Corte di Cassazione Penale sez. II, 21 agosto 2015, n. 35100 (C.C. 10 giugno 2015)

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giur
Rivista penale 11/2015
LEGITTIMITÀ
Tenore delle espressioni verbali proferite e contesto
della pronuncia costituiscono, dunque, i criteri che insie-
me debbono orientare il giudice nel suo prudente apprez-
zamento, suscettibile poi di controllo sotto il prof‌ilo della
logicità e della completezza della motivazione.
Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto,
tuttavia, applicazione congiunta di detti criteri, limitan-
dosi a sostenere che la ripetuta minaccia di morte integra
senza dubbio l’ipotesi dell’art. 612 c.p., senza invero consi-
derare la peculiarità della complessiva vicenda, connotata
da un violento accesso d’ira dell’imputato, non importa se
giustif‌icato, ma probabilmente secondario ad uno stato
d’ansia per il disturbo f‌isico da cui era affetto e che lo ave-
va indotto a recarsi in ospedale.
L’espressione verbale “ti ammazzo”, “ti uccido” non
costituisce, tuttavia, indice di per sé indicativo di gravi-
tà della minaccia, potendo ricorrere nei contesti più vari,
talora anche familiari o in situazioni comunque caratte-
rizzate da grande animosità, ma proprio per questo senza
comportare necessariamente quel grave turbamento nella
psiche della parte offesa, che anzi l’eventuale coinvolgi-
mento di quest’ultima nella contesa obiettivamente esclu-
de.
Altra cosa è se la stessa espressione venga formulata,
pur in maniera asettica, ad es. in un contesto di crimina-
lità organizzata, ove l’assenza di animosità rende addirit-
tura più concreta la possibilità di una messa in pratica
dell’intimidazione.
L’impossibilità di conf‌igurare l’aggravante rende, di
conseguenza, procedibile il reato di cui al capo 2) a que-
rela di parte, il cui difetto impone l’annullamento della
sentenza riferita a tale capo e l’eliminazione della relativa
pena di un giorno di reclusione, stabilita a titolo di conti-
nuazione rispetto al più grave reato di calunnia.
2. Appare, invece, immune da censure di ordine logico
la valutazione della Corte territoriale, conforme a quella
del giudice di primo grado, in ordine alla revocata ammis-
sione di un teste a discarico.
Come chiaramente si evince dalla sentenza, l’esame
del testimone originariamente ammesso si sarebbe rivela-
to del tutto ininf‌luente, dal momento che già diversi altri
- tra cui uno affatto ostile all’imputato - avevano riferito
dell’aggressione f‌isica e verbale da lui portata all’indiriz-
zo della persona offesa, del resto avvenuta in un luogo di
ricovero e cura pubblica dove in genere è presente un ri-
levante numero di persone tra operatori della struttura,
pazienti e loro familiari.
3. All’accoglimento del ricorso nei limiti sopra indica-
ti consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata in relazione al reato di minacce, così diver-
samente qualif‌icato quello di minacce aggravate (art.
612, comma 2 c.p.) di cui al capo B dell’imputazione, per
difetto di querela e l’eliminazione della relativa pena di
un giorno di reclusione; il ricorso va, invece, rigettato nel
resto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 AGOSTO 2015, N. 35100
(C.C. 10 GIUGNO 2015)
PRES. GENTILE – EST. DIOTALLEVI – P.M. D’AMBROSIO (DIFF.) – RIC. DI
DOMENICO ED ALTRI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Beni che costituiscono il prodotto o il
prof‌itto di reati di cui all’art. 648 quater, primo
comma, c.p. y Conf‌isca per equivalente y Condizio-
ni di applicabilità y Divieto di revoca ex art. 324,
comma 7, c.p.p. y Applicabilità.
. L’art. 648 quater c.p. prevede come obbligatoria, al
primo comma, la conf‌isca dei beni che costituiscano il
prodotto o il prof‌itto di taluno dei reati ivi richiamati e,
al secondo comma, nel caso di impossibilità, la conf‌isca
per equivalente delle somme di danaro, dei beni o delle
altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche
per interposta persona; il che, in presenza del “fumus”
relativo ad uno o più dei reati anzidetti, non solo rende
legittimo il sequestro preventivo dei beni che, in base
alla norma in questione, siano suscettibili di conf‌isca
(ivi compreso il danaro, ove sussistano le condizioni
di cui al comma 2), ma comporta anche l’operatività
del divieto di revoca previsto dall’art. 324, comma 7,
c.p.p., posta la riferibilità di tale divieto non ai soli casi
di conf‌isca obbligatoria previsti dall’art. 240, comma
secondo, c.p., ivi richiamato, ma anche ad ogni altro
caso di conf‌isca che sia stata prevista dal legislatore
come obbligatoria. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 240; c.p.,
art. 648 quater; c.p.p., art. 324) (1)
(1) In merito alla revoca del sequestro preventivo in relazione ai
reati per i quali è prevista la conf‌isca si veda Cass. pen., sez. III, 28
ottobre 2013, n. 43945, in Arch. nuova proc. pen. 2014, 309. Argo-
mentando sull’istituto in commento, limitatamente ad una pluralità
di concorrenti, si veda Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2014, n. 17713, in
questa Rivista 2015, 94. Limitatamente alla fattispecie che considera
l’applicabilità dell’istituto de quo ai soli beni aziendali, si veda Cass.
pen., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 2737, ivi 2012, 236. Per utili riferi-
menti in argomento si veda inf‌ine Cass. pen., sez. fer., 17 agosto 2009,
n. 33409 in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Di Domenico Luigi, Carrino Annalisa, Di Domenico
Michele e Annamaria Turchino propongono congiunta-
mente un unico ricorso per cassazione avverso il decre-
to del Tribunale di Salerno, n. 50/15 R.T.L.R. e n. 994/15
R.G.N.R., pronunciato in data 28 gennaio 2015 e depositato
il 27 febbraio 2015.
Il decreto impugnato, pur rilevando che l’attività di
indagine non giustif‌icava il mantenimento del provvedi-
mento di sequestro probatorio oggetto di contestazione da
parte degli odierni ricorrenti, affermava che non poteva
comunque disporsi la restituzione della somme di dena-
ro sequestrate, ai sensi dell’art. 324, comma 7, c.p.p., in
quanto oggetto di conf‌isca obbligatoria ex art. 240, comma
2, c.p., costituendo il loro uso di per sé reato.

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