Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 24 Novembre 2017, N. 53390 (C.C. 26 Ottobre 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 NOVEMBRE 2017, N. 53390
(C.C. 26 OTTOBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. LAPALORCIA – P.M. ROSSI (CONF.) – RIC. CONF. COMP.
GUP TRIB. BARI C. GUP. TRIB. TARANTO
Competenza penale y Connessione di procedi-
menti y Connessione teleologica y Identità fra gli
autori dei reati y Necessità y Esclusione.
. Ferma restando la necessità di individuare un effetti-
vo legame f‌inalistico fra i reati, non è richiesta l’iden-
tità tra gli autori ai f‌ini della conf‌igurabilità della con-
nessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett.
c) c. p. p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 12) (1)
(1) Le SS.UU. hanno dipanato un contrasto interpretativo interve-
nuto da diverso tempo. A titolo esemplif‌icativo di un primo orien-
tamento, in senso difforme dalla pronuncia in commento, si vedano
Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 5970, in www.latribunaplus.it;
Cass. pen, sez. IV, 6 luglio 2009, in questa Rivista 2010, 765, le quali
affermano appunto che è necessario che vi sia identità fra gli autori
del reato f‌ine e quelli del reato mezzo, perché si possa parlare di con-
nessione teleologica ex art. 12, lett. c) c.p.p.. Un secondo indirizzo
giurisprudenziale, attualmente minoritario, ma accolto dalle Sezioni
Unite, ritiene non necessaria l’identità fra gli autori del reato mezzo
e quelli del reato f‌ine. In tal senso si veda Cass. pen., sez. III, n. 20
marzo 2013, n. 12838, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 27 gennaio 2017 il Giudice dell’u-
dienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato con-
f‌litto di competenza nei confronti del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Taranto, che, con sentenza
del 7 maggio 2015, ha dichiarato l’incompetenza per terri-
torio del Tribunale di Taranto, ordinando la trasmissione
degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari,
in relazione ad una serie di reati.
2. Si tratta dei reati di falso ideologico del pubblico uf-
f‌iciale per induzione ascritto a Ugo Patroni Griff‌i e a Giu-
seppe Sanseverino (capo a), truffa ascritta ai due predetti
imputati (capo b), abuso d’uff‌icio ascritto a Sanseverino e
a Ermanno Bocchini, Luigi Filippo Paolucci, Gianvito Gian-
nelli (capo c), falso ideologico del pubblico uff‌iciale in atto
pubblico ascritto a questi ultimi quattro imputati (capo
d), falso ideologico del privato in atto pubblico, ascritto a
Sanseverino (capo e), favoreggiamento personale ascritto
rispettivamente ad Anna Zaccaria, Giuditta Lagonigro e
Rosa Calderazzi (capi f, i ed I); reati commessi in Taranto
quelli sub a), b) ed e), in Bari quelli sub c), d), f), i) ed I).
3. La vicenda processuale trae inizio dalla presentazio-
ne di una querela da parte di Monica Bruno che segnalava
irregolarità, volte a favorire Sanseverino, nelle procedure
di assegnazione degli incarichi degli insegnamenti di Di-
ritto Commerciale Internazionale e di Mercato e Procedu-
re Concorsuali, e del posto di ricercatore nell’Università di
Bari, sede di Taranto, posto, quello di ricercatore, al quale
anch’essa aspirava.
4. Il conf‌litto negativo di competenza risulta determi-
nato dal fatto che il Giudice di Taranto aveva “anticipa-
to” al 9 settembre 2009 la consumazione del primo reato,
data nella quale, in Bari, si era tenuta la seduta del Con-
siglio del Dipartimento di Studi Aziendali Giusprivatistici
dell’Università degli Studi di Bari, in cui era stato espresso
parere di congruità dei titoli posseduti da Sanseverino ai
due insegnamenti universitari richiesti, parere cui si era
poi attenuto il Consiglio di Facoltà dell’Università di Bari,
sede di Taranto, così indotto in errore, allorché aveva con-
ferito a Sanseverino l’incarico di tali insegnamenti con le
due delibere rispettivamente del 20 settembre 2009 e del
9 giugno 2010, di cui al capo a).
5. Il Giudice denunciante, invece - valorizzando la cir-
costanza che nella contestazione sub a) non vi è alcun ri-
ferimento alla riunione del Consiglio del Dipartimento di
Studi Aziendali Giusprivatistici dell’Università degli studi
di Bari, mentre si indicano, come soggetti passivi del reato
continuato, commesso il 29 settembre 2009 e il 9 giugno
2010 in Taranto, i componenti del Consiglio della secon-
da Facoltà di Economia dell’Università di Bari, sede di
Taranto, e considerato che la competenza va determinata
in base alla prospettazione dell’accusa, sempre che non
contenga errori macroscopici percepibili ictu ocuIi ritene-
va competente l’autorità giudiziaria di Taranto sul rilievo
che i reati sub c) e d), relativi al conferimento del posto
di ricercatore e commessi in Bari, erano teleologicamente
connessi a quello sub a). Il che determinava, anche in caso
di diversità degli imputati dei vari reati, la connessione ex
art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., da intendersi come ogget-
tiva a seguito della riformulazione della norma ad opera
del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modif‌i-
cazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 («se dei reati per
cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o
per occultare gli altri», mentre il precedente testo recitava
«se una persona è imputata di più reati, quando gli uni
sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri»),
essendo venuta meno la necessità del collegamento anche
soggettivo tra i reati, e cioè della loro commissione da par-
te degli stessi soggetti.

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