Corte di Cassazione Penale sez. II, 12 ottobre 2015, n. 40912 (C.C. 24 settembre 2015)

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giur
1/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
di uso pubblico, campeggi e servizi accessori), né specif‌i-
ca, peraltro, le diverse ragioni della presenza sull’area del
manufatto del quale nega la stabile destinazione ad uso
abitativo.
La visione parcellizzata dei singoli elementi fattuali
considerati dal Tribunale offerta dalla ricorrente, oltre a
non poter essere oggetto di autonoma valutazione da parte
del giudice di legittimità, non appare comunque idonea
a scardinare la solidità del percorso argomentativo che i
giudici del riesame hanno posto a sostegno della loro deci-
sione, considerando il complessivo stato dei luoghi, unita-
mente alle caratteristiche del manufatto ed al periodo di
permanenza sull’area.
9. Procedendo poi all’esame del secondo motivo di ri-
corso, occorre preliminarmente osservare che la ricorren-
te non invoca l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. in questa
sede, limitandosi a sostenere che i giudici del riesame non
avrebbero tenuto conto, ai f‌ini della valutazione del fumus
del reato, della successiva possibile declaratoria di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, considerato un
precedente di merito, che richiama, applicato in relazione
ad una ipotesi di installazione di casa mobile.
Il motivo di ricorso, così come formulato, risulta con-
notato da estrema genericità ed è, in ogni caso, del tutto
infondato.
Non può infatti pretendersi dai giudici del riesame un
giudizio prognostico sul possibile, futuro esito del giudizio
di merito ed, in ogni caso, riferendosi l’art. 131 bis c.p. a
comportamenti tali da poter essere ritenuti penalmente
rilevanti e, quindi, certamente collocabili tra quelli non
inoffensivi, ma che, però, devono aver prodotto conseguen-
ze minime, non degne di essere ulteriormente apprezzate
in sede penale (perchè, in def‌initiva, ciò che rileva è un
fatto che si presenti come oggettivamente e soggettiva-
mente assai modesto), il solo mantenimento della misura
cautelare reale da parte dei giudici del riesame comporta,
di per sé, l’implicito riconoscimento della insussistenza
dei ricordati presupposti per l’applicazione della norma
codicistica di recente introduzione.
10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le con-
sequenziali statuizioni indicate in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 12 OTTOBRE 2015, N. 40912
(C.C. 24 SETTEMBRE 2015)
PRES. FIANDESE – EST. ALMA – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. AMATISTA
Rapina y Tentativo y Elementi y Individuazione y Ai
f‌ini dell’applicazione di una misura cautelare per-
sonale y Fattispecie relativa a tentativo di rapina in
un supermercato
. Bene è ritenuto conf‌igurabile, ai f‌ini dell’applicazione
di una misura cautelare personale, il tentativo punibile
di rapina ad un supermercato, in presenza di elementi
quali: a) il tentato accesso, in ora notturna, degli in-
dagati, a bordo di un’autovettura, al parcheggio del
supermercato; b) il possesso di mezzi di travisamento,
di guanti di lattice e di un coltello a serramanico; c) il
fatto che la medesima autovettura fosse stata notata, il
giorno precedente, aggirarsi in modo sospetto nelle vi-
cinanze del supermercato, del quale uno degli indagati
era stato in passato dipendente; d) la contraddittorietà
e l’inverosimiglianza delle spiegazioni addotte dagli in-
dagati a giustif‌icazione dei loro movimenti. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 628; c.p.p., art. 273; c.p.p., art. 274) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. V, 18 feb-
braio 2015, n. 7341, in questa Rivista 2015, 918. Nel senso che per la
conf‌igurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e
propri, ma anche quegli atti che, pur classif‌icabili come preparatori,
facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo def‌initivamen-
te approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad
attuarlo, che l’azione abbia la signif‌icativa probabilità di conseguire
l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il veri-
f‌icarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo,
v. Cass. pen., sez. II, 4 dicembre 2012, n. 46776, in CED Cassazione
penale, RV 254106.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 24 aprile 2015, a seguito di giudi-
zio di riesame, il Tribunale di Ancona ha rigettato il grava-
me proposto nell’interesse di Amatista Elio e conseguen-
temente ha confermato l’ordinanza in data 7 aprile 2015
del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso
Tribunale con la quale era stata applicata nei confronti
dello stesso la misura cautelare personale della custodia
in carcere per il delitto di tentata rapina ai danni del su-
permercato “Tuodì” di Ancona in data 4 aprile 2015.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza
l’indagato personalmente, deducendo: 1) l’inosservanza
di norme processuali nonché la mancanza o la manifesta
illogicità testuale della motivazione della stessa con rife-
rimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Nel ricorso si contesta l’indebita utilizzazione di una
fonte conf‌idenziale, si rileva che la presenza di transiti
dell’autovettura in uso all’indagato (ed ai ritenuti compli-
ci dello stesso) nei pressi del luogo ove sarebbe dovuta
avvenire la rapina così come rilevati dal sistema GPS in-
stallato sulla stessa dagli inquirenti non può assumere una
connotazione probatoria e si evidenzia come se veramente
vi fosse stata l’intenzione del compimento di una rapina
gli indagati (tra i quali l’odierno ricorrente) avrebbero do-
vuto agire con modalità differenti. Ancora, anche i beni
rinvenuti in possesso degli indagati all’atto dell’intervento
dei Carabinieri non assumono il carattere di prova di col-
pevolezza degli stessi. In sostanza l’intervento delle forze
dell’ordine che allertate dalla fonte conf‌idenziale si erano
appostate nel supermercato unitamente al direttore dell’e-
sercizio commerciale sarebbe avvenuto in un momento in
cui l’azione del ricorrente e degli altri due coindagati non
era ancora giunta a livello del tentativo.
Difetterebbe, quindi, la prova della sussistenza della
non univocità degli atti che ben avrebbero potuto avere
uno sviluppo del tutto differente da quello ipotizzato dagli
inquirenti.

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