Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1015 (ud. 10 dicembre 2015)

Pagine414-416
414
giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 GENNAIO 2016, N. 1015
(UD. 10 DICEMBRE 2015)
PRES. D’ISA – EST. PEZZELLA – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. SANTORI
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Ap-
plicabilità ai fatti anteriori alla L. n. 120/2010 y Ra-
gioni y Fattispecie relativa a diniego di sostituzione
della pena.
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione con il
lavoro di pubblica utilità y Valutazione discreziona-
le del giudice y Conf‌igurabilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione
della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro
di pubblica utilità, previsto dall’art. 186, comma nono
bis, C.d.S., introdotto dall’art. 33, comma primo, lett.
a), punto 1, legge, 29 luglio 2010, n. 120, è applicabi-
le anche ai fatti commessi anteriormente alla novella,
trattandosi di disposizione più favorevole rispetto a
quella previgente. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenu-
to corretto il diniego della sostituzione, atteso che la
condotta contestata di cui all’art. 186, comma secondo,
lett. c) C.d.S., era stata punita con pena comunque più
favorevole rispetto a quella introdotta dalla legge n.
120 del 2010 e l’interessata aveva omesso di chiedere
anche l’applicazione della meno favorevole pena deten-
tiva prevista dalla novella). (nuovo c.s., art. 186) (1)
. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria
con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186,
comma 9-bis, cod. strada, non consegue automatica-
mente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa
alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi
secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (nuovo
c.s., art. 186; c.p., art. 133) (2)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2014, n.
50053, in Riv. pen. 2015, 587; Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2013, n.
5509, in questa Rivista 2013, 809 e Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2012,
n. 11198, ivi 2012, 887
(2) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2015, n. 16387, in questa
Rivista 2015, 950 e Cass. pen., sez. IV, 1 aprile 2014, n. 15018, ivi 2015,
380. Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2013, n. 20726, ivi 2013, 697, se-
condo cui la richiesta da parte del condannato cui sia stato concesso
il benef‌icio della sospensione condizionale della pena, di fruire della
pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9 bis
dell’art. 186 c.d.s. implica una rinuncia tacita al benef‌icio di cui all’art.
163 c.p., eventualmente concesso in precedenza, stante la incompati-
bilità tra i due istituti e non necessita di un consenso espresso, essen-
do suff‌iciente la non opposizione dell’interessato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Roma, pronunciando nei con-
fronti dell’odierna ricorrente, Santori Cristina, con senten-
za del 7 aprile 2014, confermava la sentenza del Tribunale
di Roma, emessa in data 23 dicembre 2011, con condanna
al pagamento delle maggiori spese del grado.
Il Tribunale monocratico di Roma, aveva dichiarato in
primo grado Santori Cristina responsabile del reato p. e p.
dall’art. 186 comma 2° lett. c) D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285
e succ. mod., perchè veniva sorpresa alla guida dell’auto-
vettura Mini One targata CP049EN, mentre si trovava in
evidente stato di ebbrezza alcolica, come accertato dal
test alcolemico indicante il valore di 2,23 g/l alle ore 2,05
e 2,20 g/l alle ore 2,14, superiore ai limiti legali, in Roma
il 28 giugno 2009.
L’imputata veniva condannata, concessele le circostan-
ze attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed
€ 1.000,00 di multa, pena sospesa e non menzione, con
sospensione della patente di guida per anni 1 e conf‌isca
dell’auto Mini One targata CP049EN.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, San-
tori Cristina, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-
sposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.:
- Art. 606 lett. b) erronea applicazione dell’art. 186
comma 9 bis del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 385, così modif‌i-
cato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, in relazione alla manca-
ta sostituzione della pena prevista dalla norma con quella
del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo 28
aprile 2000 n. 274.
La ricorrente deduce che entrambi i giudici di merito
avrebbero erroneamente negato all’imputata di accedere
alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
La sentenza di appello avrebbe rigettato la richiesta
perchè non sarebbe stata sollevata alcuna questione rela-
tiva all’illegalità della pena principale.
In realtà nel giudizio di primo grado era stato richiesto
di sostituire la pena da comminare in sentenza con quella
del lavoro di pubblica utilità, indicando la disponibilità di
due strutture.
Il primo giudice avrebbe rigettato la richiesta in ragio-
ne della rilevanza del fatto.
Ci si duole che con i motivi di appello l’imputata aveva
lamentato la mancata sostituzione della pena detentiva,
evidenziano la contraddittorietà della motivazione laddo-
ve, mentre la richiesta di sostituzione veniva rigettata per
la rilevanza del fatto, la pena veniva determinata sui mini-
mi edittali con la concessione delle attenuanti generiche.
Il primo giudice avrebbe ritenuto di poter adottare una
valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena ri-
chiesta, mentre l’unica valutazione discrezionale consen-
tita è quella relativa alle modalità di applicazione.
Il tribunale avrebbe operato una valutazione discrezio-
nale in ragione della rilevanza del fatto, mentre la corte
di appello avrebbe successivamente rigettato la censura
in applicazione delle modif‌iche normative introdotte con
l’art. 33 della L. 120/2010, non essendo state mosse censu-
re all’illegalità della pena principale.
La statuizione della corte distrettuale se da un lato
correttamente riterrebbe l’applicabilità dell’intervenuta
modif‌ica normativa, dall’altro sbaglierebbe perchè la ri-
chiesta di applicazione della pena sostitutiva era già stata
avanzata in primo grado.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT