Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 30 Gennaio 2017, N. 4184 (Ud. 19 Ottobre 2016)

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giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
di fronte a una violazione del principio di specialità che,
tanto nel procedimento di cognizione quanto nel proce-
dimento di esecuzione, non consente che il consegnato
sia privato della libertà in forza di titoli esecutivi per fatti
anteriori e diversi da quelli per cui è stato eseguito il man-
dato di arresto europeo.
Tuttavia, nel caso di specie, non si discute della concre-
ta messa in esecuzione di un titolo esecutivo perfezionato-
si in conseguenza della revoca del benef‌icio della sospen-
sione condizionale concesso al Wahid, ma della legittimità
del provvedimento revocatorio medesimo; provvedimento
in assenza del quale neppure potrebbe predicarsi l’esisten-
za di un titolo eseguibile e attivarsi, quindi, una ulteriore
procedura di consegna.
Ne discende che, avendo ad oggetto il provvedimento
impugnato esclusivamente la revoca della sospensione
condizionale della condanna e perciò la astratta esegui-
bilità della pena, ove non ricorrenti altre e diverse cause
estintive, non può che ribadirsi che il principio di speciali-
tà - così come affermato dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69
del 2005 e richiamato dell’art. 4 della legge delega n. 149
del 2016 - non impedisce che l’autorità giudiziaria italiana
proceda a tale f‌ine nei confronti della persona consegnata
a seguito di mandato d’arresto europeo emesso per reati
diversi e successivi rispetto a quelli cui si riferiscono sia
la sentenza di condanna già condizionalmente sospesa sia
la ulteriore, ma sempre remota, sentenza di condanna che
ha determinato la revoca del benef‌icio (entrambe pronun-
ziate nell’ambito di procedimenti in cui non si poneva al-
cun problema di consegna o di estradizione).
Va dunque ribadito il principio che le previsioni degli
artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005, in linea con i prin-
cipi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002, impon-
gono l’applicazione alle ipotesi di mandato di arresto eu-
ropeo di un principio di specialità attenuata, per il quale
la persona consegnata può essere legittimamente sottopo-
sta a procedimento riguardante fatti anteriori e diversi, a
condizione che non sia privata della libertà personale in
conseguenza della procedura attivata nei suoi confronti,
dovendo diversamente lo Stato di emissione, in assenza di
specif‌iche eccezioni al principio di specialità, attivare la
prescritta procedura per ottenere l’assenso dallo Stato di
esecuzione. E tale principio vale anche per gli incidenti di
esecuzione e le procedure esecutive.
Pertanto, tenuto conto della normativa richiamata
e dei principi che si sono enunciati, nel caso in esame,
nessuna violazione di legge si è verif‌icata in relazione al
procedimento di esecuzione instaurato davanti al G.i.p.
del Tribunale di Roma, in quanto l’autorità giudiziaria
italiana poteva legittimamente procedere nei confronti
del ricorrente, non discendendo direttamente da tale pro-
cedimento alcuna limitazione della libertà personale del
condannato.
4. Queste considerazioni impongono il rigetto del ricor-
so proposto nell’interesse di El Amir Wahid, con la conse-
guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 30 GENNAIO 2017, N. 4184
(UD. 19 OTTOBRE 2016)
PRES. AMORESANO – EST. RENOLDI – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. ESSAHBI
Giudizio abbreviato y Procedimento y Conversio-
ne in patteggiamento y Possibilità y Esclusione y In
sede di appello y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Qualora il giudizio di primo grado sia stato celebrato
nelle forme del rito abbreviato, a seguito di mancato
accoglimento della richiesta di patteggiamento, non è
più possibile dedurre, in sede di appello, rinnovare la
detta richiesta, ai sensi dell’art. 448, comma 1, ultima
parte, c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 441; c.p.p., art.
448) (1)
(1) In tema di riti alternativi, sull’impossibilità di conversione dei
riti, si vedano Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2015, n. 21456, in que-
sta Rivista 2017, 117 e Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 1999, n. 11945,
ivi 2000, 306. Per utili riferimenti in argomento si veda inoltre Cass.
pen., sez. IV, 21 gennaio 2008, n. 2988, ivi 2009, 100.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 14 luglio 2014 il Giudice dell’u-
dienza preliminare presso il Tribunale di Mantova condan-
nò Yassine Essahbi alla pena di tre anni di reclusione e
di 24.000,00 euro di multa in relazione ai delitti, unif‌icati
dalla continuazione, di cui agli artt. 81 c.p., 73, comma 4
e 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così ri-
qualif‌icati i reati di cui al capo a (per avere illecitamente
ceduto a Carmine Greco, in Suzzara, in data 12 dicembre
2013, una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina
e avere detenuto, fuori dalle ipotesi previste dagli artt.
75 e 76 stessa legge, grammi 750,00 circa di sostanza stu-
pefacente tipo hashish, suddivisa in vari involucri e una
ulteriore dose di cocaina) e di cui al capo b (per avere
ripetutamente ed illecitamente ceduto a Carmine Greco
dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Suzzata,
dall’agosto al dicembre 2013).
2. Avverso la predetta sentenza presentò appello la di-
fesa di Yassine Essahbi, sollecitando, con un primo motivo,
la propria assoluzione dal reato di cui al capo B) della ru-
brica con riferimento alle dosi di cocaina di cui era stata
ipotizzata la cessione a Greco nei mesi precedenti l’arre-
sto, posto che dal passaporto di Essahbi sarebbe risulta-
to che, frequentemente, egli si trovava in Marocco; e con
un secondo motivo, il difensore ripropose la richiesta di
patteggiamento, che nonostante il consenso del Pubblico
ministero era stata, però, rigettata dal Giudice per le in-
dagini preliminari.
3. In data 23 marzo 2015 Corte di appello di Brescia,
in parziale riforma della pronuncia di primo grado, modi-
f‌icò lievemente il trattamento sanzionatorio, considerato
come delitto più grave quello di cui all’art. 73, comma 4,
D.P.R. 309/90, il quale, nel testo ripristinato per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,
prevedeva la pena edittale della reclusione da due a sei
anni e della multa da 5.164 a 77.468,00 euro; e, per l’ef-

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