Corte di Cassazione Penale sez. v, 18 Febbraio 2015, n. 7286 (ud. 26 Novembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
sona” (la sentenza fu annullata solo perché escludeva tale
idoneità sulla base delle dichiarazioni di un verbalizzante,
rese senza precisa cognizione, e dunque per un motivo di
prova; la corte di merito, secondo la cassazione, avrebbe
dovuto accertare e giustif‌icare l’invalidità del documento
alla luce della normativa di settore). Il caso oggi in discus-
sione è analogo; la Corte di merito avrebbe dovuto valuta-
re la idoneità della patente senegalese ad autorizzare la
guida in territorio italiano; anche le considerazioni della
Corte in ordine alla possibilità di utilizzare la patente
come documento di identità sono del tutto apodittiche,
senza tener conto, poi, del fatto che le generalità riportate
sulla patente erano corrette. La sentenza va, dunque, an-
nullata, essendo preliminarmente necessario compiere gli
accertamenti di cui sopra, motivando poi adeguatamente
le conclusioni che la Corte di merito vorrà prendere in
ordine alla responsabilità dell’imputato.
3. Il secondo motivo di ricorso, che invoca la grosso-
lanità del falso, è inammissibile prima di tutto perché si
fonda su una circostanza di fatto (la chiara individuazio-
ne del falso da parte delle forze di polizia) contraria alle
risultanze della sentenza impugnata e non suffragata da
alcuna produzione documentale in allegato al ricorso, che
pertanto non è sul punto autosuff‌iciente. In secondo luo-
go, il motivo consiste in censure di puro fatto in ordine alle
valutazioni della corte d’appello sulla non grossolanità del
falso che, in quanto correttamente motivate, non sono su-
scettibili di alcun controllo in sede di legittimità.
4. Il terzo motivo di ricorso, in ordine alla qualif‌icazio-
ne giuridica del fatto, è infondato; l’aver ricercato e con-
tattato un eventuale falsif‌icatore, fornendogli i propri dati
identif‌icativi e la propria fotograf‌ia, costituisce senz’altro
condotta che integra il concorso nella falsif‌icazione, ove
commessa da terzi e non dallo stesso imputato. È eviden-
te, infatti, l’imprescindibile nesso causale con l’evento di
reato, dato che in assenza della collaborazione del preve-
nuto, l’eventuale falsif‌icatore non avrebbe potuto realizza-
re la patente in oggetto; sul punto si veda Sez. I, n. 7673
del 6 maggio 1981, Meinardi, Rv. 150018). L’imputato, dun-
que, o risponde per la diretta falsif‌icazione del documento,
ovvero ne risponde a titolo di concorso per la falsif‌icazione
operata da terzi dietro sua commissione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 FEBBRAIO 2015, N. 7286
(UD. 26 NOVEMBRE 2014)
PRES. MARASCA – EST. VESSICHELLI – P.M. IZZO (DIFF.) – RIC. SDIRI
Falsità personale y Falsa attestazione o dichiara-
zione a pubblico uff‌iciale sulla identità o su qualità
personali y False dichiarazioni sulla identità o su
qualità personali y Differenza y Fattispecie relativa
a false dichiarazioni sulla propria identità rese ai
carabinieri nel corso di un controllo stradale.
. Integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen., la condotta
di colui che, privo di documenti di identif‌icazione, for-
nisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale,
false dichiarazioni sulla propria identità, considerato
che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di
identif‌icazione - rivestono carattere di attestazione
preordinata a garantire al pubblico uff‌iciale le proprie
qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare
la falsa attestazione che costituisce l’elemento distin-
tivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo mo-
dif‌icato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi
di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (c.p., art. 495; c.p.,
art. 496) (1)
(1) Per fattispecie analoga si veda Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 2011,
n. 3042, in questa Rivista 2011, 820. In senso conforme, v. Cass. pen.,
sez. IV, 11 maggio 2009, n. 19963, in Riv. pen. 2010, 549. Contra, v.
Cass. pen., sez. V, 22 novembre 2010, n. 41135, ivi 2012, 112, secondo
cui "Integra il reato di cui all’art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla
identità o su qualità personali) - e non quello di cui all’art. 495 c.p.
(falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico uff‌iciale sulla iden-
tità o su qualità personali proprie o di altri) - la condotta di colui che,
nel corso di un normale controllo effettuato dai carabinieri, rende
false dichiarazioni in ordine al proprio luogo di nascita, in quanto, in
tal caso - diversamente che nell’ipotesi di cui all’art. 495 c.p. - le false
dichiarazioni non hanno alcuna attinenza, né diretta né indiretta,
con la formazione di un atto pubblico.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Propone ricorso per cassazione Sdiri Sadok, avverso
la sentenza della Corte di appello di Messina, in data 9
dicembre 2013, con la quale è stata confermata quella di
primo grado, di condanna in ordine al reato di false gene-
ralità a pubblico uff‌iciale, commesso il 29 gennaio 2008.
Deduce:
1) la erronea applicazione dell’articolo 495 c.p. Come
già sostenuto, inutilmente, dinanzi al giudice dell’appello,
il fatto contestato all’imputato avrebbe dovuto essere qua-
lif‌icato non già ai sensi dell’articolo 495 c.p. ma ai sensi
dell’articolo 496 c.p.: norma, quest’ultima, che a seguito
della modif‌ica apportata alla sua formulazione con leg-
ge n. 125 del 2008, deve ritenersi differenziata rispetto
a quella dell’articolo 495 c.p., in ragione del fatto che la
prima (e cioè l’art. 496 c.p.) è caratterizzata dalla circo-
stanza che le false dichiarazioni sull’identità siano rese
su sollecitazione da parte del pubblico uff‌iciale. Invece le
false dichiarazioni previste e punite dall’articolo 495 c.p.
sarebbero quelle spontaneamente rese. E, nel caso di spe-
cie, è pacif‌ico che la condotta dell’imputato fu provocata
da domande degli agenti operanti;
2) la violazione dell’articolo 125 c.p.p. in relazione
all’entità della pena irrogata. Su tale tema la Corte d’ap-
pello aveva risposto con una motivazione contratta, dello
stesso tipo di quella del giudice di primo grado, già censu-
rata con i motivi d’appello.
Sostiene inoltre il difensore che dovrebbe ravvisarsi
anche la nullità dipendente dalla violazione dell’articolo
546 comma 1 lettera f) c.p.p. in relazione al fatto che nel
dispositivo mancherebbe l’indicazione dei criteri inerenti
al calcolo e alla scelta della sanzione: e il dispositivo man-
cante o incompleto è nullo.

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