Corte di Cassazione Penale sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21057 (C.C. 25 gennaio 2018)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
del diritto sostanziale, A.F.), il primo cedente e la secon-
da cessionaria “pro quota” del credito per risarcimento dei
danni derivati da sinistro vantato, ai sensi dell’art. 149 cod.
ass., nei confronti di D.L. Insurance s.p.a. stradale (ces-
sione effettuata “pro solvendo” nei limiti degli importi di €
796,00 e di € 226,84 dovuti dal C. alla società indicata, per
canone “noleggio di auto sostitutiva e spese di visura ed as-
sistenza nella fase stragiudiziale”), ha rigettato entrambe
le impugnazioni, confermando la incompetenza territoriale
del Giudice di pace di Tivoli, rilevando: a) la completezza
della eccezione di incompetenza territoriale proposta in
primo grado da D.L. Insurance s.p.a., in relazione ai diversi
criteri di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; b) la insus-
sistenza di alcun criterio di radicamento della competenza
avanti il Giudice di pace di Tivoli avuto riguardo al “foro
generale”, avendo la società assicurativa sede legale in Mi-
lano, e l’altro convenuto C. residenza in (omissis); al “fo-
rum delicti”, essendosi verif‌icato il sinistro in (omissis); al
“forum destinatae solutionis”, avendo sede legale la società
cessionaria in Viterbo; ed al “foro speciale del consumato-
re”, avendo il cedente C. residenza in (omissis);
la sentenza di appello, depositata in data 4 ottobre
2016, è stata impugnata con regolamento necessario di
competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sia da E.C. che da
A.F. con ricorsi consegnati all’Uff‌iciale giudiziario per la
notif‌ica in data 3 novembre 2016;
essendo stati entrambi i regolamenti necessari di com-
petenza notif‌icati invalidamente a D.L. Insurance s.p.a.,
presso la Cancelleria del Giudice di pace di Tivoli, questa
Corte con ordinanza interlocutoria in data 29 (omissis)
2017 assegnava ai ricorrenti termine per il rinnovo notif‌ica
ai sensi dell’art. 291 c.p.c., alla quale entrambi ricorrenti
ottemperavano con atti notif‌icati a mezzo posta ai sensi
dell’art. 149 c.p.c. in data 20 ottobre 2017;
D.L. non ha depositato memoria difensiva;
il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte
ritenendo fondate entrambe le istanze ex art. 42 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi per regolamento necessario di competenza
sono fondati.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative
a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, pri-
mo comma, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della legge 18
giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie
di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma
del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria
formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella
comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’ec-
cezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire
l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferi-
mento a tutti concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e
20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art.
33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando spe-
cif‌icamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il
giudice che ritenga competente, senza che, verif‌icatasi la
suddetta decadenza o risultata comunque ineff‌icace l’ecce-
zione, il giudice possa rilevare d’uff‌icio prof‌ili di incompe-
tenza non proposti, restando la competenza del medesimo
radicata in base al prof‌ilo non (o non eff‌icacemente) con-
testato (cfr. Corte cass. sez. III, sentenza n. 24903 del 25
novembre 2005; id. sez. VI-2, ordinanza n. 3989 del 18 feb-
braio 2011 - con riferimento alla disciplina di cui all’art. 38
c.p.c., come modif‌icato dall’art. 4 della legge 26 novembre
1990, n. 353-; id. sez. VI-3, ordinanza n. 13202 del 16 giugno
2011; id. sez. VI-3, ordinanza n. 17020 del 4 agosto 2011).
La critica svolta dai ricorrenti nei confronti della sen-
tenza di appello assume a fondamento che D.L. Insurance
S.p.a., nel proporre la eccezione di incompetenza territo-
riale, ha omesso di “completare la contestazione” in rife-
rimento a tutti i criteri di collegamento, avuto riguardo
all’oggetto della lite come def‌inito: 1 - dalla domanda di
condanna al pagamento della medesima somma, proposta
- in via alternativa - da S. Autonoleggi s.r.l., quale cessiona-
ria pro quota del credito risarcitorio (ceduto dal C.), nei
confronti di D.L. Insurance s.p.a. - legittimata passiva ex
art. 149 cod. ass.-, e quale creditrice del corrispettivo per
servizi di noleggio auto, nei confronti di E.C., legittima-
to passivo in virtù di titolo contrattuale; 2 dalla domanda
condizionata (all’accoglimento della domanda principale
svolta contro il C. da S. Autonoleggi s.r.l.) proposta dal C.
nei confronti di D.L. Insurance s.r.l., ai sensi dell’art. 149
D.L.vo n. 206/2005, per “accertare e dichiarare il diritto
ad ottenere l’integrale liquidazione del risarcimento dei
danni patiti in ragione del sinistro”.
