Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 21 Aprile 2016, N. 16622 (Ud. 3 Marzo 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/16
LEGITTIMITÀ
indigenza quale causa di giustif‌icazione dell’autorizzazio-
ne ad allontanarsi dal domicilio, con conseguente preclu-
sione dell’ampliamento della deroga a casi in cui si debba
sopperire ad esigenze ulteriori rispetto a quelle della f‌isica
sopravvivenza (vitto, vestiario ed alloggio);
- le “indispensabili esigenze di vita” non possono quindi
essere interpretate in termini economici ma devono tener
conto dei diritti inviolabili dell’uomo che la Costituzione
tutela sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, in conformità con quanto previ-
sto dall’art. 2;
- la prospettata necessità di mantenere contatti con la
f‌iglia minore (resi oltremodo diff‌icili dall’allontanamento
del padre dal nucleo familiare sia per esigenze di tutela
personale, attesa la sua collaborazione per f‌ini di giustizia,
sia per la separazione dal coniuge) costituisce espressione
del diritto ad espletare le funzioni genitoriali e di coltivare
uno dei rapporti fondamentali nella vita di relazione, la
cui attuazione non può in linea di principio essere ostaco-
lata ma va anzi favorita, in virtù del principio di solidarietà
espresso dalla seconda parte dell’art. 2 della Costituzione.
4. Tale interpretazione della norma si pone lungo una
linea di continuità con l’orientamento di questa Corte che
ha già affermato che è principio di civiltà che a colui che
subisce una restrizione carceraria - preventiva o def‌initi-
va - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni
soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della
personalità che neppure la pena detentiva può intaccare.
Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mante-
nimento di relazioni familiari e sociali, comprimibili solo
ove ricorrano specif‌iche e motivate esigenze di sicurezza
pubblica o intramuraria o, per i detenuti in attesa di giudi-
zio, d’ordine processuale (in termini, in motivazione, Cass.
sez. II, n.23760/2015 che, anche in tal caso, ha richiama-
to il rispetto delle esigenze personali del detenuto quale
applicazione dell’art. 2 Cost., come norma fondamentale
intesa ad assicurare all’individuo l’esplicazione della pro-
pria personalità nelle formazioni sociali e familiari di ri-
ferimento, salve le limitazioni ragionevolmente imposte
dalla condizione carceraria).
5. In def‌initiva, l’erronea valutazione in diritto del
tribunale ha precluso l’analisi in fatto della fattispecie
dovendosi esaminare se le esigenze cautelari - peraltro
garantite con una misura in ambiente esterno al carcere,
aff‌idate all’autocontrollo dell’imputato - siano compatibili
con la richiesta in esame o, al contrario, se debbano rite-
nersi ad essa ostative.
Dovrà a tal f‌ine considerarsi anche il disposto di cui
all’art. 277 c.p.p., che nel prevedere che le misure caute-
lari salvaguardino i diritti della persona, subordina il loro
rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari, con
la conseguenza che potrà ritenersi legittima la limitazio-
ne, nei confronti di persona sottoposta al regime detenti-
vo domiciliare, di diritti e facoltà normalmente spettanti
ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia
luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia
f‌inalizzata a garantire le esigenze cautelari (cfr. Cass. sez.
IV, n. 32364 del 27 aprile 2012).
5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con
rinvio al tribunale di Palermo per un nuovo esame dell’ap-
pello basato sui principi indicati, nella corretta interpre-
tazione ed applicazione dell’art. 284, terzo comma c.p.p.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 21 APRILE 2016, N. 16622
(UD. 3 MARZO 2016)
PRES. ROMIS – EST. PEZZELLA – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. SEVERI
Notif‌icazioni in materia penale y A persona
diversa dall’imputato y Difensore y Notif‌iche al di-
fensore a mezzo Pec y Notif‌icazione all’imputato
mediante consegna dell’atto al difensore y Ammis-
sibilità.
. In tema di notif‌iche, è da ritenersi valida la notif‌ica
di un atto diretto all’imputato che sia effettuata, ricor-
rendo le condizioni di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p.,
al suo difensore a mezzo P.E.C. (posta elettronica cer-
tif‌icata), non ostandovi il disposto dell’art. 16, comma
4, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modif. in
legge 17 dicembre 2012 n. 221, secondo cui detto mez-
zo è consentito soltanto quando si tratti di notif‌iche a
persona diversa dall’imputato. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 161; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2015,
n. 39176, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In tema di notif‌i-
che al difensore si veda Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2015, n. 50316,
ibidem. In argomento cfr. quanto già statuito da Cass. pen., sez. un.,
22 luglio 2015, n. 32243, ibidem, che segue il medesimo orientamento
della massima de qua in relazione alle notif‌iche effettuate per via
telematica a persona diversa dall’imputato o dall’indagato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente Severi Andrea, con sen-
tenza del 3 marzo 2015, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Forlì sez. dist. di Cesena emessa il 9 mar-
zo 2012 appellata dall’imputato, escludeva il fermo ammi-
nistrativo del veicolo e confermava la statuizione di primo
grado nel resto.
Il giudice di prime cure aveva condannato il Seve-
ri, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla
pena di giorni 10 di arresto ed euro 800,00 di ammenda,
oltre spese, sospensione della patente di guida per mesi
sei e fermo amministrativo del veicolo per la durata di
180 giorni, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui
186, comma 2, lettera b) e comma 2 bis, D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per aver guidato
il veicolo tipo autovettura Ford Fiesta, targato BD422AH
in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche, con accertamento di un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
1,5 grammi per litro (prima prova: g/l 1,15; seconda prova:

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