Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 25 Ottobre 2018, N. 48829 (C.C. 4 Maggio 2018)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2019
LEGITTIMITÀ
Queste ultime sono le disposizioni dei precedenti re-
golamenti. Il legislatore ha inteso stabilire che, f‌ino alla
emanazione di quelli nuovi, si debbano osservare le pre-
scrizioni di quelli che furono adottati per l’esecuzione del
precedente ordinamento professionale, nella parte di esso
ancora «attuale» ossia rispetto a settori di disciplina non
incisi dalla novella.
In nessun modo tale disposizione transitoria, che ri-
guarda le fonti di livello secondario, può giustif‌icare la
permanente vigenza dell’art. 9 del citato R.D.L. n. 1578
del 1933, che si colloca tra le fonti primarie. Ciò anche a
prescindere dall’intervenuta emanazione, contrariamente
all’assunto che si confuta, di un cospicuo numero di atti
regolamentari previsti dalla legge n. 247 del 2012; il Con-
siglio nazionale forense, per la parte di competenza, ne ha
f‌inora adottati dieci (recanti i numeri 1, 2, 3 e 4 del 2013;
1, 2, 3, 4 e 6 del 2014; e 1 del 2015) e quattordici il Mini-
stero della Giustizia (numeri 55 e 170 del 2014; 38, 143 e
144 del 2015; 23, 47, 48, 58, 70, 156, 178 del 2016, oltre ad
un uno senza numero in materia di polizze assicurative; n.
34 del 2017). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 25 OTTOBRE 2018, N. 48829
(C.C. 4 MAGGIO 2018)
PRES. CAVALLO – EST. SEMERARO – P.M. X – RIC. M.
Sentenza penale y Relazione tra la sentenza e l’ac-
cusa contestata y Procedibilità d’uff‌icio del reato
contestato y In conseguenza di una circostanza di
fatto nuova e diversa y Di cui non sia stata fatta
menzione nel capo d’imputazione y Che non costitu-
isca di per sé un’aggravante y Conseguenze y Nullità
y Esclusione.
. Non dà luogo a nullità per difetto di correlazione tra
accusa e sentenza la ritenuta sussistenza della proce-
dibilità d’uff‌icio del reato contestato in conseguenza
di una circostanza di fatto di cui non sia stata fatta
menzione nel capo d’imputazione quando essa non co-
stituisca, di per sé, una circostanza aggravante (princi-
pio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta
procedibilità d’uff‌icio di un reato sessuale ai sensi del-
l’art. 609 septies, comma IV, n. 2, c. p.). (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 516; c.p.p., art. 517; c.p.p., art. 521; c.p.p.,
art. 522; c.p., art. 609 septies) (1)
(1) Per un inquadramento di “fatto diverso” da quello descritto nella
contestazione si veda Cass. pen., sez. VI, 17 giugno 2013, n. 26284, in
questa Rivista 2015, 193. In senso analogo si veda Cass. pen., sez. V,
27 luglio 2016, n. 32785, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di G.M. ha chiesto la revisione della sen-
tenza di condanna alla pena di anni 8 di reclusione emessa
dalla Corte di appello di Firenze il 26 novembre 2012, irre-
vocabile il 12 marzo 2014, per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,
609 bis comma 2 c.p. deducendo la mancanza di querela.
Il capo di imputazione per cui è intervenuta condanna
così recita: «perché con più azioni esecutive di un mede-
simo disegno criminoso, abusando delle condizioni d’infe-
riorità psicof‌isica di S.S. (nata a (omissis) il (omissis)),
soggetto con ritardo mentale lieve, def‌icit di funzionamen-
to cognitivo e linguistico, con personalità passivo dipen-
dente ed emotivamente labile, induceva la PO a compiere
nonché subire diversi atti di tipo sessuale con il medesimo
indagato, fra cui ripetuti rapporti sessuali completi.
In (omissis) dal novembre 2004 agli inizi del mese di
dicembre 2005».
Per la difesa il reato non era procedibile per mancanza
di querela poiché all’epoca dei fatti la vittima aveva com-
piuto i 14 anni ma non i 18, poiché la procedibilità di uf-
f‌icio per i fatti commessi a carico dei minori era stata in-
trodotta solo dalla legge 38 del 2006, in vigore dal 2 marzo
2006.
2. La Corte di appello di Genova, con la sentenza del 17
maggio 2016, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revi-
sione, ritenendo che la questione della procedibilità non
potesse rientrare nella nozione di prova nuova rilevante ai
f‌ini della revisione.
3. La Corte di cassazione sez. IV, con la sentenza del
31 gennaio 2017, in accoglimento del ricorso di G.M., ha
annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di
Genova del 17 maggio 2016 affermando che la questione
della procedibilità di uff‌icio o meno del reato rientra nella
nozione di prova nuova della quale va data una nozione
sostanziale e non meramente formale, rientrando quindi
anche la questione della procedibilità del reato (a querela
o di uff‌icio) nel thema probandum del procedimento.
4. La Corte di appello di Genova, con la sentenza del 10
luglio 2017, ha rigettato la richiesta di revisione, ritenendo
il fatto procedibile ai sensi dell’art. 609 septies comma 4
n. 2 ultima ipotesi c.p., essendo stato il fatto commesso da
persona cui la minore S. era aff‌idata per ragioni di vigilan-
za o custodia, ipotesi di procedibilità di uff‌icio già esisten-
te all’epoca dei fatti.
La Corte di appello di Genova, dopo aver ricostruito i
rapporti familiari, il def‌icit cognitivo della minore all’epo-
ca dei fatti, i provvedimenti di aff‌idamento, in base alle
sentenze di condanna ha ricostruito l’ambiente para-
familiare in cui si sono svolti i fatti. In estrema sintesi,
i rapporti sessuali tra S.S. ed il ricorrente sono avvenuti
quando la minore trascorreva il pomeriggio a casa della
C.M., a cui era aff‌idata dal Tribunale per i minorenni di
Firenze, talora in casa altre volte in garage o nell’auto di
G.M. Quest’ultimo frequentava assiduamente l’abitazione
della M. con la quale aveva intrattenuto da tempo una re-
lazione extra coniugale.
Ha ricordato la Corte di appello di Genova gli esiti della
perizia sulla personalità passivo-dipendente della minore,
i suoi comportamenti remissivi di sottomissione e di tota-
le accondiscendenza alle altrui richieste. Ha segnalato la
Corte di appello di Genova che il rapporto di f‌iducia tra il
ricorrente e la minore era stato aumentato dal fatto che
G.M. fosse amico di famiglia ed amante di C.M. ed aveva
fatto delle regalie alla minore.

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