Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 1 Luglio 2016, N. 26889 (Ud. 28 Aprile 2016)

Pagine76-90
76
giur
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
n. 48054, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, aveva affermato
che “l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della ma-
nifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di
rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto
come reato in conseguenza della sopravvenuta "abolitio criminis"”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di G. F. impugna la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la condanna del suo assistito a pena rite-
nuta di giustizia per il reato di ingiuria, in ipotesi commes-
so in danno di Domenica Castellano; i fatti si riferiscono a
un diverbio che si assume occorso tra il F. e la Castellano
(rispettivamente, avventore e titolare di un bar), dopo che
la seconda aveva dato disposizioni aff‌inchè non venissero
somministrate bevande all’odierno ricorrente.
L’atto di impugnazione, presentato come appello, è
stato trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Teramo,
atteso che nei confronti dell’imputato risulta irrogata la
sola sanzione pecuniaria.
La difesa lamenta erronea applicazione dell’art. 530,
comma secondo, c.p.p. dal momento che gli elementi di
accusa a carico del F. derivano da contributi testimoniali
confusi e contrastanti: alcuni soggetti indifferenti, del re-
sto, avevano soltanto riferito di uno scambio verbale fra i
due protagonisti della vicenda, senza che si fossero udite
offese di sorta, mentre altri avevano parlato di un "batti-
becco" e di reciproche "parole grosse", facendo intendere
una evidente reciprocità di contumelie.
Secondo il ricorrente, inoltre, nel caso di specie avreb-
be dovuto trovare applicazione l’istituto di cui all’art. 131
bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto; in ogni caso,
in considerazione delle modalità di svolgimento dei fat-
ti e della mancanza di precedenti specif‌ici, il F. avrebbe
senz’altro meritato la concessione del benef‌icio della so-
spensione condizionale della pena.
Con atto depositato il 29 marzo 2016 presso la Cancel-
leria del Tribunale di Teramo, l’imputato ha dichiarato for-
malmente di rinunciare all’impugnazione proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, stante l’intervenuta rinuncia, deve dichia-
rarsi inammissibile.
Vero è che il reato di ingiuria risulta recentemente
abrogato, per effetto delle previsioni di cui al D.L.vo n.
7/2016, ma il collegio ritiene di prestare adesione all’indi-
rizzo giurisprudenziale secondo cui "l’inammissibilità del
ricorso per cassazione, per qualunque causa intervenuta,
non consente il formarsi di un valido rapporto processuale
e preclude pertanto la possibilità di dichiarare la depena-
lizzazione del reato" (Cass., sez. IV, n. 8200 del 25 gennaio
2001, Varas Mendoza, Rv 218972). Tale orientamento ap-
pare più corretto rispetto a quello opposto, seppure più
recentemente affermato (v. Cass., sez. IV, n. 32131 del 6
maggio 2011, Nolfo, nonchè Cass., sez. VII, n. 48054 del
16 novembre 2011, Mogio, Rv 251588: in quest’ultima
pronuncia si afferma che "l’inammissibilità del ricorso
per cassazione in ragione della manifesta infondatezza
dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare,
a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fat-
to come reato in conseguenza della sopravvenuta abolitio
criminis"); infatti, in caso di rinuncia, è preclusa in radice
per il giudice di legittimità la possibilità di prendere co-
gnizione del ricorso presentato, pur rimanendo salva per
il giudice dell’esecuzione l’adozione di eventuali provve-
dimenti ai sensi dell’art. 673 c.p.p., all’esito di incidente
da promuovere da parte dei soggetti a ciò legittimati, che
facciano così rilevare l’intervenuta abrogazione del reato
contestato all’imputato.
2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del F.
al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - rav-
visandosi prof‌ili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del
ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000)
- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di Euro 500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 1 LUGLIO 2016, N. 26889
(UD. 28 APRILE 2016)
PRES. CANZIO – EST. ROMIS – P.M. ROSSI (DIFF.) – RIC. S.L.
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni y Comunicazioni tra presenti y Luogo
di privata dimora y Utilizzazione del cd. "captatore
informatico" y Limitazione ai procedimenti di crimi-
nalità organizzata.
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni y Comunicazioni tra presenti y Inter-
cettazioni in procedimenti per delitti di criminalità
organizzata y Nozione di "criminalità organizzata".
. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti me-
diante l’installazione di un captatore informatico in
un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedi-
menti per delitti di criminalità organizzata per i quali
trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 del D.L.
n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991,
che consente la captazione anche nei luoghi di privata
dimora, senza necessità di preventiva individuazione
ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla di-
mostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto.
(In motivazione la Corte ha sottolineato che, in consi-
derazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qua-
lif‌icazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di
criminalità organizzata, deve risultare ancorata a suff‌i-
cienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati
nella motivazione del provvedimento di autorizzazione
in modo rigoroso). (c.p.p., art. 266; c.p.p., art. 267; c.p.,
art. 614; l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13)
. In tema di intercettazioni di conversazioni o comu-
nicazioni, ai f‌ini dell’applicazione della disciplina de-
rogatoria delle norme codicistiche prevista dall’art. 13
del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203
del 1991, per procedimenti relativi a delitti di crimi-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT