Corte di Cassazione Penale sez. VI, ord. di rinvio 25 settembre 2015, n. 39118 (C.C. 15 settembre 2015)

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Rivista penale 11/2015
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, ORD. DI RINVIO
25 SETTEMBRE 2015, N. 39118
(C.C. 15 SETTEMBRE 2015)
PRES. CONTI – EST. CITTERIO – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. MARESCA
Cassazione penale y Provvedimenti dei giudici or-
dinari (impugnabilità) y Ordinanze y In materia di
sequestro preventivo y Rito camerale non parteci-
pato ex art. 611 o rito camerale partecipato ex art.
127 c.p.p. y Rimessione della questione alle Sezioni
Unite.
. La Sesta Sezione della S.C. rimette alle Sezioni Unite,
ai sensi dell’art. 618 c.p.p., la soluzione del quesito re-
lativo al rito da seguire in caso di ricorso per cassazione
proposto a norma dell’art. 325 c.p.p.: se debba svolgersi
nel rispetto delle forme previste dall’art. 611 o di quelle
previste dall’art. 127 c.p.p.. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
325; c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 611)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.G. e T.O. ricorrono avverso l’ordinanza con cui il Tri-
bunale di Napoli in data 8 -14 maggio 2015 ha confermato il
decreto di sequestro probatorio di armi da fuoco legittima-
mente detenute ma conservate in armadio blindato aperto
all’atto dell’accesso di polizia, armi bianche e cartucce, ma-
rijuana conservata in diversi involucri in più luoghi.
Enunciano motivi di:
- (pag. 1-3) mancanza di motivazione e violazione
dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) e 2-ter, sul punto
dedotto in sede di riesame della mancanza di sigilli “nello
scatolo di cartone ed all’interno delle buste contenenti il
materiale sequestrato” e sulla mancanza di motivazione
nel decreto di convalida, alla luce della riferita comprova-
ta presenza in sede di accertamento tecnico di un quanti-
tativo di sostanza presunta stupefacente superiore a quel-
lo descritto nel verbale di sequestro;
- (pag. 4-5) violazione di legge per l’avvenuta redazione
di due verbali di sequestro (ore 14 e 30 ed ore 17 e 30,
il secondo relativo a sostanza stupefacente) dai quali si
evincerebbe la prosecuzione illecita dell’attività di ricer-
ca, anche in assenza del difensore, presente solo all’accer-
tamento tecnico dell’11 giugno 2015.
2. Il procedimento giunge all’odierna udienza con rito
camerale con partecipato, ex art. 611 c.p.p..
In proposito, il Procuratore generale ha presentato
conclusioni scritte per la f‌issazione dell’udienza camerale
ex art. 127 c.p.p., e in subordine per la rimessione degli
atti alle Sezioni Unite.
Richiama l’insegnamento di sez. un. sent. 14/1993, Luc-
chetta, argomentandone la permanente eff‌icacia pur dopo
sez. un. ord. 41694/2012, Nicosia, e sez. un. sent. 9857/2009,
Manesi, in assenza di modif‌iche al quadro normativo che
costituiva il contesto della sentenza n. 14/93 ed alla luce
dell’orientamento di massima della giurisprudenza comuni-
taria (per tutte Corte EDU 29 ottobre 2013, Vardara contro
Italia e 20 gennaio 2009 Sud Fondi contro Italia) in consi-
derazione del carattere aff‌littivo dell’ablazione reale, aff‌ine
alla “sostanza” delle misure sanzionatorie che sollecitereb-
be l’ampia applicazione dei “benef‌ici” della partecipazione,
della comunicazione e della contrapposizione dialettica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La questione sul rito da seguire per deliberare sui
ricorsi è pregiudiziale ad ogni valutazione anche sulla loro
ammissibilità e all’esame del loro contenuto, il rilievo del
Procuratore generale di fatto introducendo anche un’ec-
cezione di nullità dell’odierna udienza, per violazione del
contraddittorio.
4. Si ripropone la questione di diritto se il ricorso per
cassazione proposto avverso ordinanze del tribunale del
riesame o dell’appello cautelare che abbiano deliberato in
materia di sequestro preventivo (ai sensi degli artt. 322,
322-bis, 324 e 325 c.p.p.) debba essere trattato con il rito
camerale non partecipato disciplinato dall’art. 611, ovvero
con il rito camerale partecipato previsto dall’art. 127.
5. È opportuno ricordare che per il giudizio di cassazione la
regola generale è posta dall’art. 611 c.p.p. (da ultimo sez. un..
sent. 36848/14, Burba; sez. un., sent. n. 9857/2009, Manesi).
Il legislatore ha consapevolmente previsto che quando
il ricorso non è proposto contro un provvedimento emes-
so nel dibattimento o contro una sentenza deliberata ex
art. 442 il rito ordinario davanti alla Corte di cassazione è
quello camerale con il solo contraddittorio scritto, secon-
do la disciplina dell’art. 611 seconda e terza parte.
La Corte giudica quindi sui motivi di ricorso, sulle ri-
chieste/conclusioni scritte del procuratore generale e sul-
le memorie delle altre parti, senza intervento dei difensori
e della parte pubblica.
Il ricorrente e tutte le altre parti hanno la possibili-
tà di presentare motivi nuovi e memorie f‌ino a quindici
giorni prima dell’udienza, con possibilità di repliche f‌ino a
cinque giorni prima.
Il rito camerale partecipato, nelle forme dell’art. 127 e,
in particolare, con la possibilità dell’intervento orale delle
parti, costituisce pertanto un’eccezione, che deve essere
espressamente prevista dal medesimo legislatore.
Deve quindi constatarsi che per il legislatore le do-
glianze proposte nei confronti di provvedimenti diversi

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