art. 131 bis c.p. è evincibile dal riferimento a categorie
di diritto sostanziale, quali la def‌inizione in termini di “pu-
nibilità” e non di “procedibilità”, e dalla sua collocazione,
nel capo I, Titolo V del libro I del codice penale, che pre-
suppone l’esistenza di un reato, giudizialmente accertato
in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, rispetto
al quale il legislatore ritiene di escludere la sola punibilità
e, quindi, di non applicare ed eseguire la pena, trovando
altresì conferma anche nelle disposizioni di coordina-
mento processuale introdotte nel c.p.p., e segnatamente
nell’art. 651 bis c.p.p., che, sotto la rubrica “eff‌icacia della
sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del
fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno”, pre-
vede al primo comma che la sentenza penale irrevocabile
di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità
del fatto in seguito a dibattimento ha eff‌icacia di giudi-

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