Corte di cassazione penale sez. V, 16 aprile 2015, n. 15950 (ud. 15 gennaio 2015)

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giur
7-8/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone penale
sez. v, 16 aprIle 2015, n. 15950
(ud. 15 gennaIo 2015)
pres. Marasca – est. caputo – p.M. galasso (parz. dIff.) – rIc. p.g. In
proc. p.c. ed altro
Violazione di domicilio y Elemento oggettivo y
Accesso abusivo ad un sistema informatico o tele-
matico protetto y Soggetto autorizzato y Modalità y
Individuazione y Ipotesi di reato y Conf‌igurabilità
y Esclusione y Fattispecie in tema di accesso, da
parte di un funzionario giudiziario, ad un sistema
informatico RE.GE. al f‌ine di rilevare alcuni dati,
successivamente comunicati indebitamente all’im-
putato.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d`uff‌i-
cio y Elemento oggettivo y Rivelazione all’imputato
di notizie sull’identità della persona offesa e sullo
stato del procedimento y Prima della chiusura delle
indagini preliminari y Da parte di funzionario giu-
diziario y Ipotesi di reato ex art. 326 c.p. y Conf‌igu-
rabilità.
. Non sussiste il reato di cui all’art. 615 ter c.p. (acces-
so abusivo ad un sistema informatico o telematico)
qualora l’accesso, quale che sia la f‌inalità perseguita
dall’agente, venga effettuato da soggetto in possesso
delle richieste credenziali e non risultino violate le pre-
scrizioni del titolare del sistema né risultino poste in
essere operazioni di natura ontologicamente diversa da
quelle per le quali l’accesso è consentito. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto
corretta la decisione del giudice di merito che aveva
escluso la sussistenza del reato in un caso in cui era
stato effettuato, da parte di un funzionario giudiziario
regolarmente abilitato, un accesso al sistema informa-
tico RE.GE. per rilevare alcuni dati in esso contenuti,
poi indebitamente comunicati all’imputato). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 615 ter) (1)
. Costituisce rivelazione di segreto d’uff‌icio, sanziona-
bile ai sensi dell’art. 326 c.p., la comunicazione all’im-
putato, prima della chiusura delle indagini preliminari,
di notizie quali l’identità della persona offesa e lo stato
del procedimento, delle quali l’agente sia venuto a
conoscenza avvalendosi della possibilità di accedere,
quale funzionario giudiziario, al sistema informatico
RE.GE. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 326) (2)
(1) La pronuncia in commento si esprime, pur argomentando in
senso contrario, in linea con quanto statuito da Cass. pen., sez. un.,
17 febbraio 2012, n. 4694, in questa Rivista 2013, 106.
(2) Per utili riferimenti in merito alla rivelazione ed utilizzazione
dei segreti d’uff‌icio si vedano Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2012, n.
22276, in questa Rivista 2013, 967 e Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2011,
n. 24583, ivi 2012, 571.
svolgIMento del processo
1. Con sentenza deliberata il 10 ottobre 2011, il Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, all’esito
del giudizio abbreviato, ha assolto P.C. e R.G.M.R. perchè il
fatto non sussiste dai reati di cui agli art. 110 e 81 c.p., art.
615 ter, comma 2, n. 1 e comma 3 c.p. e art. 326 c.p., perchè,
in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un me-
desimo disegno criminoso, R.G., nella qualità di pubblico
uff‌iciale in quanto funzionario giudiziario e abusando della
sua qualità e dei suoi poteri e comunque con violazione dei
doveri inerenti le funzioni, si introducevano abusivamente
nel sistema informatico Re.Ge. della Procura e del Tribu-
nale di Brindisi ovvero vi si mantenevano contro la volontà
di chi aveva il diritto di escluderli, per visionare indebita-
mente il procedimento penale n. 1052/2002 r.g.n.r./mod.
21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Brindisi
anche nei confronti di P.C., onde soddisfare un richiesta
dello stesso P.; quindi R. rivelava a P. notizie di uff‌icio se-
grete del procedimento penale indicato, apprese mediante
l’accesso abusivo, riferendo in particolare l’identità della
persona offesa denunciante, l’iscrizione al mod. 21 di altri
indagati oltre al P., lo stato del procedimento.
2. Investita dell’appello del P.M. presso il Tribunale di
Brindisi, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12
febbraio 2014, ha confermato la sentenza di primo grado.
Sulla base degli atti acquisiti, la Corte di appello rileva
che: alle 10,29, R., attraverso la postazione nel suo Uff‌icio
nel Palazzo di Giustizia, ha effettuato un accesso al RE.GE.
per la consultazione dei dati interni al procedimento a ca-
rico di P.; per via delle funzioni svolte, R. è titolare di dop-
pie credenziali, sia come utente dell’uff‌icio Gip, sia come
utente dell’uff‌icio dibattimento del Tribunale; gli imputati
hanno negato che R. abbia comunicato a P. le generalità
del querelante, il che è invece smentito dal contenuto della
conversazione di P. intercettata in altro procedimento; delle
tre propalazioni di cui si sarebbe resa responsabile R., due
- quella sull’identità della persona offesa e quella sul man-
cato compimento di qualsiasi atto successivo alla proroga
delle indagini (di cui P. il 16 ottobre 2009 era venuto a cono-
scenza attraverso la notif‌icazione della richiesta di proroga
del termine per le indagini preliminari in relazione al reato
di truffa in concorso con altri commesso in (omissis));
- risultano provate, mentre quella relativa agli altri
coindagati non trova riscontro, in quanto, per un verso,
non risulta se, oltre a P. e a P., vi fossero effettivamente
altri indagati, e di chi si trattasse e, per altro verso, il con-
tenuto della conversazione tra i due indagati intercettata
fa riferimento, descrivendo quanto appreso da R., solo
all’identità della persona offesa e a niente altro.
Rileva la Corte di appello che alla data dell’accesso al
RE.GE. - il 19 maggio 2010;
- P. già da sette mesi era al corrente di essere indagato
per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., sicchè inconferente
è l’obiezione secondo cui le notizie concernenti il procedi-
mento mantenevano la loro segretezza in assenza del ricorso
da parte dell’indagato allo strumento di cui all’art. 335 c.p.p.:
P., infatti, era già a conoscenza del procedimento e il P.M. non
avrebbe potuto esercitare il potere di segretazione. Quanto al-
l’identità della persona offesa, la notizia, in quella fase, non e
coperta da segreto ex art. 329 c.p., il cui ambito di operatività
è limitato agli atti di indagine del P.M. e della P.G..

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