Corte di cassazione penale sez. III, 13 aprile 2015, n. 14991 (c.c. 25 marzo 2015)

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giur
6/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone penale
sez. III, 13 aprIle 2015, n. 14991
(c.c. 25 marzo 2015)
pres. mannIno – est. mengonI – p.m. baldI (dIff.) – rIc. arcIerI
Giuoco e scommessa y Giuoco d’azzardo y Eserci-
zio di giuochi d’azzardo y Attività svolta in Italia
da società con sede all’estero y Disapplicazione
dell’art. 4 L. n. 401/1989 y Condizioni.
. Ai f‌ini della disapplicazione dell’art. 4 della legge n.
401/1989, che prevede come reato l’esercizio abusivo
di attività di gioco e di scommessa, non costituisce
ragione suff‌iciente ad escludere la conf‌igurabilità del
“fumus commissi delicti” e quindi la legittimità delle
disposte misure cautelari reali, il fatto che la società
esercente la suddetta attività, priva dei prescritti titoli
abilitativi, sia stata esclusa dalla gara per l’ottenimento
della concessione a causa della ritenuta insuff‌icienza
delle prescritte garanzie bancarie, pur quando que-
sta sia asseritamente dovuta alla rappresentata inesi-
stenza, nello Stato estero in cui la medesima società
aveva sede (Malta), di altri istituti di credito in grado
di offrire le richieste garanzie, oltre a quello che già le
aveva offerte. (Mass. Redaz.) (l. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 4; c.p.p., art. 355) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2012, n.
40865, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed.La Tribuna, che pone l’accento, al
f‌ine di escludere la sussistenza della fattispecie incriminatrice, sulla
necessaria dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le
dovute concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione
dalle gare.In argomento, per utili riferimenti, si veda inoltre Cass.
pen., sez. III, 17 marzo 2014, n. 12335, in questa Rivista 2014, 615.
svolgImento del processo
1. Con ordinanza del 24 aprile/28 luglio 2014, il Tribu-
nale del riesame di Catania rigettava l’istanza di riesame
presentata da Marco Arcieri e, per l’effetto, confermava il
decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cal-
tagirone in data 28 marzo 2014; in particolare, all’Arcieri
- indagato per il delitto di cui all’art. 4, L. 13 dicembre
1989, n. 401 - erano stati sequestrati computer, modem,
monitor, tastiere e stampanti, nonché materiali da gioco
e la somma contante di 124 euro, beni relativi all’attività
di scommesse on f‌ine che lo stesso - titolare della Masap
s.n.c. - esercitava sotto l’insegna “Betuniq”, bookmaker
straniero riferibile alla “UniqGroup Ltd”, società di diritto
maltese.
2. Propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo
del proprio difensore, deducendo due motivi:
- violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p., in relazione
all’art. 355, comma 2, c.p.p., per mancanza di motivazione.
Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente conferma-
to il decreto di convalida in oggetto sebbene costituito da
un mero modulo prestampato, con alcune voci “siglate” da
una “x” e senza alcun riferimento specif‌ico alla vicenda
in esame; quel che costituirebbe una palese violazione
dell’obbligo motivazionale, specie a seguito della nota sen-
tenza delle Sezioni unite di questa Corte 28 gennaio 2004,
n. 5876, e successive. Sì da imporre l’annullamento senza
rinvio del provvedimento genetico;
- violazione di legge penale, con riferimento alla manca-
ta disapplicazione dell’art. 4, L. n. 401 del 1989. Il Tribunale
del riesame, nel rigettare il primo gravame, avrebbe errato
anche in ordine all’esclusione di “UniqGroup Ltd.” dalla
procedura di bando del 2012 (c.d. bando Monti), invero
avvenuta in modo discriminatorio per il sol fatto di non av-
valersi di una duplice garanzia bancaria; discriminazione
ravvisabile anche alla luce della giurisprudenza del Consi-
glio di Stato, che avrebbe mosso critiche e ridimensiona-
menti alla stessa previsione di “idonee referenze bancarie”.
Ed ulteriormente considerando che, nel caso di specie, la
società maltese aveva ottenuto idonea garanzia dall’unico
istituto di credito che, in quel Paese, forniva tali servizi
per società di gaming/gambling, senza alcuna possibilità,
quindi, di rivolgersi ad altri. Ancora, il ricorso sottolinea
che, come affermato da questa Corte, le limitazioni alla
libertà di stabilimento e prestazione di servizi nell’Unione,
di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato F.U.E., sono legate sol-
tanto ad esigenze di ordine pubblico, pubblica sicurezza
e sanità pubblica, non potendo mai dipendere da altre di
natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato
membro. Dal che la posizione di “UniqGroup” dovrebbe es-
sere assimilata a quella di “Stanley International Betting
Ltd.”, con riguardo alla quale, notoriamente, sono state
riconosciute esclusioni discriminatorie dai bandi di gara.
Queste doglianze sono state poi ribadite con una memoria
depositata il 23 febbraio 2015, con la quale il ricorrente ha
chiesto disporsi la sospensione del giudizio e la trasmissio-
ne del fascicolo dalla Corte di Lussemburgo perchè verif‌i-
chi se la procedura di concorso citata, specie con riguardo
ai requisiti di capacità f‌inanziaria, sia compatibile o meno
con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
motIvI della decIsIone
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, e legittimamente esami-
nato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro
in esame, osserva il Collegio che lo stesso - sia pur redatto
su modulo prestampato, con plurime sigle di “x” - contiene
un’adeguata indicazione della natura dei beni sottopo-
sti a vincolo e delle esigenze che sottendono alla misura
adottata, così come affermato dal Tribunale del riesame
nell’ordinanza impugnata; in particolare, e richiamato
l’allegato verbale redatto dagli operanti, il decreto precisa
che 1) la perquisizione è stata legittimamente eseguita ai
sensi dell’art. 352 c.p.p.; 2) l’attività di p.g. che ha condot-
to al sequestro è stata, del pari, legittimamente compiuta;
3) quanto oggetto di sequestro costituisce corpo di rea-
to (mediante il quale lo stesso è stato commesso, o che
comunque ne costituisce il prof‌itto) e cosa pertinente al
reato, necessaria per l’accertamento dei fatti; 4) il seque-
stro deve esser mantenuto, poiché indispensabile alle in-
dagini volte a stabilire le caratteristiche e la provenienza
di quanto così appreso.

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