Corte di Cassazione Penale sez. I, 27 maggio 2015, n. 22167 (c.c. 13 maggio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
che sia liquidato soltanto in base alla durata della malat-
tia, quale risultante dai certif‌icati medici presentati. Se il
danneggiato va in agenzia a lamentarsi, perché ritiene il
risarcimento inadeguato, l’impiegata dell’agenzia e/o l’a-
gente si limitano, in genere, a tranquillizzarlo dicendogli
che il risarcimento è stato effettuato secondo i consueti
parametri medico-legali ed assicurativi.
Come si può rilevare, certe procedure seguite dalle as-
sicurazioni appaioni ben lontane dalle prescrizioni di leg-
ge sopra esposte che prevedono - come si è in precedenza
chiarito - informazioni ben più approfondite.
Chi scrive eccepisce, altresì, che dette informazioni
vengano prestate, non a mezzo di personale qualif‌icato (li-
quidatori), ma a mezzo di agenti e/o di personale addetto
all’agenzia.
Basta considerare, infatti, i molteplici quesiti di carat-
tere tecnico-giuridico sopra ipotizzati (determinazione
della responsabilità del sinistro e del danno a persona,
indicazione dei criteri risarcitori dello stesso nelle sue va-
rie componenti di danno biologico, morale e patrimoniale,
ecc.) che l’assicurato può porre, ed a cui l’assicuratore
deve adeguatamente rispondere, per rendersi conto del
fatto che una risposta esauriente deve pervenire solo da
personale qualif‌icato competente, e non certo da persone
che possono esprimersi solo per “sentito dire” (non essen-
do loro compito liquidare i risarcimenti). In ogni caso,
c’è un vizio di fondo che vanif‌ica il compito anche del più
qualif‌icato educatore” del danneggiato, vizio che consiste
nel suo singolare duplice ruolo - cui si è accennato in pre-
cedenza - di assistente del danneggiato e di mandatario
dell’assicuratore del soggetto responsabile, per evidente
conf‌litto d’interessi. Né sarebbe pertinente obiettare che
non c’è conf‌litto d’interessi perché l’assicuratore che paga,
non paga in proprio ma per conto di un altro istituto assi-
curatore. Sia perché spesso i due istituti assicuratori coin-
cidono, data la presenza nel settore di poche compagnie
leader del mercato; sia perché l’art. 149, terzo comma, del
cod. ass. prevede un meccanismo di rimborsi “in misura
forfettaria”, “il che vuol dire che, quale che sia l’ammonta-
re del risarcimento pagato dall’assicuratore della vittima
a quest’ultima il rimborso che otterrà sarà sempre f‌isso e
pari a quello predeterminato dal comitato tecnico previsto
dall’art. 13 del D.P.R. 254/2006” (4).
In tal modo, l’assicuratore che paga per conto del re-
sponsabile ha un evidente interesse a pagare il danneg-
giato il meno possibile, per evitare una perdita, qualora il
“forfait” concordato non sia suff‌iciente a coprire l’esborso
fatto al danneggiato, oppure per ottenere un prof‌itto, co-
stituito dalla parte del forfait che residua, dopo aver sot-
tratto il costo del risarcimento (5).
Pertanto il rimborso in misura forfettaria potrebbe in-
durre l’assicuratore “a tenere il più possibile basso il livel-
lo del risarcimento, per lucrare la differenza tra quanto
pagato e il valore prestabilito dal forfait” (6).
Non va trascurato, inf‌ine, il fatto che, quand’anche
(per assurda ipotesi) detto conf‌litto d’interessi non fos-
se ipotizzabile, e l’assicuratore avesse altresì svolto cor-
rettamente il suo ruolo di “educatore”, dal punto di vista
probatorio l’assistenza tecnica in esame sarebbe, in ogni
caso, indimostrabile, non avendo il legislatore prescritto
alcun protocollo e/o modello gestionale scritto, con il qua-
le l’assicuratore possa documentare le modalità di eroga-
zione dell’assistenza tecnica fornita, da esibire in giudizio,
in caso di contestazione da parte del danneggiato. D’altra
parte le eventuali prove orali che venissero eventualmen-
te proposte dalle assicurazioni al riguardo, sarebbero labi-
li e controverse, dato il consistente “pacchetto di informa-
zioni”, che deve essere fornito.
Si conf‌ida, pertanto, nel futuro “ripensamento” della
Corte di cassazione, che ribadisca il precedente delle Se-
zioni Unite secondo il quale “anche le spese relative all’as-
sistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del
sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguenziale
all’illecito, secondo il principio della regolarità causale”
(Cass. civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26973).
(*) Avvocato, foro di Lodi.
NOTE
(1) PAOLO CENDON, Commentario al Codice Civile, articoli 1882-
1986. Giuffrè, pag.1843.
(2) RODOLFI, 2006, 11, 44 citato da PAOLO CENDON, op. cit., pag.
1843.
(3) MARCO ROSSETTI, Il Diritto delle Assicurazioni, volume III,
Cedam, pagg. 447-448 e 449.
(4) MARCO ROSSETTI, op. cit., pag. 454.
(5) F. ZARDO, Le procedure stragiudiziali del danno nell’assicura-
zione r.c. auto, in Assicurazioni, 2009, II, pag. 280.
(6) MARCO ROSSETTI, op. cit., pag. 454.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 27 MAGGIO 2015, N. 22167
(C.C. 13 MAGGIO 2015)
PRES. GIORDANO – EST. CENTONZE – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. CORSANTI
Guida in stato di ebbrezza y Applicazione del la-
voro di pubblica utilità y Disciplina prevista dall’art.
186 comma nono bis c.d.s. y Deroga alla durata edit-
tale del lavoro di pubblica utilità indicata dall’art.
54, comma secondo, D.L.vo n. 274/2000 y Sussisten-
za y Deroga al criterio di computo stabilito dall’art.
54, comma quinto, D.L.vo n. 274/2000 y Esclusione.
. In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l’art.
186, comma nono bis, c.d.s. introduce una deroga alla
durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità
indicata dall’art. 54, comma secondo, D.L.vo n. 274 del
2000, ma non anche al criterio di computo della pena
stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stes-

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