Corte di cassazione penale sez. IV, 8 aprile 2015, n. 14145 (ud. 20 febbraio 2015)

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giur
6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 8 aprIle 2015, n. 14145
(ud. 20 febbraIo 2015)
pres. brusco – est. pIccIallI – p.m. pInellI (conf.) – rIc. gennarI
Reato y Causalità (Rapporto di) y Accertamento y
Reati colposi y Violazione di norme di comportamen-
to, di regole di comune prudenza e diligenza y Situa-
zione di pericolo y Soggetto intervenuto di propria
iniziativa per rimuovere la situazione pericolosa y
Responsabilità dell’evento dannoso occorso a que-
st’ultimo a carico del soggetto che aveva posto in
essere la situazione iniziale y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza y Fattispecie in tema di sinistro occorso sui
binari ferroviari dopo che un autoarticolato aveva
impegnato imprudentemente il passaggio a livello
causando con il proprio comportamento la morte di
un soccorritore intervenuto per prestare aiuto.
. In tema di nesso di causalità nei reati colposi, qualora
sia stata creata, con violazione di specif‌iche norme di
comportamento, oltre che di regole di comune pruden-
za e diligenza, una situazione di pericolo e taluno, es-
sendo intervenuto per rimuoverla, sia pure di propria
esclusiva iniziativa ed in modo imprudente, abbia, in
conseguenza di ciò, riportato un danno, di tale evento
deve ritenersi responsabile il soggetto dal quale detta
situazione era stata posta in essere. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che
bene fosse stata affermata la penale responsabilità, a
titolo di omicidio colposo, del conducente di un auto-
articolato che, avendo impegnato un passaggio a livello
ferroviario nella segnalata imminenza della sua chiu-
sura, e non essendo quindi riuscito a liberarlo, aveva
con ciò creato una situazione di pericolo, a fronte della
quale, per cercare di rimuoverla, un altro soggetto si
era immesso, a piedi, nell’area del passaggio a livello
venendo quindi travolto dal treno che, nel contempo,
stava sopraggiungendo). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 40;
c.p., art. 430; c.p., art. 450; c.p., art. 589; c.p.p., art. 586;
nuovo c.s., art. 222) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. IV, 20 agosto 2010, n. 32202, in questa Rivista 2011, 1203.
In termini generali, sull’applicazione del principio di aff‌idamento
nell’ambito dei reati colposi, si veda Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre
2009, n. 46741 ivi 2010, 395. Si veda inoltre, in merito al momento
perfezionativo del reato, Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio 1989, n. 2085,
ivi 1989, 1190.
svolgImento del processo
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bolo-
gna confermava la sentenza di primo grado, resa a seguito
di giudizio abbreviato, che aveva affermato la responsabi-
lità di Gennari Mauro per i reati di omicidio colposo ag-
gravato dalla violazione della normativa sulla circolazione
stradale in danno di Fassoli Gianluca, e disastro ferrovia-
rio ex art. 450 c.p. (fatti del 22 settembre 2006).
Al Gennari è stato addebitato di avere colposamente
impegnato l’area del passaggio a livello del Km 103 della
linea ferroviaria Bo/Pc in località Fontevivo (Pr) con il
proprio autoarticolato senza assicurarsi di riuscire a tran-
sitarvi prima che le sbarre si abbassassero - possibilità in-
certa f‌in dal suo ingresso nell’area in quanto era preceduto
da una f‌ila di veicoli - e nel non aver tentato di liberarla
e di avvisare i conducenti del treno che stava sopraggiun-
gendo, azionando i dispositivi di chiusura urgente ubicati
alle due estremità del passaggio a livello, così innescando
il meccanismo causale che aveva determinato la morte di
Fassoli Gianluca, che, fermatosi con il proprio mezzo a
detto passaggio a livello ed entrato a piedi nella relativa
area con l’intento di aiutarlo, veniva travolto ed ucciso a
seguito dell’urto del treno Intercity 560 Bari-Torino con-
tro il semirimorchio dell’autoarticolato dietro al quale si
trovava. Al Gennari è stato altresì addebitato il delitto di
pericolo di disastro ferroviario, stante la presenza di un
altro treno passeggeri in prossimità del luogo dell’impatto
ed il rischio che l’elevata velocità dell’intercity 560 provo-
casse il deragliamento ed il probabile investimento dell’al-
tro convoglio con inevitabili gravi danni alle persone ed
alle cose.
La sentenza impugnata ha fondato la responsabilità
dell’imputato nella determinazione del sinistro, coeren-
temente alle conclusioni del giudice di primo grado, rite-
nendo la sussistenza degli addebiti contestati per avere
imprudentemente occupato l’area del passaggio a livello
senza la certezza di poterla sgomberare nel più breve
tempo possibile e nell’inadempimento agli obblighi impo-
sti dall’art. 147, comma 4, del codice della strada, ossia
quello di cercare di portare fuori dai binari il veicolo ed
in caso di impossibilità di ricorrere a qualunque mezzo,
anche all’eventuale sfondamento delle sbarre, dirigendovi
contro il veicolo, per evitare l’insorgenza del pericolo per
le persone e di segnalare in tempo utile ai macchinisti dei
treni la presenza del veicolo sui binari.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cas-
sazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
Con il primo reitera l’eccezione di nullità del giudizio
di secondo grado, svoltosi in contumacia dell’imputato,
sul rilievo che la copia del decreto di citazione era stata
notif‌icata esclusivamente al difensore, presso il quale il
Gennari risultava domiciliato, senza alcun riferimento
alla doppia qualità rivestita dal difensore di f‌iducia.
Con i motivi 3, 4 e 5, strettamente connessi, si duole
della violazione di legge e della manifesta illogicità della
motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità
per il reato di omicidio colposo.
Si assume che la Corte d’appello aveva fondato la re-
sponsabilità dell’imputato esclusivamente sulla violazione
dell’art. 147, comma 4, del codice della strada (che preve-
de l’obbligo di sgombrare sollecitamente l’area del passag-
gio a livello) e sulla incerta applicazione ed in ogni caso
errata interpretazione dell’art. 147, comma 3, lettera a)
dello stesso codice, laddove era stato ritenuto, pur in as-
senza di prova, che il Gennari avesse impegnato l’area del
passaggio a livello mentre era attivo il segnale rosso per
l’arrivo dell’intercity 560 dopo il transito del treno 9443,
passato poco prima. Si lamenta la contraddittorietà della

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