Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 9 Novembre 2017, N. 51290 (C.C. 7 Novembre 2017)

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giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 9 NOVEMBRE 2017, N. 51290
(C.C. 7 NOVEMBRE 2017)
PRES. PAOLONI – EST. VIGNA – P.M. PERELLI (CONF.) – RIC. TIGAERIU
Cassazione penale y Ricorso y Ricorso dell’impu-
tato y Possibilità y Esclusione y Ex art. 613 c.p.p.
y Ricorso per cassazione proposto verso i provve-
dimenti che decidono sulla richiesta di espatrio di
un imputato o di un condannato y Avanzata da uno
Stato estero facente parte dell’Unione europea y
Intervento del difensore y Estensione.
. L’esclusione della possibilità, per la parte privata, di
proporre personalmente ricorso per cassazione, alla
stregua della modif‌icazione dell’art. 613, comma 1,
c.p.p., introdotta dall’art., comma 63, della legge 23 giu-
gno 2017 n. 103, trova applicazione anche con riguardo
al ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 22 della
legge 22 aprile 2005 n. 69, può essere proposto avverso i
provvedimenti che decidono sulla richiesta di consegna
di un imputato o di un condannato, avanzata da uno
Stato estero facente parte dell’Unione europea. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 591; c.p.p., art. 613; l. 22 aprile
2005, n. 69, art. 22) (1)
(1) Sul tema, in generale, del mandato d’arresto europeo si vedano:
Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 47071, in questa Rivista 2011,
124 e Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2005, n. 45254, ivi 2006, 687.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 14
luglio 2017, ordinava, ai sensi degli artt. 17 e 18 della leg-
ge n. 69/2005, la consegna di Daniel Mircea Tigaeriu allo
Stato della Romania, richiesta dall’autorità giudiziaria ru-
mena con mandato di arresto europeo emesso il 3 marzo
2017 perchè condannato irrevocabilmente dall’autorità
giudiziaria rumena per sette episodi di furto aggravato e
per guida senza patente (reato in relazione al quale non
era disposta la consegna), commessi nel periodo tra il 13
aprile 2016 ed il 7 maggio 2016, per i quali, applicata la
continuazione, gli era stata inf‌litta la pena complessiva di
anni quattro e mesi sette di reclusione.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorreva personal-
mente il Tigaeriu evidenziando che, a seguito della con-
segna, sarebbe stato sottoposto nel paese d’origine a un
trattamento disumano e degradante per le condizioni car-
cerarie di sovraffollamento e per le carenze igienico sani-
tarie e alimentari degli istituti penitenziari in Romania.
3. La Sezione feriale penale di questa Corte in data 31
agosto 2017 annullava con rinvio l’impugnata sentenza, evi-
denziando che, dalle informazioni trasmesse dal Tribunale di
primo grado di Harlau, Uff‌icio esecuzioni penali, non emer-
geva con chiarezza che le condizioni materiali della struttura
carceraria di iniziale destinazione del ricorrente, oggetto di
valutazione negativa da parte della Corte EDU nella recente
sentenza pilota della Corte EDU, sez. IV, Rezmives ed altri
contro Romania del 25 aprile 2017, fossero migliori di quanto
specif‌icamente lamentato dal ricorrente nell’impugnazione.
4. La Corte di Appello di Torino, in sede di rinvio, con
sentenza pronunciata in data 6 ottobre 2017, ordinava la
consegna di Daniel Mircea Tigaeriu allo Stato della Roma-
nia, evidenziando che le informazioni trasmesse in via in-
tegrativa avevano circostanziato in modo suff‌iciente la si-
tuazione detentiva che sarebbe stata riservata al Tigaeriu
e descritto, nel complesso, condizioni che non apparivano
dare luogo a un serio e concreto pericolo di sottoposizione
del condannato a trattamenti inumani e degradanti.
5. Tigaeriu Mircea Daniel ricorre personalmente per
cassazione avverso tale sentenza e deduce che, a seguito
della consegna, sarà sottoposto in Romania a un tratta-
mento disumano e degradante per le condizioni carcerarie
di sovraffollamento e per le carenze igienico sanitarie e
alimentari degli istituti penitenziari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in
quanto proposto da soggetto non legittimato.
1.1. L’art. 22 della legge n. 69 del 2005 contempla
espressamente la legittimazione della «persona interes-
sata» a presentare personalmente ricorso per cassazione
contro i provvedimenti che decidono sulla consegna.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale previsione, al pari
di tutte le altre dello stesso tenore letterale, sia stata abro-
gata, ancorché tacitamente, per la incompatibilità del suo
contenuto precettivo, con il principio derivante dal com-
binato disposto degli artt. 613, comma 1 e 571, comma 1,
c.p.p., come modif‌icati dalla legge n. 103 del 2017.
Trova, infatti, integrale applicazione nel caso di specie,
il testo novellato dell’art. 571, comma 1, c.p.p., essendo
stata la sentenza impugnata adottata il 6 ottobre 2017, e
quindi successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata
in vigore della predetta legge di riforma.
1.2. Tale norma, che disciplina l’impugnazione dell’im-
putato, riconosce la possibilità per lo stesso di proporre
impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore
speciale, prevedendo, però, la clausola di esclusione «Sal-
vo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’artico-
lo 613, comma 1,».
La legge di riforma ha, inoltre, soppresso nell’incipit
dell’art. 613, comma 1, c.p.p., che preclude la sottoscri-
zione del ricorso ai difensori non iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione, le parole: «Salvo che la parte
non vi provveda personalmente».
Attraverso tale duplice intervento sulla normativa pre-
vigente il legislatore ha, pertanto, sottratto all’imputato la
possibilità di presentare ricorso per cassazione personal-
mente, riconoscendola solo ai difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione.
1.3. Come ha di recente evidenziato questa Corte nel
dichiarare inammissibile il ricorso presentato, in caso ana-
logo, dall’interessato personalmente (sez. VI, sentenza n.
42062 del 2017, Lissandrello), la valenza universale con-
ferita dal legislatore al principio della rappresentanza tec-
nica nel giudizio di legittimità, mediante la modif‌ica della
disciplina generale per la proposizione del ricorso per cas-
sazione in materia penale, induce a ritenere che lo stesso

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