Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 19 Dicembre 2018, N. 57407 (C.C. 23 Ottobre 2018)

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giur
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
non può, per sua struttura, restare condizionata dal fatto
che il giudice di primo grado non se ne sia occupato.
3.4. La ricostruzione, apparentemente logica e coeren-
te ai princìpi che informano la materia, è invero viziata da
un errore di fondo, ossia di ritenere che il giudice della
cognizione possa atteggiarsi a giudice della cautela in vi-
sta di un provvedimento def‌initivo da adottarsi nella fase
dell’esecuzione.
Il giudizio di cognizione è autonomo e ben distinto da
quello di esecuzione: quest’ultimo ha piena autonomia
strutturale dal primo, a cui è legato funzionalmente per-
ché giova ad attuare il comando aff‌idato alla sentenza ir-
revocabile.
Non è pertanto sistematicamente ipotizzabile che il
giudizio di cognizione sia concluso, per evenienza f‌isio-
logica, da una statuizione cautelare e quindi provvisoria,
con aff‌idamento al giudizio di esecuzione, preposto all’at-
tuazione del comando irrevocabilmente posto dalla sen-
tenza irrevocabile, del compito di completare una parte
della decisione, rimasta monca per difetto di potere in
capo al giudice della cognizione.
Il vero è che il giudice della cognizione ha il potere di
disporre la cautela in quanto ha il potere di assumere, ma-
gari in altro stato e grado, la decisione a cui la cautela è
strumentalmente diretta. Quando invece non ha, per limiti
di devoluzione o per divieto della reformatio in peius, il po-
tere di applicare la misura di sicurezza, non può che resta-
re privo anche del potere di disporre la misura cautelare.
L’assunto non è messo in crisi dall’osservazione che il
giudice dell’esecuzione ha, su alcune materie, poteri de-
cisori al pari del giudice della cognizione, come peraltro
è in tema di conf‌isca di cui all’articolo 12-sexies L. n. 356
del 1992. Esso non giustif‌ica riconsiderazioni sistematiche
del rapporto tra cognizione ed esecuzione in termini di un
continuum procedimentale rispetto al quale la formazione
del giudicato sarebbe evento incapace di segnare una rot-
tura e porre quindi le condizioni perché sorga, se del caso,
un procedimento strutturalmente autonomo, che presup-
ponga la def‌inizione completa della vicenda di cognizione.
3.5. Per queste ragioni deve essere ribadito il costante
orientamento di legittimità, secondo cui “il giudice di ap-
pello non può disporre il sequestro e la conf‌isca previsti
dall’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito
con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo
grado si è concluso senza l’applicazione della predetta
misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubbli-
co ministero in relazione a tale punto della decisione, in
quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in
violazione del principio devolutivo e del divieto di refor-
matio in peius” - sez. VI, n. 39911 del 4 giugno 2014, P.G.
in proc. Scuto e altro, Rv. 261587; sez. VI, n. 10346 del 7
febbraio 2008, Della Ventura e altri, Rv. 239087; sez. VI, n.
26268 del 28 giugno 2006, Gagliardi e altri, Rv. 235080; sez.
VI, n. 10353 del 15 gennaio 2001, Profeta, Rv. 219130.
È l’operatività del divieto della reformatio in peius che,
limitando il potere decisorio del giudice di appello in pun-
to di conf‌isca, tiene fuori dall’ambito della devoluzione il
potere di disporre il sequestro strumentale alla conf‌isca
medesima, e ciò a prescindere dal fatto se l’assenza del
primo potere possa essere collegata direttamente ad un di-
fetto di devoluzione per non essersi sviluppato nel giudizio
di primo grado un contraddittorio sul punto.
4. Il ricorso di N.S. deve pertanto essere accolto, con an-
nullamento senza rinvio dell’ordinanza del 24 maggio 2018
e, per effetto estensivo, delle ordinanze del 31 maggio 2018
oggetto delle impugnazioni di P.A., di C.A. e di M.N.
Va conseguentemente disposto l’annullamento del prov-
vedimento di sequestro preventivo adottato il 7 maggio
2018 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, perché
tale provvedimento fu emesso in difetto di potere decisorio.
Spetta alla cancelleria l’immediata comunicazione del
dispositivo della predetta sentenza al Procuratore genera-
le presso questa Corte, ai sensi di quanto disposto dall’ar-
ticolo 626 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 19 DICEMBRE 2018, N. 57407
(C.C. 23 OTTOBRE 2018)
PRES. DE CRESCIENZO – EST. AIELLI – P.M. LORI (DIFF.) – RIC. I. S.P.A.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Bene sottoposto a diritto reale di garan-
zia y Somme di denaro y Creditore assistito da ga-
ranzia reale y Richiesta di revoca della misura nel
corso del processo y Legittimazione y Esclusione.
. In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito
da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca
della misura mentre il processo è pendente, in quanto
la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella
del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di
sequela non esclude l’assoggettabilità del bene a vinco-
lo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella
successiva fase della conf‌isca e non attraverso l’imme-
diata restituzione del bene, come invece accadrebbe
per il proprietario. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321) (1)
(1) Praticamente in termini si veda Cass. pen., sez. III, 22 ottobre
2015, n. 42464, in questa Rivista 2017, 333; in senso conforme si veda-
no Cass. pen., sez. II, 29 maggio 2014, n. 22176, ivi 2016, 182 e Cass.
pen., sez. II, 5 marzo 2014, n. 10471, ivi 2016, 80.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 20 aprile 2018 il Tribunale di Udine
Sezione del Riesame, decidendo in sede di appello avverso
l’ordinanza del Tribunale di Udine di rigetto della richiesta
di revoca di sequestro preventivo avanzata dalla I. s.p.a.,
ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme
di denaro f‌ino all’ammontare di euro 767.570,16 a carico di
P.L. in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 648 c.p.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione
per mezzo di procuratore speciale, la I. s.p.a. che lamenta
i vizi di violazione di legge, avendo il Tribunale di Udine
erroneamente ritenuto non legittimato l’Istituto ricor-
rente in quanto titolare di un diritto reale di garanzia,
non rientrante tra i soggetti interessati di cui all’art. 321

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