Corte di Cassazione Penale sez. IV, 8 Aprile 2016, N. 14504 (C.C. 22 MARZO 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 APRILE 2016, N. 14504
(C.C. 22 MARZO 2016)
PRES. BIANCHI – EST. SERRAO – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
RAMA
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione
y Patteggiamento y Riduzione della sospensione
della patente di guida ex art 222, comma secondo
bis, c.d.s. y Reato di lesioni colpose y Applicabilità y
Esclusione y Ragioni.
. La diminuzione f‌ino ad un terzo della sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis,
cod. strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di
patteggiamento per il reato di omicidio colposo com-
messo in violazione della disciplina sulla circolazione
stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La
Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale in-
terpretazione è conforme alla "ratio legis" della riforma
introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la
quale il legislatore, avendo elevato in modo signif‌icati-
vo la durata della sanzione accessoria in relazione al
reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipo-
tesi soltanto la diminuzione in esame). (c.p., art. 589;
c.p., art. 590; nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art. 444) (1)
(1) Analogamente si sono espresse Cass. pen., sez. IV, 6 settembre
2012, n. 34222, in questa Rivista 2013, 749 e Cass. pen., sez. IV, 24
febbraio 2012, n. 7382, ivi 2012, 1109. Contra, v. Cass. pen., sez. V, 6
ottobre 2011, 36352, ivi 2011, 996 Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 2009,
n. 41810, ivi 2010, 422 e Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2010, n. 27058,
ivi 2011, 483, nel senso di applicare la diminuzione f‌ino ad un terzo
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente di guida anche al reato di lesioni personali colpose commesso
in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bre-
scia ha applicato a Rama Stefano la pena concordata tra le
parti e ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di
ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, commesso il 22 marzo 2012, disponendo la so-
spensione della patente di guida per la durata di mesi otto.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassa-
zione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Brescia, il quale ha dedotto violazione di legge sotto il pro-
f‌ilo della durata illegale del periodo di sospensione della
patente di guida posto che, in relazione al reato addebitato
al Rama, la durata minima della sospensione della patente
di guida era di un anno (da uno a due anni).
3. Il Procuratore Generale, in persona del dotto Gabrie-
le Mazzotta, ha concluso per l’annullamento della senten-
za impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa della patente di guida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Ha errato il Tribunale nel deter-
minare la durata della sospensione della patente di guida
del Rama, posto che - in conseguenza delle novelle del
2007, del 2008 e del 2009 - è prevista, per l’ipotesi di cui
alla fascia c) dell’art. 186, comma 2, c.d.s., una forbice
edittale di sospensione della patente di guida da un mini-
mo di un anno ad un massimo di due anni. Avendo il Tri-
bunale, nel caso in esame, applicato la diminuzione di un
terzo per la determinazione della durata della sospensio-
ne della patente in relazione al reato di guida in stato di
ebbrezza, occorre sottolineare che la diminuzione f‌ino ad
un terzo della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222,
comma 2-bis, c.d.s. deve ritenersi limitata, nel caso di pat-
teggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso
in violazione delle norme sulla disciplina della circola-
zione stradale. Ne deriva che la riduzione premiale non
può, dunque, trovare applicazione - come invece afferma-
to da questa Corte Suprema in alcune occasioni (sez. V,
n. 36352 del 13 luglio 2011, Laf‌iandra, Rv. 251204; sez. IV,
n. 41810 del 3 luglio 2009, Quinzi, Rv. 245451) - al caso
di patteggiamento per il reato di lesioni personali colpo-
se commesso in violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale. L’originario testo dell’art. 222,
comma 2, c.d.s. prevedeva, in caso di omicidio colposo
con violazione delle norme del codice della strada, la so-
spensione della patente di guida da due mesi ad un anno;
la legge 21 febbraio 2006, n. 102 ha modif‌icato la durata
della sanzione accessoria, per tale reato, non stabilendo
un minimo ed elevando il massimo a quattro anni. La cita-
ta legge ha inoltre introdotto, all’art. 222, il comma 2-bis,
che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. della «sanzione
amministrativa accessoria della patente f‌ino a quattro
anni». Orbene, il testo normativo appare chiaro nell’in-
dicare che tale innovazione non si applica in relazione
alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione:
pertanto, con la nuova disciplina, il legislatore ha inteso
introdurre, per l’ipotesi di applicazione della pena ex art.
444 c.p.p., una previsione di diminuzione limitatamente
alla sanzione accessoria di entità maggiorata in esito alla
modif‌ica legislativa, vale a dire quella riferibile, appun-
to, al solo reato di omicidio colposo (sez. IV, n. 34222 del
11 luglio 2012, Giandusio, Rv. 253533; sez. IV, n. 7382 del
12 gennaio 2012, Larocca, Rv. 252390). L’impugnata sen-
tenza deve essere quindi annullata limitatamente alla
durata della sanzione amministrativa accessoria. Avendo
il giudice di merito ritenuto di determinare la durata in
misura pari al minimo edittale, limitandosi ad errare nel-
la riduzione di un terzo della sanzione minima di un anno,
la Corte può procedere a determinare la sanzione ai sensi
dell’art. 620 lett. l) c.p.p. (Omissis)

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