Corte di Cassazione Penale sez. VI, 27 settembre 2016, n. 40254 (ud. 22 settembre 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 SETTEMBRE 2016, N. 40254
(UD. 22 SETTEMBRE 2016)
PRES. PAOLONI – EST. CORBO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. D.M.
Rapporti giurisdizionali con autorità stra-
niere in materia penale y Mandato di arresto
europeo y Consegna per l’estero y Richiesta di in-
formazioni integrative y Copia della sentenza di
condanna a pena detentiva per reato di guida in
stato di ebbrezza y Mancata acquisizione y Mandato
di arresto europeo e ulteriore documentazione in
atti contenenti gli elementi conoscitivi necessari e
suff‌icienti per la decisione stessa y Suff‌icienza.
. In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la
decisione di consegna in forza di un mandato esecutivo
anche se non sia acquisita copia della sentenza di con-
danna a pena detentiva che ha dato luogo alla richie-
sta, qualora il mandato di arresto europeo e l’ulteriore
documentazione in atti contengano gli elementi cono-
scitivi necessari e suff‌icienti per la decisione stessa.
(Fattispecie relativa a decisione con cui la Corte d’ap-
pello ha disposto la consegna all’Autorità della Repub-
blica di Romania di cittadino rumeno in esecuzione di
mandato di arresto europeo emesso da Corte rumena,
ai f‌ini dell’esecuzione della pena inf‌litta, con sentenza
def‌initiva, dalla medesima Corte per reato di guida in
stato di ebbrezza). (Mass. Redaz.) (l. 22 aprile 2005, n.
69, art. 6; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 16) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata. Si vedano Cass. pen., sez. VI, 27 feb-
braio 2014, n. 9764, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass.
pen., sez. VI, 23 aprile 2008, n. 16942, in Riv. pen. 2009, 111.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 10 agosto 2016, la Corte di
appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino ru-
meno D.M. alle Autorità della Repubblica di Romania in
esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla
Corte di Slobozia, ai f‌ini dell’esecuzione della pena inf‌litta
con sentenza def‌initiva dalla medesima Corte di Slobozia
limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza, com-
messo in data (omissis).
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la pre-
cisata sentenza personalmente il D., formulando un unico
motivo, nel quale si lamenta, da un lato, il difetto del re-
quisito della doppia punibilità, atteso che non è dato evin-
cere quale sia il tasso alcolemico riscontrato, né le mo-
dalità di rilevamento dello stesso, e, dall’altro, il mancato
rilievo del suo radicamento in Italia, che non può essere
negato solo perché egli ha dichiarato di aver svolto in que-
sta attività lavorativa “in nero”.
3. All’udienza 22 settembre 2016, il difensore del D. ha
depositato memoria, nella quale ha dedotto: A) la violazio-
ne del termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti
per la pronuncia della sentenza da parte della Corte di cas-
sazione, previsto dall’art. 22, comma 3, della legge 22 aprile
2005, n. 69; B) la violazione della disciplina in materia di
notif‌icazioni, in quanto l’avviso di f‌issazione dell’udienza è
stato notif‌icato in luogo diverso dal domicilio eletto; C) la
violazione dell’art. 6, commi 3, 5 e 6, dell’art. 1, comma 3,
e dell’art. 17, comma 4, della legge n. 69 del 2005, per la
mancata attestazione di irrevocabilità della sentenza posta
in esecuzione e delle sentenze emesse nei diversi gradi di
giudizio; D) la violazione degli artt. 2 e 19, comma 1, lett.
a), della legge n. 69 del 2005, per il mancato riconoscimen-
to delle garanzie previste in relazione a consegna esecutiva
fondata su sentenza di condanna pronunciata in absentia,
e, in particolare, per non aver richiesto all’Autorità rumena
garanzie sulla possibilità di ottenere un nuovo processo; E)
la violazione dell’art. 18 della legge n. 69 del 2005, nonché
all’art. 1, paragraf‌i 3, 5 e 6 della decisione quadro 2002/584/
GAI, dell’art. 3 C.E.D.U. e dell’art. 2, comma 1, della leg-
ge n. 69 del 2005, in relazione al pericolo di trattamenti
inumani e degradanti in sede di esecuzione della pena, at-
tesa la grave situazione carceraria esistente in Romania,
riscontrata da plurime decisioni della Corte E.D.U. e della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed alla conseguen-
te omissione della doverosa acquisizione di informazioni
presso l’Autorità rumena in ordine all’istituto penitenziario
di destinazione del D. ; F) la violazione dell’art. 16, comma
2, della legge n. 69 del 2005, per la mancata risposta alla
richiesta di acquisizione di copia conforme della sentenza
di condanna con attestazione di irrevocabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato, mentre le
questioni prospettate nella memoria sono o manifesta-
mente infondate o comunque precluse.
2. Occorre preliminarmente osservare che deve rite-
nersi ammissibile la presentazione di memoria in udienza
davanti alla Corte di cassazione nella procedura relativa
alla richiesta di consegna proveniente da Autorità di altro
Stato in forza di mandato di arresto Europeo.
Invero, l’art. 22, comma 3, della legge n. 69 del 2005 pre-
vede che “la Corte di cassazione decide con sentenza (...)
nelle forme di cui all’art. 127 del codice di procedura penale
e che “l’avviso alle parti deve essere notif‌icato o comunicato
almeno cinque giorni prima dell’udienza”. Il rinvio all’art.
127 c.p.p. implica anche il riconoscimento del diritto a de-
positare memoria, atteso quanto dispone detta disposizione
al comma 2. È vero, poi, che l’art. 127, comma 2, prevede che
le memorie possono essere depositate in cancelleria “f‌ino a
cinque giorni prima dell’udienza”, ma tale termine è inap-
plicabile nella procedura di consegna per l’estero a norma
dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005, perché l’avviso della
f‌issazione dell’udienza può essere validamente comunicato
f‌ino a cinque giorni prima della data in cui questa deve svol-
gersi. In effetti, se si ritiene che il rinvio operato dall’art.
22, comma 3, cit. all’art. 127 c.p.p. implichi innanzitutto il
riconoscimento del diritto a presentare memoria, allora è
di fatto inesigibile il rispetto del termine di cinque giorni
antecedenti all’udienza per il deposito dell’atto; se invece
si accede alla tesi secondo cui il rinvio non consenta adat-
tamenti, ed imponga perciò anche l’applicazione del termi-
ne in discorso, si rende praticamente inattuabile il diritto

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