In particolare, secondo i ricorrenti, la società convenu-
ta in primo grado non avrebbe contestato puntualmente
anche: il “foro facoltativo” ex art. 20 c.p.c., in relazione
al luogo dell’adempimento della obbligazione risarcitoria
ex art. 1182, comma 4, c.c., con riferimento al domicilio
del conducente e proprietario del veicolo responsabile del
sinistro ed alla sede della società assicurativa della RCA
dello stesso, nonché con riferimento alla sede della stes-
sa D.L. Insurance s.p.a. “tenuta ex lege a liquidare quanto
dovuto” per conto dei responsabili il “foro generale” della
persona giuridica, ex art. 19 c.p.c., con riferimento a “sedi
secondarie” ovvero a “stabilimenti con rappresentante
abilitato a stare in giudizio” della stessa convenuta D.L.
Insurance s.p.a. il “foro speciale ed esclusivo del consuma-
tore” ex art. 33, lett. u), D.L.vo n. 206/2005, comportante
deroga agli altri fori generali e facoltativi, ai sensi dell’art.
33 c.p.c., in relazione alla domanda “ex contractu” (avente
ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in base al
contratto di noleggio) proposta in via alternativa - condi-
zionata da S. Autonoleggi s.r.l. nei confronti di E.C.
Tanto premesso osserva il Collegio quanto segue.
La natura risarcitoria della obbligazione (debito di va-
lore - obbligazione “querable”) non muta in relazione alla
speciale disciplina dell’“azione diretta” prevista dall’art.
149 del D.L.vo 206/2005, secondo cui la pretesa deve es-
sere rivolta nei confronti della società assicurativa dello
stesso danneggiato, la quale “è obbligata a provvedere alla
liquidazione dei danni per conto della impresa di assicu-
razione del veicolo responsabile” (cfr. Corte cass. sez. VI-
3, ordinanza n. 5928 del 13 aprile 2012): ne segue che la
sostituzione ex lege del soggetto debitore comporta - di-
versamente da quanto ipotizzato dai ricorrenti che le mo-
dalità di adempimento della obbligazione debbano essere
riferite al titolare della posizione passiva (nella specie
D.L. Insurance s.p.a.) del rapporto di diritto sostanziale
come dedotto in giudizio. Pertanto il pagamento del cre-
dito fatto valere - con azione diretta - nei confronti della
società che assicura il veicolo danneggiato, in quanto illi-
quido, deve essere richiesto dal danneggiato-creditore, ex
art. 1182 comma 4 c.c., presso la sede legale di tale società
- che, rispetto alla “azione diretta” acquista la posizione di
unica parte convenuta in giudizio -, sede legale che assu-
me, pertanto, esclusivo rilievo ai f‌ini della individuazione
della competenza territoriale, e non invece presso il domi-
cilio dell’autore dell’illecito o presso la sede della società
assicurativa della RCA del responsabile del sinistro (sog-
getti peraltro neppure evocati in giudizio).
Deve osservarsi, inoltre, che - quanto ai motivi di cen-
sura dedotti dal Caruso - non assume rilevanza la omessa
contestazione, da parte della società convenuta D.L. Insu-
rance s.p.a., anche dei criteri di collegamento relativi alla
domanda condizionata di risarcimento danni proposta dal
C. nei confronti della medesima società: la competenza
territoriale del Giudice adito va, infatti, determinata in re-
lazione alla scelta operata dall’attore con la domanda che
introduce il giudizio - e dunque in base alla domanda svol-
ta da S. Autonoleggi s.r.I. -, rendendosi irrilevanti, ai f‌ini
della determinazione della competenza per territorio (e
salvo gli effetti sulla competenza per materia e valore: art.
