Corte di Cassazione Penale sez. II, 17 settembre 2015, n. 37678 (C.C. 17 giugno 2015)

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giur
11/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 17 SETTEMBRE 2015, N. 37678
(C.C. 17 GIUGNO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. RECCHIONE – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. CORALLO ED ALTRI
Ricettazione y Elemento oggettivo y Impiego di
danaro, beni o utilità di provenienza delittuosa y
Nozione y Concreta idoneità dissimulatoria della
condotta y Necessità y Esclusione.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 648
ter c.p. (impiego di danaro, beni o utilità di provenien-
za illecita) non occorre che la condotta di reimpiego
abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la
fattispecie orientata in via principale a tutelare il f‌isio-
logico sviluppo del mercato, preservandolo dall’inqui-
namento che deriva dall’immissione di capitali illeciti.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 648 ter) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 25 febbraio 2014, n.
9026, in questa Rivista 2014, 1071. In senso difforme si vedano Cass.
pen., sez. VI, 20 marzo 2014, n. 13085, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed.
La Tribuna; Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2011, n. 39756, in questa
Rivista 2013, 103 e Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 2008, n. 1470, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, che invece ritengono che le
condotte, per la conf‌igurabilità del reato in oggetto, debbano essere
caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il tribunale di Ragusa respingeva l’appello proposto
dalla difesa di Corallo Francesco, Corallo Andrea, Terrizzi
Grazia, Terrizi Francesco, Palazzo Silvana e Gazziero Da-
vide diretto ad ottenere il dissequestro di conti correnti,
libretti di deposito, titoli e quote di fondi comuni per un
ammontare di circa 927.000 euro vincolati con decreto di
sequestro preventivo in relazione ai reati di associazione
a delinquere f‌inalizzata alla consumazione di truffe ed ap-
propriazioni indebite ed al reato di riciclaggio. Il Giudice
per l’udienza preliminare nell’ordinanza di reiezione ap-
pellata riteneva corretto l’inquadramento della condotta
contestata al Corallo Francesco nella fattispecie descritta
dall’art. 648 ter c.p.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il
difensore degli indagati che presentava seguenti motivi di
ricorso: (Omissis)
2.2.Violazione dell’art. 648 ter c.p.p.. Si contestava la
legittimità della qualif‌ica giuridica assegnata alla con-
dotta imputata al Corallo Francesco. Il delitto previsto
dall’art. 648 ter c.p., nella prospettiva difensiva, doveva
considerasi una specie del genus “riciclaggio”: il che ren-
deva essenziale che la condotta fosse orientata ad osta-
colare la provenienza delittuosa dei beni reimpiegati. Se-
condo il ricorrente il sistema dei delitti disciplinati dagli
artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. sanzionerebbe le fasi di una
progressione criminosa fondata su un rapporto di specia-
lità: gli artt. 648 bis e 648 ter c.p. si differenzierebbero per
il fatto che la condotta di ostacolo all’identif‌icazione della
provenienza illecita dei beni, nell’ipotesi di cui all’art.
648 ter c.p. si perfezionerebbe “direttamente” mediante il
reimpiego dei capitali di origine illecita, laddove la coper-
tura penale dell’art. 648 bis c.p. non si estenderebbe alla
condotta di reimpiego dei capitali provenienti da un pre-
cedente riciclaggio di “beni” rispetto al quale la gestione
dei capitali si conf‌igurerebbe come post fatto non punibile
(come indicato dalla clausola di riserva prevista nell’art.
648 ter c.p.). La necessità che la condotta punita dall’art.
648 ter c.p. debba essere idonea ad ostacolare la identi-
f‌icazione della provenienza illecita dei beni riempiegati
troverebbe ulteriore conferma nella nuova norma sull’auto
riciclaggio, che a sua volta richiede una concreta azione
dissimulatoria. In concreto il ricorrente evidenziava che
gli elementi emersi, ed in particolare la tracciabilità delle
operazioni di asserito reimpiego, erano incompatibili con
contestazione proposta in quanto la condotta contestata,
evidentemente non era idonea ad ostacolare la provenien-
za dei beni. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato. (Omissis)
2. Anche il secondo motivo è infondato.
In ordine alla necessità della f‌inalità dissimulatoria del
reimpiego si registra un contrasto di giurisprudenza.
Da un lato si assume che per la conf‌igurabilità del reato
di cui all’art. 648 ter c.p., non è necessario che la condotta
di reimpiego sia idonea ad ostacolare l’individuazione o
l’accertamento della provenienza illecita dei beni. Secon-
do tale interpretazione «occorre innanzi tutto osservare
che, attraverso la norma incriminatrice di cui all’art. 648
ter c.p. il Legislatore ha inteso tutelare la genuinità del
libero mercato da qualunque forma di inquinamento pro-
veniente dall’immissione di somme di provenienza illecita
nei normali circuiti economici e f‌inanziari; come osserva-
to da autorevole dottrina, “si vuole in tal modo impedire
che l’ordine economico possa subire gravi turbamenti,
anche sotto forma di violazione del principio della libera
concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse
a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle
imprese criminali di raggiungere più facilmente posizio-
ni monopolistiche”. Né assume rilevanza per escludere la
conf‌igurabilità del reato, l’eventuale illiceità dell’attività
economica o f‌inanziaria nella quale siano impiegate som-
me di denaro di provenienza illecita, poiché in tal caso
l’offesa arrecata dalla condotta al bene tutelato è anche
maggiore» (Cass. sez. II, n. 9026 del 5 novembre 2013, dep.
2014, Rv. 258525). Secondo altro orientamento le fattispe-
cie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libe-
ra, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un
tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostaco-
lare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine
delittuosa del denaro (Cass. sez. II, n. 39756 del 5 ottobre
2011 Rv. 251194; Cass. sez. I, n. 1470 del 11 dicembre 2007,
dep. 11 gennaio 2008, Rv. 238840, Cass. sez. VI, n. 13085
del 3 ottobre 2013 dep. 2014, Rv. 259477).
Chiarif‌icatore è l’intervento delle sezioni unite secondo
cui «con l’art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, era poi
stato introdotto nel codice penale l’art. 648-ter («Impie-
go di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita»),

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