Corte di Cassazione Penale sez. un., 22 settembre 2015, n. 38518 (C.C. 27 novembre 2014)

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giur
11/2015 Rivista penale
CONTRASTI
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 22 SETTEMBRE 2015, N. 38518
(C.C. 27 NOVEMBRE 2014)
PRES. SANTACROCE – EST. PAOLONI – P.M. DESTRO (DIFF.) – RIC. VENTRICI
Pena y Determinazione y Criteri di valutazione y
Concorso di più circostanze aggravanti ad effetto
speciale y Modalità di calcolo y Ulteriore aumento
complessivo di un terzo della pena ex art. 63, quar-
to comma c.p. y Computo y Ai f‌ini dell’applicazione
delle misure cautelari e dei relativi termini di du-
rata.
. Ai f‌ini della determinazione della pena agli effetti
dell’applicazione delle misure cautelari e, in partico-
lare, dell’individuazione dei relativi termini di durata
massima, nel caso di concorso di più circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale, si deve tenere conto, oltre che
della pena stabilita per la circostanza più grave, anche
dell’ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi
dell’art. 63, quarto comma, c.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 278; c.p.p., art. 303; c.p., art. 63) (1)
(1) La pronuncia in epigrafe ribadisce un indirizzo ermeneutico che
da tempo deve ritenersi consolidato in giurisprudenza; si vedano al
riguardo Cass. pen., sez. II, 31 luglio 2012, n. 31065, in questa Rivista
2013, 1189, in riferimento alla determinazione del tempo necessario
a prescrivere ai sensi dell’art. 157 c.p.. Più specif‌icatamente in ade-
renza alla statuizione de qua, Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2005, n.
19841, in Arch. nuova proc. pen. 2007, 250 ed inoltre la storica Cass.
pen., sez. un. 11 giugno 1998, n. 16, ivi 1998, 389, qui citata in parte
motiva. Nondimeno alcune pronunce di legittimità hanno introdotto
un prof‌ilo di potenziale contrasto con il principio in commento, che
peraltro, si ribadisce, continua ad essere il maggioritario.
In senso difforme si è pronunciata Cass. pen., sez. un., 24 maggio
2011, n. 20798, in questa Rivista 2012, 570, nel senso di considerare la
recidiva una circostanza aggravante ad effetto speciale e sostenendo
quindi, in caso di concorso di più aggravanti dello stesso tipo, che il
giudice debba applicare solo la pena stabilita per la circostanza più
grave. Segue il medesimo orientamento anche Cass. pen, sez. I, 17
maggio 2010, n. 18513, ivi 2011, 564.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro, con ordinanza del 10 gennaio 2011 (eseguita il
26 gennaio 2011), applicava a Francesco Ventrici la misu-
ra cautelare della custodia in carcere per due delitti, com-
messi nel settembre/ottobre 2009, di concorso in estorsio-
ne biaggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, c.p.
(in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.: più perso-
ne riunite) e dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (azione crimi-
nosa commessa con metodi e per f‌ini di natura maf‌iosa).
Il 18 gennaio 2012 il medesimo G.i.p. emetteva, ex
art. 456 c.p.p., decreto dispositivo del giudizio immediato
davanti al Tribunale di Vibo Valentia nei confronti dell’im-
putato in vinculis.
2. Il 30 settembre 2013, i difensori del Ventrici chie-
devano al Tribunale, giudice della cognizione di merito,
la declaratoria di ineff‌icacia della misura carceraria per
decorrenza del termine di custodia cautelare previsto per
la fase del giudizio di primo grado. Termine da individuare
nella misura complessiva di un anno e sei mesi, dovendo i
contestati delitti di estorsione aggravata considerarsi pu-
niti, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, c.p.p., con
pena edittale non superiore a venti anni e, quindi, scan-
diti da un termine cautelare ordinario della fase pari ad
un anno, a questo cumulandosi l’ulteriore termine di sei
mesi previsto dal n. 3-bis della lett. b) del citato art. 303,
comma 1, c.p.p., rientrando i contestati fatti di estorsione
nel novero dei reati elencati dall’art. 407, comma 2, lett.
a), c.p.p.
Secondo la difesa, essendo i fatti estorsivi ascritti al
giudicabile qualif‌icati da due circostanze aggravanti ad
effetto speciale, i criteri di calcolo della pena per f‌ini cau-
telari dettati dall’art. 278 c.p.p. non potevano non essere
integrati dal disposto dell’art. 63, quarto comma, c.p., che
per il giudizio di merito stabilisce - in caso di pluralità di
aggravanti ad effetto speciale (e impregiudicati eventuali
bilanciamenti delle circostanze a norma dell’art. 69 c.p.)
- l’applicazione della pena stabilita per la circostanza più
grave, salva la possibilità per il giudice di aumentarla in
riferimento alle ulteriori aggravanti ad effetto speciale in
misura non superiore a un terzo (a norma dell’art. 64, pri-
mo comma, c.p.).
Nel caso riguardante il Ventrici, essendo individua
bile in quella di cui all’art. 629, secondo comma, c.p., la
circostanza aggravante più grave (pena detentiva editta-
le massima di venti anni a fronte di quella di dieci anni
prevista per l’estorsione semplice ex art. 629, primo
comma, c.p.) rispetto alla concorrente aggravante della
“maf‌iosità” della condotta ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991
(aumento della pena-base da un terzo alla metà), deve
inferirsi che tale seconda aggravante, «trasformandosi in
aggravante comune», diviene inapprezzabile per gli effetti
di cui all’art. 278 c.p.p. Con la conseguenza che per i reati
contestati all’imputato, siccome puniti con una pena non
superiore a venti anni, il termine custodiale per la fase
del giudizio di primo grado è quello di un anno (art. 303,
comma 1, lett. b, n. 2, c.p.p.), aumentato di sei mesi per la
natura dei reati (art. 303, comma 1, lett. b, n. 3 bis, c.p.p.).
Dunque un termine di un anno e sei mesi, largamente de-
corso (in mancanza di sentenza di condanna conclusiva
del giudizio di merito di primo grado) dal decreto che ha
disposto il giudizio immediato nei confronti del Ventrici.
La descritta metodologia di determinazione della pena
ai f‌ini cautelari troverebbe conforto, per i difensori del
prevenuto, nella decisione con cui le Sezioni Unite penali
(sez. un., n. 20798 del 24 febbraio 2011, Indelicato, Rv.
249664), def‌inendo la recidiva c.d. qualif‌icata (nelle varie
tipologie elencatene dall’art. 99 c.p. implicanti aumenti
di pena superiori ad un terzo) come una circostanza ag-
gravante ad effetto speciale, hanno statuito che la detta
recidiva «soggiace, in caso di concorso con circostanze
aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione
della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur
quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per
avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato,
commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2,
lett. a), c.p.p.».

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