LEGGE 16 aprile 2015, n. 47 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'

Coming into Force08 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/04/23/15G00061/CONSOLIDATED/20170704
Published date23 Aprile 2015
Enactment Date16 Aprile 2015
Official Gazette PublicationGU n.94 del 23-04-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».

Art 2.
  1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;

  2. dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;

  3. e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita' dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».

Art 3.
  1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Art 4.
  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

  2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' soppresso.

  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1

.

Art 5.
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita'

.

Art 6.
  1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e che le esigenze...

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