Corte di Cassazione Penale sez. IV , 13 luglio 2018, n. 32221 (ud. 20 giugno 2018)

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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
dell’esercizio ragionevole del potere legislativo, costante-
mente riconosciuta dal giudice delle leggi non sindacabile
sotto il prof‌ilo della pretesa irragionevolezza, in quanto
fondata su natura e f‌inalità diverse dalle sanzioni penali.
Una lettura sistematica della disposizione che im-
pone la revoca della patente di guida, dunque, consente
di ribadirne la natura amministrativa, e la dimensione
accessoria al procedimento penale; tant’è, come più volte
ricordato da questa a Corte, che in caso, di estinzione del
reato deve essere eseguita dal Prefetto, ai sensi dell’art.
224 c.d.s., comma 3, (così, ex multis, sez. IV, n. 39878 del
20 gennaio 2012, A., Rv. 254958; conf. sez. IV, n. 43003 del
17 settembre 2015, P., Rv. 264752).
5. In ultimo, va rilevato che il contrasto evidenziato
dalla difesa dei commi 1 e 2 con il comma 2 bis - ove è sta-
bilito che nel caso di applicazione di pena su richiesta delle
parti va operata una riduzione della pena accessoria della
sospensione della patente di guida - non appare fondato, in
quanto nel caso che ci occupa l’ipotesi di reato contestata
è quella di cui all’art. 589 bis c.p. (omicidio colposo stra-
dale), non richiamata dall’art. 222 c.d.s., comma 2, prima
parte (ove si parla di lesioni). E anche la considerazione
difensiva che chiede quale sia il discrimen tra sospensione
e revoca della patente in caso di lesioni (anche gravi o gra-
vissime) che potrebbe trovare materia di rif‌lessione per la
Corte costituzionale, in questa sede non si palesa rilevante,
in quanto la sanzione accessoria, nel caso di omicidio colpo-
so stradale è solo quella della revoca della patente di guida.
Nemmeno rileva, poi, la lamentata "lieve entità" del fatto è
la impossibilità da parte del giudice di valutare discrezio-
nalmente il quantum del periodo di revoca in riferimento
ai singoli casi concreti che si pongono alla sua attenzione.
6. A norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza
di colpa nella determinazione della causa di inammissibi-
lità (Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla con-
danna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pro-
cedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV , 13 LUGLIO 2018, N. 32221
(UD. 20 GIUGNO 2018)
PRES. FUMU – EST. PEZZELLA – P.M. ANIELLO (PARZ. DIFF.) – RIC. C.
Pedoni y Circolazione dei pedoni y Divieto di effet-
tuare allenamenti sportivi sulla carreggiata stra-
dale y Attività di "jogging" y Equiparazione y Esclu-
sione.
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Colpa
y Colpa cosciente y Nozione y Fattispecie in tema in-
vestimento mortale, da parte di un automobilista,
di un pedone che svolgeva attività di "jogging" sulla
carreggiata.
Omicidio y Colposo y Aggravanti y Violazione delle
norme sulla circolazione stradale y Contravvenzio-
ni di cui agli artt. 186 e 187 c.s. y Concorso materia-
le y Sussistenza.
. In tema di circolazione stradale, l’attività di "jogging"
svolta dal pedone lungo il margine della carreggiata
non rientra nel divieto di cui all’art. 190, comma 9, cod.
strada, riferendosi tale disposizione esclusivamente a
quelle attività, propedeutiche a competizioni sportive,
che comportino un ingombro apprezzabile della car-
reggiata, con conseguente pericolo per la circolazione
stradale. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in
cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la senten-
za che aveva escluso il concorso colposo della vittima
investita da un veicolo mentre correva lungo la carreg-
giata). (c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 190; nuovo c.s.,
art. 190) (1)
. In tema di elemento soggettivo del reato, la colpa co-
sciente è conf‌igurabile nel caso in cui l’agente abbia
previsto in concreto che la sua condotta poteva cagio-
nare l’evento ma abbia agito con il convincimento di
poterlo evitare, sicché, ai f‌ini della valutazione della
responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiti-
camente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile
non la prevedibilità in astratto dell’evento, bensì la sua
previsione in concreto da parte dell’imputato. (Fatti-
specie in tema di omicidio colposo con violazione delle
norme sulla sicurezza stradale consistente nell’inve-
stimento, da parte di un automobilista, di un pedone
che svolgeva attività di "jogging" sulla carreggiata, in
cui la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva
ritenuto l’aggravante della colpa cosciente, in quanto
la presenza di pedoni sulla carreggiata poteva ritener-
si prevedibile anche per la prossimità di abitazioni).
(c.p., art. 43; c.p., art. 589) (2)
. In tema di omicidio colposo, in relazione alla formula-
zione dell’art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23
maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 -
anteriore all’introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge
23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome
dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali
gravi e gravissime - è conf‌igurabile il concorso materia-
le tra l’omicidio colposo qualif‌icato dalla circostanza
aggravante della violazione di norme sulla circolazione
stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad
un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di
guida in stato di ebbrezza o sotto l’inf‌luenza di sostanze
stupefacenti. (c.p., art. 81; c.p., art. 84; c.p., art. 589;
nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187) (3)
(1) Qualche utile riferimento in tema di circolazione dei pedoni e di
cautele degli automobilisti nei loro confronti si ritrova in Cass. pen.,
sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33207, in questa Rivista 2013, 1107; Cass.
pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10635, ivi 2013, 945 e Cass. pen., sez.
IV, 10 ottobre 1991, n. 10056, ivi 1992, 231.
(2) Sulla nozione di colpa cosciente, si vedano Cass. pen., sez. IV, 19
luglio 2017, n. 35585, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. IV, 11
giugno 2014, n. 24612, in questa Rivista 2014, 696 e Cass. pen., sez.
IV, 15 marzo 2011, n. 10411, ivi 2011, 572. In dottrina, v. EDGARDO
COLOMBINI, Dolo eventuale e colpa cosciente, ivi 2013, 1079.

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