Corte di cassazione penale sez. I, 12 gennaio 2015, n. 876 (c.c. 28 novembre 2014)
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giur
Rivista penale 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
tato restano comunque in ambito famigliare, sicchè, con-
tinuano a rimanere nella sua “disponibilità” da intendersi
in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giu-
ridico creato dallo stesso l’indagato/imputato che si limita
a spogliarsi del potere dispositivo sui beni.
Si rammenti, infatti, che, da sempre (sia nei proces-
si civili che nei procedimenti di sequestro penali), l’atto
gratuito a favore dei congiunti tanto più se effettuato in
tempi sospetti - è considerato l’elemento indiziario più
significativo e di per sè sufficiente a fare ritenere la simu-
lazione dell’atto, così come, nessuno mette in dubbio che
anche l’interposizione reale (ossia un negozio fiduciario
così come lo è il trust), una volta provata, rientri fra i casi
in cui è ammessa la confisca.
8. il caso di specie: Non resta, ora, che verificare se il
Tribunale si sia o meno attenuto ai suddetti principi di
diritto.
Come si è detto, il Tribunale ha confermato il seque-
stro disposto dal giudice per le indagini preliminari, addu-
cendo, a sostegno della simulazione, i seguenti elementi
fattuali:
1) «se è vero che il trust risulta essere stato costituito
nel 2007 (con conferimento da parte di Ladaga Maurizio
del 90% delle quote della Beta s.r.l., e da parte di Ladaga
Marco del rimanente 10%), la modifica rilevante per esclu-
dere ogni potere di ingerenza del disponente è stata fatta
in un periodo (febbraio 2011) da ritenere sospetto perchè
è immediatamente successivo al periodo finale di tutto il
complesso meccanismo costituito dall’imponente opera di
emissione di fatture per operazioni inesistenti e dall’atti-
vità distrattiva, e dopo gli accertamenti dell’agenzia delle
entrate del 2010. Proprio alla fine dell’anno 2010 si regi-
strava in aggiunta la cd. “scissione” del gruppo Gesconet
con la creazione di Gesco Centro (riconducibile a Tuili
Pierino) e Gesco Nord (riconducibile a Ladaga Maurizio)»:
quindi, il Tribunale ha sostenuto che, sottesa alla costitu-
zione del trust vi era la volontà fraudolenta dell’indagato
di sottrarre i beni alla confisca attraverso un meccanismo
di natura simulatoria, essendo stata la modifica rilevante
(quella cioè a seguito della quale il Ladaga dismise ogni
potere di ingerenza) effettuata solo in periodo sospetto;
2) perchè, dal preliminare stipulato fra la Beta s.r.l. e
la Tina Immobiliare s.r.l. (con conseguente comodato a
favore della Beta s.r.l.) e dalla successiva vicenda locatizia
«possono ricavarsi concreti indici rivelatori del fatto che
Ladaga Maurizio abbia continuato e continui ad esercitare
una effettiva ingerenza sulla società Beta s.r.l. e, dunque,
sul trust, e che tali beni siano pertanto a lui direttamente
riconducibili» e ciò «In primo luogo perchè alla data del
28 luglio 2011 (anche dopo la modifica del trust) legale
rappresentante della società Beta s.r.l. era ancora Ladaga
Marco, fratello di Ladaga Maurizio, detentore di quote di
minoranza della società Beta s.r.l., in secondo luogo perchè
dell’immobile ne ha poi beneficiato Ladaga Maurizio, che
evidentemente si è ingerito e ha stimolato a suo vantaggio
l’azione della Beta s.r.l., al contrario di quanto sostenuto
dalla difesa sul fatto che il trust Ce quindi la società Beta
s.r.l.), gestiva in maniera del tutto autonoma e separata
i beni e l’attività a vantaggio dei figli, e non aveva alcun
rapporto nè con i Ladaga nè con i soci della società Beta
s.r.l..»: quindi, un bene di cui il Ladaga aveva, di fatto, di-
sposto pur non potendo essendo il suddetto bene nella di-
sponibilità giuridica del trust.
In altri conclusivi e riassuntivi termini:
a) la costituzione di un trust che vede come beneficiari
stretti famigliari: è lo stesso ricorrente che afferma che si
tratta di un trust «di famiglia che ha per scopo quello di
tutelare figli nati e nascituri, unici beneficiari»
b) la natura gratuita dell’atto;
c) la natura di atto unilaterale non recettizio che esi-
me il Pubblico Ministero anche dal provare l’intento frau-
dolento (l’accordo simulatorio fittizio o reale che sia) nei
confronti dell’avente causa di un negozio bilaterale;
d) la natura di negozio fiduciario del trust, che lo as-
simila, mutatis mutandis, all’interposizione reale;
e) le conseguenza pratiche e fattuali: i beni di pro-
prietà dell’indagato e soggetti a confisca, sono rimasti pur
sempre in ambito famigliare;
f) il periodo in cui venne effettuata la modifica rilevan-
te per escludere ogni potere di ingerenza del disponente;
g) la vicenda locatizia dell’appartamento detenuto dal-
l’indagato; costituiscono univoci indici che, unitariamente
valutati, fanno ritenere la motivazione nient’affatto appa-
rente, come sostengono i ricorrenti.
Ed infatti, la motivazione addotta dal tribunale deve
ritenersi incensurabile perchè evidenzia una serie di ele-
menti fattuali che rendono evidente la volontà meramente
frodatoria (sotto il profilo della simulazione) di sottrarre i
beni alla pretesa ablatoria dello Stato.
Pertanto, stante i limiti del ricorso in questa di legit-
timità (art. 325 c.p.p.: solo vizi di legittimità), la censura
deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. I, 12 gennaIo 2015, n. 876
(c.c. 28 noveMbre 2014)
pres. cortese – est. rocchI – p.M. IacovIello (conf.) – rIc. confl. coMp.
trIb. velletrI e trIb. roMa
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y Di-
chiarazione di fallimento y Elemento costitutivo
del reato y Pluralità di sentenze dichiarative di
fallimento pronunciate da tribunali diversi y Indi-
viduazione della competenza territoriale penale y
Tribunale che per primo ha emesso la sentenza di-
chiarativa fallimento.
. La competenza territoriale per la dichiarazione di
fallimento, in sede civile, spetta al tribunale del luogo
in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa
che si identifica con quello in cui vengono individuate e
decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide,
di regola, con la sede legale, salvo che non emergano
prove univoche tali da smentire la presunzione suddet-
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