Corte di Cassazione Penale sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31634 (ud. 27 aprile 2018)

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giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e graf‌ico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva-
zione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclu-
sa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suff‌icienza"
della motivazione" (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).
All’evidenza, la sentenza impugnata non incorre in tale
tipologia di vizio.
Il terzo motivo, all’esame del quale occorre procedere
in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è infondato
atteso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113
del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
45, comma 6, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui
non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’ac-
certamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sot-
toposte a verif‌iche periodiche di funzionalità e di taratura.
È invece fondato il secondo motivo.
Premesso che, come detto, la taratura dell’apparec-
chiatura di rilevazione della velocità deve essere sottopo-
sta a taratura periodica, deve rilevarsi che, nella specie,
lo stesso Tribunale ha dato atto dell’avvenuto deposito, da
parte del Comune di I., del certif‌icato di taratura dell’ap-
parecchiatura in concreto utilizzata. Il Tribunale ha però
ritenuto di poter disattendere la detta certif‌icazione, dan-
do seguito alle incongruenze evidenziate dall’opponente
in ordine alle modalità di effettuazione della verif‌ica. Ha
quindi ritenuto che il Comune fosse onerato della prova
che le specif‌iche incongruenze dedotte dall’automobilista
circa le modalità di verif‌ica non avessero alterato il risul-
tato della certif‌icazione.
In tal modo, il Tribunale non ha tenuto conto del prin-
cipio per cui "in materia di violazione delle norme del
codice della strada relative ai limiti di velocità, l’eff‌icacia
probatoria dello strumento rivelatore del superamento
di tali limiti (autovelox) opera f‌ino a quando sia accer-
tato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate
dall’opponente e debitamente provate, il difetto di co-
struzione, installazione o funzionamento del dispositivo
elettronico" (Cass. n. 10212 del 2005). Principio, questo,
che ovviamente, per effetto dell’intervenuta dichiarazione
di illegittimità costituzionale di cui si è detto, deve oggi
essere integrato con la previsione che l’apparecchiatura
utilizzata sia omologata e sottoposta alle verif‌iche perio-
diche. Ma, nella specie, è proprio questo che è avvenuto,
atteso che il certif‌icato di taratura era esistente ed è stato
depositato, come affermato dallo stesso Tribunale.
D’altra parte, in presenza di un "certif‌icato" di taratura,
del quale non sia contestata la provenienza da soggetto
abilitato all’adempimento, non è dato al giudice di merito
di spingere il proprio esame sino alla verif‌ica delle modali-
tà con le quali la stessa taratura è stata effettuata.
Il secondo motivo è dunque fondato.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio, per nuovo esame della causa alla luce del richiama-
to principio di diritto, al Tribunale di (omissis), in persona
di diverso magistrato.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamen-
tazione delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 LUGLIO 2018, N. 31634
(UD. 27 APRILE 2018)
PRES. IZZO – EST. PEZZELLA – P.M. PRATOLA (CONF.) – RIC. G.
Circostanze del reato y Attenuanti y Riparazione
del danno y Applicabilità in caso di lesioni conse-
guenti a guida in stato di ebbrezza y Esclusione y
Ragioni.
. La circostanza attenuante dell’integrale riparazione
del danno non è applicabile al reato di guida in stato di
ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesio-
ni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di
lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza
della condotta di guida in stato di alterazione, non co-
stituisce effetto normale di tale reato secondo il cri-
terio della c.d. regolarità causale. (c.p., art. 62; nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) In genere, nel senso che la responsabilità per il danno derivante
da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costitui-
scano effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta
regolarità causale, v. Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2017, n. 4701, in
www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. II, 15 giugno 2010, n. 23046,
in Riv. pen. 2011, 591.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.H., con atto sottoscritto dal suo difensore di f‌iducia,
ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello
di Milano, in data 13 dicembre 2017, ha confermato la con-
danna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano in data
29 settembre 2016 in relazione al reato di guida in stato di
ebbrezza (art. 186 c.d.s., comma 2, lett. B), aggravato dall’a-
ver provocato un incidente stradale, contestato come com-
messo in (omissis). Con la stessa sentenza d’appello è stata
confermata l’assoluzione del G. quanto al reato di guida sot-
to l’effetto di stupefacenti, che pure gli era stato contestato.
Giova premettere che, durante il procedimento di
primo grado, il G. aveva chiesto e ottenuto l’ammissione
alla messa alla prova, con correlativa sospensione del
procedimento, ma il Tribunale, dopo una prima proroga
del termine per l’adempimento delle prescrizioni all’uopo
impartite e a fronte di una seconda richiesta di proroga da
parte dell’imputato (ritenuta peraltro qualif‌icabile come
richiesta di elaborazione di un nuovo programma), aveva
dichiarato conclusa la probation con esito negativo. Il pro-
cedimento era poi proseguito nelle forme ordinarie.
2. Il ricorso del G. è articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo, l’esponente lamenta violazione di leg-
ge in riferimento all’art. 464-quinquies c.p.p.: in partico-
lare l’esponente si sofferma sul fatto che la proroga della
messa alla prova era stata richiesta, il 21 marzo 2016, per
la sopravvenuta impossibilità dell’Ente a fare svolgere al
G. i lavori di utilità sociale; contrariamente a quanto rite-
nuto dalla Corte di merito, tale sopravvenuta impossibilità
costituiva motivo grave e, pertanto, la richiesta di proroga
della probation doveva essere accolta, tanto più che il G.

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