Corte di Cassazione Penale sez. IV, 1 luglio 2016, n. 27072 (ud. 9 giugno 2016)
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giur
10/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
essenziali per lo Stato-istituzione: come, plasticamente e
con descrizione e narrazione quasi giornalistiche, avverte
e spiega anche la circostanza aggravante del terzo comma
dell’art. 280 c.p..
Per quanto argomentato, per la positiva sussunzione di
una condotta di ‘aggressione alla vita o all’incolumità’ di
‘una persona’ nella fattispecie ex art. 280 c.p. é manife-
stamente irrilevante il punto se l’agente abbia colpito una
concreta persona perché precedentemente selezionata
come specifico obiettivo simbolico o in generica ragio-
ne della funzione svolta (la ‘divisa’ o l’attività lavorativa
svolta, come elementi di individuazione del bersaglio-
persona) ovvero in quanto mero cittadino. Va pertanto
sul punto pienamente condiviso l’argomentare della Corte
d’assise d’appello (p. 5 sento app.), del resto suffragato,
come si è già evidenziato, dalla concreta motivazione di
Sez. V sent. 12252/12 (p. 43), impropriamente sul medesi-
mo punto richiamata dalle difese.
Ciò che pertanto solo rileva è l’aver consapevolmente
attentato alla incolumità o alla vita anche di una singola
persona per una delle due finalità.
In tale contesto normativo, la eventuale previa indi-
viduazione specifica della persona-bersaglio altro non è,
quindi, che una modalità della concreta fattispecie in fat-
to, al più utile a meglio orientare la ricostruzione dell’ele-
mento oggettivo e di quello soggettivo del reato.
4.4 Le usuali categorie della dommatica penale esclu-
dono, inoltre, alcun problema di delimitazione, o inde-
terminatezza, della fattispecie incriminatrice, così come
ricostruita, anche sotto il profilo soggettivo.
Se il reato si consuma con un’azione che attenta all’in-
columità o alla vita ‘della persona’ per finalità di terrori-
smo o di eversione dell’ordine democratico, occorre innan-
zitutto provare che l’agente abbia voluto consapevolmente
colpire una persona (quale sia stato il criterio della con-
tingente individuazione); poi, che l’abbia voluta colpire
per una ragione riconducibile alle nozioni di terrorismo
o eversione dell’ordine democratico (dell’ordinamento
costituzionale): si tratta del cosiddetto doppio finalismo
argomentato da sez. VI sent. 28009/14, p. 34, punto 6 del
considerato in diritto. A queste nozioni va certamente
data (come con argomentazione articolata avvertito già in
tale sentenza) una propria seria, e in qualche modo og-
gettiva, o meglio oggettivabile consistenza, in termini sia
di offensività che di consapevolezza (rappresentazione e
volizione) dell’agente, in modo da escludere comunque la
configurabilità di tali finalità quando l’intento dell’agente
risulti, anche per ragioni oggettive, palesemente inconsi-
stente o velleitario.
4.5 Il contenuto normativo delle locuzioni “finalità di
terrorismo” e “finalità di eversione dell’ordine democrati-
co” va ricavato dalla disciplina positiva dei due fenomeni
giuridici.
La nozione normativa di “finalità di terrorismo” risulta
allo stato positivamente fornita dall’art. 270-sexies c.p..
La norma qualifica con finalità di terrorismo le condotte
che: a) per loro natura o contesto, possono recare grave
danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale,
e: b) sono compiute allo scopo b1) di intimidire la popo-
lazione o b2) costringere i poteri pubblici o un’organizza-
zione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o b3) distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un
Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché c) le
altre condotte definite terroristiche o commesse con fina-
lità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto
internazionale vincolanti per l’Italia.
La nozione di eversione dell’ordine democratico deve
innanzitutto intendersi come eversione dell’ordinamento
costituzionale, secondo l’art. 11 della legge n. 304 del 1982.
L’individuazione della tipologia di ‘attacchi’ all’ordinamen-
to costituzionale idonei a concretizzare il concetto di ever-
sione dello stesso si rinviene in consolidata giurisprudenza
di questa Corte (per tutte sez. II, sent. 39504/2008), secon-
do cui «... per quanto riguarda la nozione stessa di eversio-
ne dell’ordine democratico, “deve ritenersi che, a seguito
dell’interpretazione autentica fornita dalla L. 29 maggio
1982, n. 304, art. 11, essa deve intendersi riferita all’ordi-
namento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali
che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegna-
re la specie di organizzazione statale secondo la Costituzio-
ne, come ad esempio il principio del metodo democratico
ovvero le garanzie dei diritti inviolabili, sia del singolo, che
delle formazioni sociali (artt. 1 e 5 Cost.) .... Di conseguen-
za, il significato di “eversione dell’ordine democratico” non
può limitarsi al solo concetto di “azione politica violenta”,
finendo in questo modo per rappresentare sostanzialmente
una endiadi della finalità di terrorismo, ma deve neces-
sariamente identificarsi nel sovvertimento dell’assetto
costituzionale esistente ovvero nell’uso di ogni mezzo di
lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democrati-
co previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle
strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai princi-
pi fondamentali che lo governano. In sostanza, ogni azione,
violenta o non violenta, che mira a ledere tali principi è
finalizzata alla eversione dell’ordine democratico: in que-
sta nozione la violenza non è un elemento indispensabile
dell’eversione, ciò che deve sempre sussistere è, invece, la
finalizzazione dell’azione verso l’obiettivo eversivo”».
Costituisce pertanto delitto di attentato per finalità
terroristiche o di eversione, ex art. 280 c.p., la condotta
di chi attenta a vita o incolumità di una persona, sotto il
primo profilo e ai sensi dell’art. 270-sexies c.p. quando ciò,
per natura o contesto, può arrecare grave danno al Paese
e l’agente persegue una delle tre finalità indicate, ovvero,
sotto il secondo profilo e tenuto conto del contesto ogget-
tivo e soggettivo in cui essa consapevolmente si inserisce,
quando la condotta è volta a quella sostanziale deviazione
dai principi che regolano l’essenza della vita democratica,
nei termini indicati dalla sopra richiamata giurisprudenza.
4.6 Nel nostro caso, entrambi i Giudici del merito han-
no innanzitutto argomentato con motivazione specifica,
immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà,
che deve escludersi per l’attentato/aggressione all’ing. A.
alcuna ragione ‘privata/personale’, interna ai rapporti tra
i due autori e la persona offesa o anche riconducibile ad
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