Corte di cassazione penale sez. II, 13 marzo 2015, n. 10770 (c.c. 29 gennaio 2015)

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6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe
verif‌icato. Anche applicando il principio da ultimo indica-
to, deve riconoscersi che non può sostenersi che il danno
derivante alle parti civili dalla morte delle due congiunte
nell’incendio non si sarebbe verif‌icato qualora i due impu-
tati avessero denunciato la situazione di irregolarità con-
statata all’atto della loro ispezione.
È evidente, innanzitutto, la diff‌icoltà di sostenere la
sussistenza di un nesso eziologico a distanza di oltre un
anno tra la contestata omissione e il danno derivante
dall’evento; inoltre, non può sostenersi che l’incendio e,
quindi, il decesso delle vittime, sia dipeso direttamente
dalla omissione della denuncia attribuita agli imputati.
Deve allora riconoscersi che, così come in parte rite-
nuto dal primo giudice, i danni richiesti dai prossimi con-
giunti delle operaie decedute, costituitisi parte civile, non
sono stati cagionati dal reato di cui all’art. 361 c.p., ma dal
reato di omicidio colposo.
5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, ovviamente limitata alla condanna
al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti
civili. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. II, 13 marzo 2015, n. 10770
(c.c. 29 gennaIo 2015)
pres. casuccI – est. recchIone – p.m. Izzo (conf.) – rIc. Island
refInancIng s.r.l.
Misure di prevenzione y Singole misure y Conf‌i-
sca di prevenzione y Diritti del terzo cessionario
di credito garantito da ipoteca sui beni oggetto di
provvedimenti del giudice della prevenzione y Con-
dizioni di esercitabilità.
. In tema di conf‌isca di prevenzione, il cessionario del
credito a garanzia del quale sia stata iscritta ipoteca
sul bene conf‌iscato gode della medesima tutela del cre-
ditore originario, per cui può far valere i propri diritti
solo alla duplice condizione che l’iscrizione sia ante-
riore al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto
nel corso del procedimento di prevenzione e che egli sia
in grado di dimostrare la sua buona fede, intesa come
aff‌idamento incolpevole, a prescindere da quella che
ipoteticamente fosse stata presente nel creditore ori-
ginario all’atto dell’acquisto del proprio diritto. (Mass.
Redaz.) (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 22 aprile 2008, n.
16743, in questa Rivista 2009, 211. Nello stesso senso si vedano inol-
tre Cass. pen., sez. I, 15 novembre 2012, n. 44515, ivi 2013, 170 e Cass.
pen., sez. I, 26 febbraio 2007, n. 8015, ivi 2008, 78.
svolgImento del processo
1. Il Tribunale di Siracusa conf‌iscava con decreto n.
55 del 2005 un terreno di Buscemi Gaetano sito in Noto
ritenendo provata sia la indiretta disponibilità dello stes-
so da parte del Trigila, persona giudicata appartenente
alla associazione maf‌iosa denominata “cosa nostra”, sia
la sproporzione del valore del bene rispetto ai redditi e
alle disponibilità economiche dell’intestatario f‌ittizio. La
conf‌isca di primo grado veniva confermata dalla Corte di
appello di Catania con decreto n. 41 del 2010 del 27 aprile
2009. Il provvedimento di conf‌isca diveniva irrevocabile il
27 febbraio 2013.
Il tribunale, con il decreto impugnato respingeva l’istan-
za avanzata nell’interesse della Island Ref‌inancing s.r.l con
la quale, ai sensi dell’art. 58, comma 2 D.L.vo n. 159 del
2011, si chiedeva che il credito di Euro 315.869,40, vantato
dalla società, fosse ammesso al privilegio nell’ambito della
procedura di prevenzione che aveva colpito i beni di Bu-
scemi Gaetano ed, in particolare, il terreno sul quale era
stata iscritta l’ipoteca a garanzia del credito suddetto.
Il tribunale evidenziava che la società instante, ces-
sionaria del credito del quale il Buscemi era f‌ideiussore
(credito garantito dalla ipoteca sull’immobile conf‌iscato)
“non poteva rimanere automaticamente indenne dalla
conf‌isca di prevenzione del terreno sul quale era stata
iscritta l’ipoteca in assenza dei presupposti che ne assicu-
ravano la tutela”. In particolare il tribunale evidenziava
che il requisito della buona fede doveva essere dimostrata
non solo in capo al cedente il credito, ma anche in capo
al cessionario e, segnatamente in capo alla istante Is-
land Ref‌inancing s.r.l. La dimostrazione dell’aff‌idamento
incolpevole, ovvero della buona fede dell’istante, nella
interpretazione dei giudici di merito, prevedeva che fos-
sero stati assolti gli oneri relativi all’accertamento della
solvibilità, aff‌idabilità e personalità della persona titolare
del bene su cui gravava l’ipoteca. Tali oneri, nel caso di
specie, sarebbero stati assolti: si evidenziava infatti che
il sequestro di prevenzione era stato trascritto anterior-
mente alla cessione del credito, con conseguente possibi-
lità per la ricorrente di conoscere l’esistenza del vincolo,
sebbene nella dimensione cautelare. Secondo il collegio “il
superiore regime di circolazione delle garanzie” connesso
alle cessioni effettuate con il sistema della “cartolarizza-
zione” non poteva pregiudicare le regole del giudizio di
prevenzione “in ragione della preminenza accordata all’in-
teresse pubblico f‌inalizzato al contrasto della criminalità
organizzata”.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cas-
sazione il procuratore speciale della Island Ref‌inancing
s.r.l. deducendo due motivi di ricorso:
2.1. Erronea applicazione della legge penale. Si eviden-
ziava che la ricorrente era una società di intermediazione
f‌inanziaria che non effettuava una attività di natura pura-
mente bancaria. Si censurava il richiamo apodittico alle
sentenze della Corte di cassazione 30319/2013, 30326/2011
e 32648/2009 senza che nulla fosse riferito in merito al
rapporto intercorrente tra il Buscemi e la società ricorren-
te. Nella prospettiva difensiva il Buscemi sarebbe era un
garante della Eureka, “società certo non riconducibile al
Trigila”; l’ipoteca era inoltre di natura giudiziale e veniva
iscritta in seguito all’inadempimento del Buscemi. Secon-
do la difesa “essendo l’ipoteca giudiziale” non era possibile
svolgere accertamenti sulla persona del debitore.

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