Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 21 Agosto 2018, N. 38716 (C.C. 10 Maggio 2018)

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giur
6/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
to se la motivazione manca o non contiene la autonoma
valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessa-
rio fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa
(conf. sez. V, n. 51900 del 20 ottobre 2017, Lanza, terzo in-
teressato in proc. Provenzano e altri, Rv. 271413).
Il provvedimento impugnato, nel riconoscere che il
G.I.P., pur facendo abbondante uso della tecnica del "co-
pia e incolla", utilizzando la richiesta del Pubblico Mini-
stero, avrebbe comunque offerto adeguata motivazione
del proprio convincimento ed una valutazione critica degli
elementi forniti dal Pubblico Ministero, ha indicato qua-
le elemento di riscontro a quanto sostenuto il fatto che
la richiesta della Procura era stata accolta solo in parte,
respingendo la contestuale richiesta di misura cautela-
re personale e concedendo esclusivamente quella reale,
ancora una volta facendo espresso riferimento ai principi
affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Si è infatti ripetutamente specif‌icato che, in tema di
misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma
valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari
e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292,
comma primo, lett. c), c.p.p., così come modif‌icato dalla
legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando
l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-
incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune impu-
tazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto
il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa gradua-
zione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una
valutazione critica e non meramente adesiva, della richie-
sta cautelare, nell’intero complesso delle sue articolazioni
interne (sez. II, n. 25750 del 4 maggio 2017, P.M. in proc.
Persano, Rv. 270662. Conf. sez. VI, n. 51936 del 17 novem-
bre 2016, Aliperti, Rv. 268523).
Analoghe considerazioni sono state svolte anche con
riferimento alle misure cautelari reali (sez. III, n. 2257
del 18 ottobre 2016 (dep. 2017), P.M. in proc. Burani, Rv.
268800), testualmente affermando che la legge proces-
suale necessariamente richiede, attraverso la stretta os-
servanza del canone dell’autonoma valutazione, la quale
compete al titolare del potere cautelare di eseguire, che il
provvedimento restrittivo contenga una motivazione raf-
forzata, in punto di valutazione critica degli elementi di
prova, imponendo un tale obbligo come requisito di validi-
tà dell’atto, obbligo che si sostanzia, quindi, nell’attribuire
al compendio indiziario un signif‌icato coerente con i fatti
sostanziali e/o processuali integranti i presupposti neces-
sari a sostenere il titolo cautelare.
Si tratta di considerazioni che, ribadite alla luce delle
modif‌iche al codice di rito introdotte dalla legge 16 aprile
2015, n. 47, erano state già svolte in precedenza (cfr., anche
per i richiami ai precedenti, sez. II, n. 8951 dell’ 11 novem-
bre 2015 (dep. 2016), P.M. in proc. Terzi e altri, Rv. 265833).
5. Deve conseguentemente riconoscersi che anche in
tema di misure cautelari reali la sussistenza di un apprez-
zamento indipendente da parte del giudice, rispetto agli
atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, degli
elementi posti a fondamento della richiesta può ritenersi
dimostrato anche quando, pur facendo ricorso alla tecnica
del copia e incolla, questi abbia solo in parte accolto le
richieste del Pubblico Ministero - come nel caso di specie
ove la richiesta cumulativa di misura è stata rigettata per
quella personale ed accolta per quella reale - poiché la
scelta operata presuppone necessariamente una analisi
critica della domanda cautelare. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 AGOSTO 2018, N. 38716
(C.C. 10 MAGGIO 2018)
PRES. SAVANI – EST. DI NICOLA – P.M. X (DIFF.) – RIC. L.
Atti e provvedimenti del giudice penale y Corre-
zione di errori materiali y Possibilità per il giudice
di riattivare d’uff‌icio la procedura di correzione y
Violazione del principio del ne bis in idem y Esclu-
sione y Ordinanza emessa nel corso delle indagini
preliminari dal tribunale del riesame y Procedi-
mento passato alla fase del dibattimento y Rilevan-
za y Esclusione.
. L’annullamento senza rinvio, per violazione del con-
traddittorio, di un’ordinanza di correzione di errore
materiale, pur quando ad essa non abbia fatto segui-
to la trasmissione degli atti al giudice “ a quo”, quale
prevista dall’art. 625, comma 3, c.p.p., non preclude
allo stesso giudice di riattivare d’uff‌icio la procedura di
correzione, senza che, al riguardo, possa prospettarsi
alcuna violazione del principio del “ne bis in idem” e
senza che neppure possa rilevare, in contrario, il fatto
che, trattandosi di ordinanza a suo tempo emessa dal
tribunale del riesame nel corso delle indagini prelimi-
nari, il procedimento sia, nel frattempo, passato alla
fase del dibattimento. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 130;
c.p.p., art. 625) (1)
(1) Cfr. sull’argomento Cass. pen., sez. I, 28 dicembre 2017, n. 57818,
in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2016, n.
39523, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.L. ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza
indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame
di (omissis), procedendo alla correzione dell’errore mate-
riale della propria ordinanza resa in data 19 febbraio 2016,
ha stabilito che, laddove nella parte motiva del provvedi-
mento era scritto:
“Ne consegue che l’importo da sequestrare va conse-
guentemente ridotto di 70.783,75 e dunque ad € 1.393.986,05
(€ 1.464.769,80 - € 70.783,75). E siccome tale somma, per
431.241,20 va sequestrata, in forma specif‌ica, presso le cas-
se sociali ne consegue che il sequestro in forma specif‌ica, a
carico di L.A. va ridotto ad € 962.744,85”, dovesse corregger-
si nel modo seguente: “Ne consegue che l’importo da seque-
strare va conseguentemente ridotto di € 70.783,75 e dunque
ad € 1.393.986,05 (€ 1.464.769,80 - € 70.783,75)”.
Parallelamente ha stabilito che, laddove nella parte
dispositiva del medesimo provvedimento era scritto: “...

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