36 c.p.c.), le successive domande riconvenzionali proposte
dal convenuto o le altre domande proposte dalle parti che
hanno spiegato intervento volontario (arg. ex art. 5 c.p.c.).
Fondati sono invece i rilievi di “incompletezza della
eccezione” di incompetenza territoriale proposta da D.L.
Insurance s.p.a., tanto in relazione al criterio del “foro
generale” del convenuto (forum rei) ex art. 19, comma 1,
seconda parte, c.p.c., quanto in relazione al “foro speciale
ed esclusivo del consumatore” (in relazione alla domanda
contrattuale svolta da S. Autonoleggi s.r.l. nei confronti di
E.C.) di cui all’art. 33, lettera u), del D.L.vo 6 settembre
2005, n. 206.
Nella comparsa di risposta in primo grado, D.L. Insuran-
ce s.p.a. ha contestato, infatti, i criteri facoltativi di colle-
gamento relativi al “forum delicti” (luogo di verif‌icazione
del sinistro), nonché al “forum rei” (luogo di residenza del
convenuto C. e “sede legale” della stessa D.L. Insurance
s.p.a.), omettendo quindi, di completare la contestazione,
tanto in ordine alla assenza, nel territorio dell’Uff‌icio del
Giudice di pace adito, di proprie sedi secondarie o stabi-
limenti con rappresentante autorizzato a stare in giudizio
(cfr. Corte cass., sez. VI-3, ordinanza n. 5725 del 7 marzo
2013 secondo cui “In caso di eccezione di incompetenza
territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la
mancata contestazione in comparsa di risposta - alla qua-
le è da equiparare quella formulata senza motivazione
articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di
collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima
parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l’ine-
sistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il
giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica
e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio
con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’in-
completezza dell’eccezione, da ritenere, pertanto, come
non proposta, con il conseguente radicamento della com-
petenza del giudice adito.”), quanto in ordine al criterio di
radicamento della competenza in base al “foro speciale del
consumatore”, contestazione quest’ultima che, non concer-
nendo un foro per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.,
non era rilevabile “ex off‌icio” - e non è stata rilevata - dal
Giudice di pace, nè - tanto meno - poteva essere esaminata
“ex off‌icio” per la prima volta dal Giudice di appello.
La eccezione di incompetenza territoriale proposta
in primo grado da D.L. Insurance s.p.a. era dunque “in-
completa” ed il Giudice di pace di Tivoli avrebbe dovuto
considerarla “tamquam non esset”, con conseguente affer-
mazione della sua competenza.
Analogamente, il Tribunale ordinario di Tivoli, adito in
grado di appello, avrebbe dovuto accogliere le impugnazio-
ni principale ed incidentale proposte avverso la decisione
del primo giudice dichiarativa della incompetenza territo-
riale e, non sussistendo ragioni di rimessione della causa
in primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., avrebbe dovuto
decidere la controversia nel merito.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa dovrà essere riassunta nel termine di
legge avanti al Tribunale di Tivoli in grado di appello per-
chè proceda all’esame del merito ed all’esito anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 MAGGIO 2018, N. 21057
(C.C. 25 GENNAIO 2018)
PRES. DI SALVO – EST. NARDIN – P.M. X (PARZ. DIFF.) – RIC. F.
Sosta, fermata e parcheggio y Fermata y Fase
della circolazione y Integrazione y Conseguenze in
tema di guida in stato di ebbrezza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che
il veicolo fosse fermo al momento dell’effettuazione
del controllo, giacché la "fermata" costituisce una
fase della circolazione. (In motivazione la S.C. - con
riferimento al caso di un’auto in sosta su carreggiata
autostradale all’interno della quale veniva trovato l’im-
putato in stato di incoscienza ed una bottiglia di su-
peralcolici vuota - ha precisato che tale principio vale
anche quando la fermata si tramuti in una sospensione
della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta).
(nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 157) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata nel senso di cui in massima. Ex mul-
tis, v. Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45514, in questa Rivista
2014, 123; Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10476, ivi 2010, 507 e
Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37631, ivi 2008, 663.

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