Corte di cassazione penale sez. III, 13 giugno 2014, n. 25182 (c.c. 7 marzo 2014)
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giur
6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
[...] il concorso nel reato proprio di cui all’art. 2 in caso
di determinazione od istigazione alla presentazione della
dichiarazione, non apparendo ostarvi, in via di principio,
la natura di reato istantaneo, una diversa conclusione
comporterebbe, ancor prima di ogni altra considerazione,
la vanificazione della precisa volontà del legislatore nel
senso sopra chiarito».
5. Di conseguenza, sulla base di questa pacifica e co-
stante interpretazione, fondata sulla lettera e la ratio del
sistema normativo introdotto dal D.L.vo 10 marzo 2000, n.
74, deve confermarsi il principio che tutti i comportamenti
tenuti dall’agente prima della presentazione della dichia-
razione, ivi comprese le condotte di acquisizione e regi-
strazione nelle scritture contabili di fatture o documenti
fittizi ovvero di false rappresentazioni anche con uso di
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento,
sono irrilevanti ai fini penali e non possono dare luogo
nemmeno ad una forma di tentativo punibile, in quanto
per la configurabilità dei reati in esame è indispensabile la
presentazione della dichiarazione e l’effettivo inserimento
nella stessa degli elementi fittizi.
La motivazione della sentenza impugnata è pertanto
erronea e comunque carente, perchè si è soffermata
esclusivamente sulla fase prodromica e preliminare (di
per sé penalmente irrilevante) omettendo totalmente
di esaminare e valutare l’elemento costitutivo del reato,
ossia il contenuto della dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio 22 maggio 2005-21 maggio 2006, dichiarazione
che peraltro non è stata nemmeno acquisita al processo.
Inoltre, in mancanza della dichiarazione, non era pos-
sibile nemmeno accertare il sottoscrittore della stessa,
ossia l’autore del reato. La sentenza impugnata, del resto,
non contiene la benché minima motivazione su un even-
tuale concorso del ricorrente con l’ignoto sottoscrittore,
concorso che, come dianzi ricordato, secondo la costante
giurisprudenza di questa Sezione, non può concretizzarsi
solo con una attività preparatoria di acquisizione di fattu-
re ed elementi fittizi e col loro inserimento nelle scritture
contabili o con la predisposizione di mezzi fraudolenti,
ma richiede necessariamente una concreta attività di de-
terminazione o di istigazione, riferita specificamente alla
presentazione della dichiarazione. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. III, 13 gIugno 2014, n. 25182
(c.c. 7 marzo 2014)
pres. fIale – est. dI nIcola – p.m. p.m. baldI (dIff.) – rIc. durante
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Lottiz-
zazione abusiva y C.d. reato progressivo nell’evento
y Configurabilità y Sussistenza y Presupposti.
. Il reato di lottizzazione è inquadrabile nel c.d. reato
progressivo nell’evento in cui possono concorrere, nel-
l’unicità della fattispecie incriminatrice, il momento
negoziale, quello programmatorio mediante l’esecuzio-
ne di opere di urbanizzazione e quello attuativo con la
costruzione di edifici. Pertanto la condotta illegittima,
pur nella sua unitarietà, può essere attuata in forme
(il reato è a forma libera) e momenti diversi e da una
pluralità di soggetti, in concorso fra loro (proprietari,
costruttori, geometri, architetti, mediatori di vendita,
notai, esecutori di opere, ecc.). (Mass. Redaz.) (d.p.r.
22 gennaio 2004, n. 42, art. 181; c.p.p., art. 321) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2012,
n. 12772, in questa Rivista 2013, 577 e Cass. pen., sez. III, 12 ottobre
2005, n. 36940, ivi 2006, 49. In merito al reato in oggetto occorre d’al-
tra parte rilevare che la giurisprudenza di legittimità non sempre è
stata concorde nel qualificare il reato come “progressivo”; in effetti
Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 1984, n. 8398, in Ius&Lex dvd n. 1/2015,
ed. La Tribuna, lo qualificava come “permanente” e riteneva che lo
stesso si perfezionasse, cessando la permanenza, con il compimento
degli atti relativi (divisione del fondo, vendita di lotti, ecc..). Succes-
sivamente si è consolidato l’orientamento, condiviso dalla pronuncia
in commento, che ha ritenuto configurabile la contravvenzione di
lottizzazione abusiva anche quando l’attività posta in essere fosse
stata successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite,
atteso che tali attività non possono dirsi esaustive del percorso cri-
minoso, che si può protrarre con interventi successivi che incidono
sull’assetto urbanistico, compromettendo la destinazione e l’uso del
territorio. In tal senso, si veda, fra le altre, Cass. pen., 16 giugno 1988,
n. 6970, in questa Rivista 1989, 159.
svolgImento del processo
1. Il Tribunale della libertà di Lecce ha confermato il
provvedimento cautelare emesso dal Gip presso il mede-
simo Tribunale con il quale era stato disposto il sequestro
preventivo del complesso turistico denominato “Riva degli
Angeli” di proprietà del ricorrente, sottoposto ad indagini
in ordine al reato di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e 181 D.L.vo 22 gennaio 2004, n.42.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza Giusep-
pe Durante ha presentato, tramite i difensori, due ricorsi
(per avv. Quinto e per avv. Siracusano).
2.1. Con una prima doglianza deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 30 e 44 lett. c) del D.P.R. n. 380 del
2001 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 157
e 158 cod. pen., ed inoltre violazione e falsa applicazione
dell’art. art.321 c.p.p. (primo motivo di ricorso per avv.
Quinto e secondo motivo per avv. Siracusano).
Si assume che il Tribunale del riesame ha respinto
l’eccezione di prescrizione, sollevata nel corso dell’inci-
dente cautelare, sul presupposto che, sebbene gli ultimi
ampliamenti (del teatro-bar e della reception) risalissero
ad un’epoca antecedente all’anno 2006, sarebbero state
recentemente eseguite nuove opere con lo scopo di con-
sentire l’utilizzo abitativo di alcune strutture del villaggio,
laddove, invece, l’assetto dei luoghi era rimasto inalterato
negli ultimi otto anni, circostanza che, avendo comportato
che maturasse la prescrizione, avrebbe dovuto precludere
ab origine l’espletamento di qualsiasi attività investigativa
inidonea, in costanza di una causa estintiva del reato, a
sostenere un utile esercizio dell’azione penale rendendo,
in ogni caso, illegittimo il disposto sequestro preventivo.
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