Corte di cassazione penale sez. VI, 17 marzo 2015, n. 11295 (ud. 2 dicembre 2014)

Pagine558-560
558
giur
6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
l’azionamento da parte sua della leva di allarme di chiusura
urgente. Vale in proposito il convincente rilievo che anche
nell’ipotesi prospettata dalla difesa, tale condotta, anche se ri-
conducibile al Gennari, non fu tempestiva in quanto avvenuta
dopo che il treno 560 aveva oltrepassato al verde il segnale di
partenza che protegge il passaggio a livello in questione.
Passando al settimo motivo di ricorso, in via prelimi-
nare deve darsi atto che in data 20 marzo 2014 e, quindi,
successivamente alla sentenza impugnata, pronunciata il
26 novembre 2013, è intervenuta la prescrizione del reato
di cui all’art. 450 c.p., essendo decorso il termine stabilito
dall’art. 157 c.p. e non essendo intervenute cause di so-
spensione della stessa.
In presenza della causa estintiva della prescrizione, l’ob-
bligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscio-
glimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. da parte della Corte di
cassazione, postula in concreto che gli elementi idonei ad
escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso
e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabi-
le, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartie-
ne più al concetto di constatazione che a quello di apprezza-
mento. Situazione non ricorrente nel caso in esame in cui la
motivazione del giudice di merito dà contezza delle ragioni
poste a fondamento dell’effettuato giudizio di responsabilità
dell’imputato, così che dagli atti non emerge, con la neces-
saria evidenza, una causa assolutoria nel merito.
L’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di
cui al capo b) impone la rideterminazione della pena,
consentita in questa sede, risultando con evidenza dalla
sentenza di primo grado che per il predetto reato, conte-
stato in concorso formale con quello di omicidio colposo
di cui al capo a), era stata irrogata la pena di mesi sei di
reclusione. Resta ferma, pertanto, la condanna a mesi otto
di reclusione per il reato di omicidio colposo.
Anche l’ottavo motivo si palesa infondato, persistendo
tuttora assoluta incertezza sulle condizioni e sull’ammon-
tare del risarcimento del danno.
Per quanto sopra esposto sulla sussistenza del reato di
omicidio colposo, si palesa manifestamente infondato il moti-
vo afferente l’applicazione della sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di guida. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 17 marzo 2015, n. 11295
(ud. 2 dIcembre 2014)
pres. agrò – est. fIdelbo – p.m. anIello (dIff.) – rIc. vIgnatI ed altro
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Pubblico uff‌iciale y Omissione d’intervento y
Incendio sviluppatosi sul luogo di lavoro y Con con-
seguente decesso di alcuni dipendenti y Mancata
denuncia delle carenze degli impianti y Ipotesi di
responsabilità civile y Conf‌igurabilità y Esclusione y
Responsabilità ex art. 361 c.p. y Sussistenza y Fatti-
specie in tema di presunta responsabilità civile a
carico di agenti della polizia municipale per omes-
sa denuncia di irregolarità degli apparecchi di si-
curezza all’interno di un materassif‌icio distrutto
dalle f‌iamme.
. Non possono ritenersi civilmente responsabili dell’in-
cendio sviluppatosi in un ambiente di lavoro e della con-
seguente morte di alcuni dipendenti i pubblici uff‌iciali
a carico dei quali sia stato accertato il solo reato di cui
all’art. 361 c.p., per non avere essi denunciato le caren-
ze degli impianti, apparecchi e segnali per la sicurezza
sul lavoro riscontrabili nel suddetto ambiente, non es-
sendo ravvisabile un nesso di causalità tra la condotta
omissiva loro addebitata e i successivi eventi dannosi.
(Fattispecie in tema di presunta responsabilità civile
a carico di agenti della polizia municipale per omessa
denuncia di irregolarità degli apparecchi di sicurezza
all’interno di un materassif‌icio distrutto dalle f‌iamme).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 40; c.p., art. 42; c.p., art. 185;
c.p., art. 361; c.c., art. 2043) (1)
(1) Si veda, per utili riferimenti, Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 2013,
n. 43273, in questa Rivista 2013, 1230 dove viene riconosciuta la re-
sponsabilità penale degli agenti della polizia giudiziaria per il caso
specif‌ico di riconoscimento del concorso nei reati di detenzione
e porto illegali di armi degli stessi, che, recandosi ad un sodalizio
criminale, avevano volontariamente taciuto all’autorità giudiziaria,
non solo la pericolosità dell’incontro, ma avevano in aggiunta omesso
l’impedimento delle successive condotte antigiuridiche.
svolgImento del processo
1. Con sentenza del 26 maggio 2010 il Tribunale di Sala
Consilina condannava Michele Vignati e Domenico Giu-
seppe De Filippo alla pena di tre mesi di reclusione per il
reato di cui all’art. 361, comma 2 c.p., perchè, quali appar-
tenenti alla polizia municipale del Comune di Montesano
Sulla Marcellana, in occasione di un controllo tributario
effettuato il 16 giugno 2005 presso il materassif‌icio gestito
da Biagio Maceri, omettevano di denunciare all’autorità
competente la situazione di irregolarità dei locali e in par-
ticolare la non avvenuta collocazione di impianti, apparec-
chi e segnali per la sicurezza sul lavoro; con la stessa de-
cisione il Tribunale respingeva la domanda proposta dalle
parti civili costituite nei confronti dei due imputati, che
chiedevano il risarcimento dei danni per la morte delle
due operaie Giovanna Curcio e Annamaria Mercadante,
decedute nell’incendio del materrassif‌icio sviluppatosi il 5
luglio 2006, circa un anno dopo l’accesso dei vigili urbani.
2. Sull’impugnazione delle sole parti civili la Corte d’ap-
pello, con sentenza dell’11 ottobre 2012, in riforma della
decisione di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità
civile degli imputati e li ha condannati al risarcimento dei
danni morali e materiali cagionati ai prossimi congiunti
delle due operaie decedute nell’incendio del materassif‌i-
cio, danni da liquidarsi in separata sede.
I giudici d’appello hanno ritenuto sussistente il nesso
causale tra l’accertata omissione di denuncia da parte
dei due imputati e l’evento verif‌icatosi ai danni delle due
lavoratrici morte nell’incendio.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT