Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 12 Ottobre 2015, N. 40978 (C.C. 15 Settembre 2015)

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giur
5/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
previste dall’art. 604 c.p.p., mentre avrebbe dovuto pro-
cedere alla celebrazione del giudizio di secondo grado,
valutando, all’esito, l’eventuale applicabilità della dimi-
nuente di cui all’art. 442 c.p.p. in caso di ritenuta infon-
datezza del rigetto della richiesta di rito abbreviato da
parte del G.i.p., a condizione che gli imputati avessero
coltivato l’istanza di rito speciale in primo grado, im-
mutata nel suo contenuto, e avessero formulato speci-
f‌ica censura al riguardo nell’atto di appello, secondo i
principi affermati da questa Corte in materia (sez. IV,
n. 3624 del 14 gennaio 2016, Aoid, Rv. 265801; sez. VI, n.
48642 dell’11 luglio 2014, P.G. in proc. De Angelis e altri,
Rv. 261245; sez. II, n. 18745 del 15 gennaio 2013, Ambro-
sanio e altri, Rv. 255261; sez. II, n. 139 del 28 settembre
2011, dep. 10 gennaio 2012, Saccoia, Rv. 251762; sez.
III, n. 1851 del 2 dicembre 2010, C. ed altri, Rv. 249054;
sez. III, n. 25983 del 7 maggio 2009, Sette, Rv. 243910;
sez. un., n. 44711 del 27 ottobre 2004, Wajib, Rv. 229173;
vedi anche Corte cost. n. 169 del 19-23 maggio 2003, che
ha dichiarato il comma 6 dell’art. 438 c.p.p. illegittimo
nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto
della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad
una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnova-
re la richiesta prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre
il giudizio abbreviato).
4. Va, in conclusione, dichiarata la competenza della
Corte di appello di Lecce e, per l’effetto, va annullata sen-
za rinvio la sentenza n. 460 del 9 marzo 2015 pronunciata
dalla ridetta Corte territoriale, cui si dispone la trasmis-
sione degli atti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 12 OTTOBRE 2015, N. 40978 (*)
(C.C. 15 SETTEMBRE 2015)
PRES. CONTI – EST. DI STEFANO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
DE LUCA ED ALTRO
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Esigenze cautelari y Accertamento y Modi-
f‌iche introdotte dalla L. 47/2015 y Individuazione.
. Le modif‌iche introdotte dalla legge n. 47/2015 agli
artt. 274, comma 1, lett. c), 292, comma 2, lett. c) e c
bis), 309, comma 9, c.p.p., non presentano carattere di
sostanziale novità rispetto a quanto già in precedenza
affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità
con riguardo, in particolare: all’insuff‌icienza della sola
gravità astratta del reato a giustif‌icare la ritenuta sussi-
stenza del pericolo di reiterazione di condotte crimino-
se; all’esigenza che tale pericolo abbia carattere, oltre
che di concretezza, anche di attualità; all’esigenza di
un’autonoma valutazione, da parte del giudice, nell’ordi-
nanza applicativa della misura cautelare, della ritenuta
sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari atti a giustif‌icarla come pure della ritenuta
irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa; alla pos-
sibilità, per il tribunale del riesame, di integrare la mo-
tivazione di detta ordinanza ma non di supplire alla ri-
scontrata carenza o mera apparenza, nella medesima, di
un contenuto dimostrativo del fatto che quell’autonoma
valutazione vi sia effettivamente stata. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 274; c.p.p., art. 292; c.p.p., art. 309)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2016, 51. Se ne pubblica solamente la massima con nota di G. TODARO.
MOTIVAZIONE
DELL’ORDINANZA CAUTELARE
E POTERI DEL TRIBUNALE
DEL RIESAME ALLA LUCE
DELLA L. N. 47 DEL 2015:
UN PRIMO VAGLIO
DELLA SUPREMA CORTE (**)
di Guido Todaro
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il caso. 3. Sui poteri del tribunale della li-
bertà. 4. La non-giurisdizione: la prassi dei copia-incolla. 5.
Conclusioni.
1. Premessa
Figlia di un iter normativo complesso e travagliato (1),
la L. 16 aprile 2015 n. 47, in materia di misure cautelari
personali, muove i suoi primi passi nella pratica giudi-
ziaria (2). Ne è un esempio la sentenza annotata, che ha
ad oggetto uno dei temi cardine della riforma: la nuova
motivazione dell’ordinanza cautelare e i correlati poteri di
annullamento del tribunale della libertà. Il riferimento è
all’art. 8 commi 1 e 2 e all’art. 11 comma 3 della novella,
che hanno modif‌icato, rispettivamente, l’art. 292, comma
2 lettere c) e c-bis) e l’art. 309 comma 9 del codice di pro-
cedura penale inserendo, da un lato, l’obbligo di «autono-
ma valutazione» delle esigenze cautelari, degli indizi e dei
motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli ele-
menti forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione
della custodia cautelare in carcere, dell’inadeguatezza di
altre misure, e, dall’altro, uno specif‌ico potere di annulla-
mento in capo al tribunale del riesame ove la motivazione
manchi o non contenga l’autonoma valutazione, a norma
dell’art. 292 c.p.p., delle esigenze cautelari, degli indizi e
degli elementi forniti dalla difesa.

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