Corte di Cassazione Penale sez. I, 16 novembre 2015, n. 45562 (ud. 15 settembre 2015)

Pagine305-306
305
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 NOVEMBRE 2015, N. 45562
(UD. 15 SETTEMBRE 2015)
PRES. SIOTTO – EST. LA POSTA – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC.
ARENA
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Sequestro preventivo di veicolo y Autorizzazione
all’utilizzo y Atto di natura amministrativa y Esclu-
sione y Conseguenze y Appello ex art. 322 bis c.p.p.
del provvedimento di rigetto y Ammissibilità.
. In tema di sequestro preventivo, sono impugnabili ai
sensi dell’art. 322 - bis cod. proc. pen. i provvedimen-
ti (nella specie di rigetto della richiesta di autorizza-
zione all’utilizzo dell’autovettura in sequestro), che,
esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato
e comportando una modif‌ica del vincolo cautelare, non
possono essere considerati atti aventi natura ammini-
strativa. (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 322 bis; d.l. 8 giu-
gno 1992, n. 306, art. 12 sexies) (1)
(1) In senso sostanzialmente conforme, v. Cass. pen., sez. II, 6 otto-
bre 2015, n. 40130, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Cfr. Cass.
pen. sez. II, 30 aprile 2014, n. 18061, ibidem, secondo cui il provvedi-
mento del giudice riguardante le modalità di esercizio dell’ammini-
strazione dell’azienda sottoposta a vincolo è impugnabile mediante
appello ex art. 322 bis c.p.p., atteso che l’ampia formula di questa
disposizione ha riferimento a qualsiasi questione attinente la misura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza del 9 febbraio 2015 il Tribunale di
Reggio Calabria, provvedendo ai sensi dell’art. 322-bis
c.p.p., accoglieva l’appello proposto da Biagio Arena avver-
so l’ordinanza di rigetto della istanza con la quale chie-
deva l’autorizzazione all’uso da parte della moglie, Mar-
chesano Maria Vincenza, di una autovettura (Mercedes
ML 320 CDI) oggetto di sequestro preventivo disposto nei
confronti del predetto dal G.i.p. dello stesso tribunale ai
sensi dell’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992.
Riteneva, in specie, meritevoli di accoglimento le do-
glianze difensive quanto alla necessità di utilizzare l’auto
per provvedere alla cura delle patologie dalle quali risulta
affetto il f‌iglio minore, escludendo che l’autorizzazione ac-
cordata nei limiti delle esigenze indicate privasse di eff‌i-
cacia la misura cautelare reale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria,
denunciando la violazione di legge, avendo il tribunale
riconosciuto una facoltà non prevista dalle disposizioni
in materia di sequestro preventivo e che, comunque, ha
riguardo alla gestione dei beni sequestrati per la quale è
compente esclusivamente il giudice che ha disposto il se-
questro, ai sensi dell’art. 12-sexies comma 4 bis D.L. n. 306
del 1992. In tale modo, ad avviso del ricorrente, si è deter-
minata una situazione di stallo che paralizza l’operato del
giudice e dei poteri che gli sono attribuiti per legge.
Rileva, altresì, che avverso i provvedimenti relativi alla
gestione del bene in sequestro è proponibile l’incidente di
esecuzione; quindi, anche a volere ritenere legittimato il
tribunale dell’appello cautelare a svolgere una funzione
latamente assimilabile a quella dell’incidente di esecu-
zione, al Procuratore della repubblica si sarebbe dovuto
dare avviso ex art. 666 comma 4 c.p.p. e non quello di cui
all’art 322-bis c.p.p. con conseguente nullità.
Nel merito della decisione il ricorrente afferma che
lo scopo del sequestro preventivo è quello di sottrarre in
maniera effettiva il bene alla disponibilità del soggetto in-
dagato. Pertanto, nella specie, la concessione della facoltà
d’uso vanif‌ica lo scopo dell’intervento in rem (richiama
sez. II 16 novembre 2010).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato per le ragio-
ni di seguito indicate.
1. In primo luogo deve essere affermata l’appellabili-
tà del provvedimento di rigetto della richiesta f‌inalizzata
alla utilizzazione del bene sequestrato dal G.i.p. ai sensi
dell’art. 321 c.p.p. in funzione della conf‌isca ex art. 12-se-
xies D.L. n. 306 del 1992.
lnvero, non è corretta nel caso di specie la prospetta-
zione del pubblico ministero ricorrente secondo la quale la
decisione del giudice che ha disposto la misura reale non
è impugnabile ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., trattandosi
di statuizione relativa alla custodia e amministrazione del
bene in sequestro.
Questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato
che in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui
all’art. 322-bis c.p.p., che prevede la generale appellabilità
delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione
per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente am-
ministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione
della misura cautelare e che si concretizzano in provvedi-
menti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di
natura privatistica, concernenti le vicende e la gestione or-
dinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione,
nonché la nomina o la revoca del custode (sez. III, n. 39181
del 28 maggio 2014, Rubino, rv. 260381; sez. V, n. 18777, 18
dicembre 2014 dep. 2015, rv. 263674).
In applicazione di tale principio è stato negato che pos-
sa essere impugnato il provvedimento di aff‌idamento agli
organi di polizia dei beni mobili iscritti in pubblico registro
sequestrati, avendo tale provvedimento l’esclusivo effetto di
individuare il soggetto cui è rimesso l’uff‌icio di custode giu-
diziale dei veicoli sequestrati (sez. VI, n. 9727, 21 febbraio
2013, rv. 255723; sez. IV, n. 28123, 12 giugno 2007, rv. 237099).
Certamente, però, non possono essere considerati atti
aventi natura amministrativa, per i quali va esclusa l’ap-
pellabilità ex art. 322-bis c.p.p., quelli che riguardano di-
rettamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, che
comportano una modif‌ica del vincolo cautelare o che inci-
dono sull’applicazione e non solo sulle modalità esecutive
della misura reale o sulle attività proprie della custodia e
della amministrazione giudiziaria del bene in sequestro.
Nella specie, l’autorizzazione ad utilizzare l’autoveicolo
oggetto di sequestro preventivo, richiesta dall’indagato e
negata dal giudice, incide senza alcun dubbio sul vincolo

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT